Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile).
Commentari • 5
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 dicembre 2024
Cass., sez. VI, 29 maggio 2024 (dep. 1 agosto 2024), n. 31605, Di Stefano, Presidente, Riccio, Relatore Il caso In parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Lecce, la Corte d'appello del capoluogo salentino ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermando l'applicazione delle pene accessorie, in quanto ritenuto colpevole di peculato continuato per essersi appropriato, quale responsabile della sala consulenze di Poste Italiane S.p.a., di somme provenienti dal riscatto di buoni fruttiferi postali destinate a essere investite in altri strumenti finanziari. Avverso la pronuncia d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione adducendo – nel quadro di una più …
Leggi di più… - 2. Rimessa alle SU la questione sulla natura della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica del dipendente di Poste Italianehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Rimessa alle SU la questione sulla natura della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica del dipendente di Poste Italianehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Rimessa alle SU la questione sulla natura della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica del dipendente di Poste Italianehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Bancoposta: l’impiegato è incaricato di pubblico servizioAccesso limitatoValentina Ruggiero · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 18457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18457 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1620
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19663/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SA ET n. 1/11/1961;
avverso la sentenza 6335/2010 del 27/11/2012 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO GERACI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27 novembre 2012 confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 16 aprile 2010 che condannava AN NO PI per i reati di peculato e falso materiale.
2. Secondo i giudici di merito, il predetto, direttore di un ufficio postale in Torino, si appropriava di un buono fruttifero del valore di Euro 3000 circa che sottraeva da altri titoli consegnatigli da tale RA RI per conteggiare i relativi interessi.
3.La responsabilità era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa che aveva consegnato titoli per 88 milioni al ricorrente che, però, ne aveva conteggiati solo 83, al successivo incasso del titolo mancante con la falsa firma della RA, agli esiti delle indagini interne della amministrazione postale.
4. AN NO ha proposto ricorso con atto a propria firma sviluppando un unico ampio motivo con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare contesta la adeguatezza della motivazione che sia basata su mera ipotesi ovvero prove contraddittorie, e ripercorre il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito per rilevarne la inidoneità al fine di dimostrare la colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto, dovendo essere il fatto di cui al capo a) essere correttamente qualificato quale appropriazione indebita ex art. 646 c.p., e tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di falso di cui al capo b), entrambi i reati contestati sono prescritti.
6.Va premesso che i motivi sviluppati dalla parte non possono trovare accoglimento in quanto richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio per giungere ad una diversa decisione rispetto a quella del giudice di merito, così invocando l'esercizio di poteri che non competono al giudice di legittimità che può esaminare la motivazione solo sotto i profili della completezza e della assenza di vizi logici.
7.La questione da affrontare riguarda, invece, quale reato sia configurabile in relazione al fatto di appropriazione di cui al capo a). Le sentenze di merito hanno ritenuto che si fosse in presenza del reato proprio di peculato.
8.Va, invece, considerato che, avendo il ricorrente, pur direttore di un Ufficio Postale, commesso il fatto nell'esercizio di attività di "bancoposta", in tale ambito non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò, come detto, comporta una diversa qualificazione giuridica della condotta.
9.AN non può rispondere di peculato in quanto l'attività bancaria ("bancoposta") esercitata da Poste Italiane s.p.a. (e prima dall'ente Poste), nel cui contesto ha commesso le condotte di appropriazione, non è "pubblico servizio" e, quindi, il dipendente addetto a tale settore, non riveste per ciò solo la qualità soggettiva di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. 10. Tale affermazione non è però pacifica in giurisprudenza, per cui la questione va considerata in modo più analitico. 11. Prima di affrontare i profili controversi, vanno richiamati dei principi che sono la necessaria premessa per affrontare il caso in esame e che è sufficiente enunciare non essendo in discussione. 12. La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deriva dall'effettivo esercizio di funzioni dell'ambito di un pubblico ufficio o servizio e, quindi, prescinde dalla qualità pubblica o privata dell'ente di appartenenza e dall'essere l'attività tipica dell'ente, appunto, un pubblico ufficio o servizio. Certamente, ad es., tipo ed attività dell'ente potranno essere utili indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sè solo determinanti. L'esame della casistica dimostra come, ad esempio, dipendenti di Ministeri non abbiano la predetta qualifica perché addetti a servizi ausiliari (si pensi ai bidelli delle scuole statali). 13. La attività bancaria è, di per sè, attività privata e non esercizio di pubblico servizio. Questa è una acquisizione ormai risalente negli atti, essendo venuto meno il sistema normativo delle banche pubbliche ed il ruolo statale nel settore, ed è quindi questione non più in discussione. Nè sono significativi quei casi particolari in cui la banca ed il suo dipendente operano nel contesto di un pubblico ufficio o servizio (come laddove, ad es., operino quali delegati della Agenzia delle Entrate, nell'esercizio di attività di tesoreria per enti pubblici etc), perché la possibile diversa qualità deriva dal rapporto diretto con l'ente pubblico che si avvale della banca e non dalla peculiarità della attività bancaria in quanto tale.
14. Sulla scorta di tali regole, è già possibile affermare con semplicità ed immediatezza che il ricorrente non è incaricato di pubblico servizio.
15. Difatti, anche per qualificare il dipendente delle Poste che gestisca, per conto dell'ente di appartenenza, attività nell'ambito bancario ("bancoposta"), ciò che rileva è la individuazione della funzione svolta. Poiché l'attività bancaria delle Poste è attività di tipo "privato" al pari di quella delle banche, l'impiegato che svolge tali servizi non è ne' pubblico ufficiale ne' incaricato di pubblico servizio.
16. Ne consegue che, in caso di appropriazione di fondi affidati dal cliente, l'impiegato è responsabile di appropriazione indebita e non del reato proprio "peculato".
17. Questa è la lettura più semplice ed immediata delle disposizioni vigenti.
18. Peraltro, poiché si tratta di affermare se sussistano le condizioni perché una data condotta integri reato o un più grave reato, è doveroso scegliere la lettura che consenta al destinatario della norma la immediata comprensione della punibilità (o della maggiore punibilità quale reato proprio) della sua condotta. Ciò perché, in applicazione delle regole in tema di conoscibilità del precetto penale da parte dei destinatari, la individuazione di tale precetto, certamente, non deve conseguire ad una complessa attività di interpretazione delle norme di riferimento.
19. A tale semplice soluzione non si può, però, giungere senza prima tenere conto delle decisioni di segno diverso della giurisprudenza di legittimità.
20. Le decisioni rilevanti sono le tre (20118 del 2001, 36007 del 2004, 33610 del 2010) che dopo si considerano in modo specifico. Vi sono altre decisioni apparentemente in termini, ma invero si limitato alla adesione alle tre sentenze citate e, quindi, non affrontano espressamente il tema.
21. Si valutano quindi innanzitutto gli argomenti della sentenza Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001 - dep. 17/05/2001, Di Bartolo B, Rv. 218903, poi riproposti in modo quasi identico nelle successive sentenze.
22. Il caso specifico considerato in questa decisione era la appropriazione di denaro da parte della impiegata postale che svolgeva attività di contabile nel settore del risparmio. Si trattava di operazioni varie "a danno di titolari di pensioni, buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio".
23. La motivazione riporta il susseguirsi delle norme che hanno riguardato l'ente Poste, sino ai D.Lgs. n. 261 del 1999 e D.Lgs. n. 284 del 1999 ed al contratto di programma tra Ministero competente e
Poste spa pubblicato il 21 settembre 2000. La sentenza, da questa elencazione di norme, trae la conclusione che: "Da quanto sopra emerge con chiarezza che fino alla data di emanazione della presente decisione, le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale delle Poste non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti (quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs. n. 261 del 1999) ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale (soggetta allo stato al quadro normativo quale puntualizzato nel D.Lgs. n. 284 del 1999, al di là della previsione degli ulteriori interventi annunciati in tale fonte e nella L. n. 448 del 1998, art. 40). Ne consegue che per l'attività svolta dalla ricorrente anche nel settore del risparmio deve riconoscersi in capo alla medesima la qualità di pubblico ufficiale (per i poteri certificatori esercitati), agli effetti delle contestate previsioni di cui agli artt. 314 e 476 c.p.". 24. Seconda decisione da valutare è la sentenza Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004 - dep. 07/09/2004, Perrone ed altro, Rv. 229758. 25.- Anche in questo caso la decisione, per la parte di interesse, riguardava fatti di appropriazione in danno dei clienti commessi nell'ambito delle attività di bancoposta. Anche in questo caso si conclude nel senso che "Da quanto sopra emerge con chiarezza che le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'amministrazione statale Poste, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti, ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale (cfr. Sez. 6, 8 marzo 2001, Di Bartolo)" argomenti sostanzialmente ripetitivi della prima decisione con la sola specificità dell'essere affermata la irrilevanza del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta),
nel frattempo emanato. A tale affermazione, però, non segue la spiegazione del perché tale normativa specifica non inciderebbe sulla corretta interpretazione della natura pubblicistica o privatistica dei servizi bancari.
26. Anche la terza sentenza che afferma espressamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'impiegato postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio, Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010 - dep. 15/09/2010, Serva e altro, Rv. 248271, presenta una motivazione sostanzialmente adesiva alla due precedenti, riportando in pratica le stesse argomentazioni e caratterizzandosi ancora per la affermazione meramente assertiva che la qualità di incaricato di pubblico servizio risulta testualmente dalle disposizioni che disciplinano l'attuale servizio postale. In questa sentenza la specificità rispetto alle altre e il richiamo anche alla normativa intervenuta in tema di Cassa Depositi e Prestiti (DL 269/2003 convertito con legge 326/2003), in base alla quale afferma che la raccolta del risparmio da parte della società Poste avviene "in nome e per conto" del Ministero dell'Economia e della Cassa Depositi e Prestiti. Si può già anticipare che è erroneo affermare che le Poste operino, oltre che "per conto", anche "in nome" di tali enti, perché è fuor di dubbio che la società Poste spenda, nei rapporti con gli utenti, il proprio nome e non sia una rappresentante diretta del Ministero e della CDP. Ciò, quindi, già esclude che possa considerarsi l'argomento dell'essere le Poste una sorta di organo di Amministrazioni Statali (a ritenere che la CDP sia tuttora, nella attuale forma societaria, una Amministrazione Statale). 27. In conclusione la ragione della affermazione della natura di incaricato di pubblico servizio dell'addetto ai servizi banco posta si fonda sulla affermazione che ciò sarebbe espressamente previsto dalla disciplina che riguarda i servizi postali e che, comunque, le Poste spa in realtà maneggiano denaro della CDP, quindi "pubblico" (il che, comunque, non risolverebbe il caso in cui l'oggetto della appropriazione sia il denaro versato dal privato) e/o operano quale rappresentante della CDP.
28. Gli argomenti riportati non possono essere condivisi, sia perché, al di là di quanto già individuato come erroneo (quale la sostanziale immedesimazione organica/rappresentanza diretta appena citata), non può affatto dirsi che sia evidente dalla sola lettura della normativa di settore che il servizio bancoposta sia un pubblico servizio, sia perché una effettiva valutazione di tale normativa porta alla conclusione opposta.
29. Inoltre, anche a ritenere che la lettura della normativa possa ingenerare qualche dubbio, non può non tenersi conto che, a seguire la tesi qui non condivisa, ovvero a ritenere i dipendenti postali incaricati di pubblico servizio nello svolgere le altre attività dell'ente, in particolare il servizio di bancoposta, si applicherebbe loro, senza alcuna ragionevole giustificazione, un trattamento diverso per la condotta di appropriazione dei fondi depositati dal cliente (il dipendente delle Poste, a parità di condizioni con il dipendente della banca di identiche mansioni, subirebbe il più grave trattamento sanzionatorio del peculato). La differenza di trattamento sarebbe del tutto irragionevole.
30.A tale punto va effettuata una autonoma analisi della normativa valutata dalla giurisprudenza sopra valutata.
31. La prima disposizione che rileva nella materia, e che altro non fa che ribadire il principio che la qualifica di cui agli artt. 357 e 358 c.p., deriva dalle concrete mansioni svolte, è il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 12 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni): "Persone addette ai servizi postali, di bancoposta. Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p." Si consideri che la disposizione va collocata nella disciplina antecedente alle riforme dei settori postale e bancario in quanto la modifica di detto art. 12 ad opera del D.Lgs. n. 259 del 2003, che ridisciplinava il settore delle telecomunicazioni, è consistita semplicemente nella cancellazione del riferimento alla "telecomunicazioni" dal T.U. in questione.
32. Quindi anche la disposizione espressa in materia di "bancoposta" prevede che l'incaricato di pubblico servizio sia tale per le funzioni effettivamente svolte e non per la natura dell'ente di appartenenza;
e, comunque, la possibile natura di "pubblico servizio" dell'attività di "bancoposta" va considerata alla luce dello sviluppo legislativo successivo alla norma del 1973 in tema di attività bancaria (pacificamente divenuta interamente "attività privata", con la fine del sistema delle banche pubbliche). Come detto, la modifica apportata al codice postale nel 2003 non ha alcun rilievo ai fini in esame.
33. Vi è poi la disciplina del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (attuazione della direttiva 97/67/Ce concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitarie per il miglioramento della qualità del servizio). Questa, pur considerata dalla giurisprudenza sopra citata quale significativa per la propria tesi, in concreto non presenta alcuna disposizione che riguardi lo svolgimento delle attività bancarie da parte dell'esercente la rete postale. Va anche considerato come in tale provvedimento vi sia l'art. 18 che prevede espressamente che le "Persone addette ai servizi postali" siano incaricate di pubblico servizio ("Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 c.p.). È ovvio che una tale previsione non esclude che anche l'addetto ai servizi bancari possa essere un i.p.s., ma non è del tutto irrilevante ai fini interpretativi che non sia stata introdotta una previsione normativa per l'addetto ai servizi di bancoposta, neanche nella successiva normativa specifica sui servizi bancari. 34. Non è quindi da questa legge che si possa desumere il carattere di incaricato di pubblico servizio del dipendente addetto al servizio bancoposta per la semplice ragione che, di questa attività, non fa alcuna menzione.
35. Nè è significativo il "contratto di programma" del 21 settembre 2000 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane (poi rinnovato alla varie scadenze); a parte la idoneità del tipo di provvedimento ad incidere sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, in realtà lo stesso non considera in alcun modo la attività "bancaria". L'oggetto di tale(e) contratto(i) è soltanto L'"Attività e servizi da svolgere 1. La società svolge le attività ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7", che riguardano esclusivamente servizi postali (del resto non poteva essere diversamente perché il Ministero interessato era solo quello delle Comunicazioni).
36. Quindi, si ripete ancora, certamente non sono il D.Lgs. n. 261 del 1999 e, per quanto possa avere rilievo, il contratto di programma che comportano la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'addetto ai servizi bancari dell'ente Poste semplicemente perché non disciplinano in alcun modo la attività di tipo bancario. 37. Cade quindi il fondamentale argomento comune alle tre analoghe decisioni sopra riportate.
38. Ed invece va considerata la specifica disciplina del servizio Bancoposta (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) che, pur se ritenuto non rilevante dalle predette sentenze successive alla sua emanazione (senza però spiegarne la ragione), risulta invece (ulteriormente) determinante nel dimostrare che i servizi di tipo bancario offerti da Poste spa sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi banca. 39 Il D.P.R. n. 144 del 2001 opera testualmente e chiaramente una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle banche "comuni", senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e prestiti.
40. Del contenuto di tale regolamento va considerato:
41 - l'art. 2 definisce la attività di bancoposta elencando una serie di attività di tipo bancario senza segnalarne alcuna specificità che possa valere, in termini impliciti, a far ritenere che venga esercitato un pubblico servizio;
42 - vi è anzi una specifica parificazione di Poste spa alle banche ai fini della applicazione del T.U. Bancario e del T.U. Finanza;
43 - si prevede la piena separazione contabile della attività di bancoposta rispetto alle altre attività di Poste spa;
44 - poi, "per quanto non diversamente previsto dal presente decreto" (che certamente non prevede alcun esercizio di pubblico servizio) i rapporti con la clientela del conto corrente postale sono disciplinati secondo le leggi civili.
45. Non vi è quindi alcuna disposizione che preveda (o lasci intendere) che l'ente Poste abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di attività di tipo bancario e che preveda, quindi, che i suoi dipendenti siano incaricati di pubblico servizio. È, anzi, accuratamente disciplinato il profilo del pieno distacco contabile tra le attività bancarie e le altre (non solo postali), così limitandosi qualsiasi commistione nella gestione delle provviste dell'una e dell'altra attività. 46. Quanto detto vale ad escludere che vi siano disposizioni che disciplinino l'attività di bancoposta come pubblico servizio;
la affermazione contraria è stata fondata sul chiaro errore di ritenere che ciò sia previsto dalla normativa che, invece, disciplina i servizi postali.
47. Vanno poi considerati gli ulteriori argomenti che la giurisprudenza qui contrastata desume dalla esistenza del particolare rapporto tra la Cassa Depositi e Prestiti e Poste spa. 48. Si è già detto che la tesi qui non condivisa appare innanzitutto basata su un evidente errore laddove si è ritenuto che le Poste agiscano "in nome" della Cassa;
semplicemente, così non è affatto e, del resto, si tratta di affermazione che non viene motivata.
49. Peraltro la successiva trasformazione della CDP in spa e la complessiva disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 5 fa dubitare che anche la gestione di fondi della Cassa, per tutte le possibili finalità e modalità, ed a fronte di un sistema di contabilità separate, possa essere, pur se effettuata in rappresentanza diretta, essere di per sè sola l'obiettiva esecuzione di una attività di incaricato di pubblico servizio.
50. La giurisprudenza che ha valorizzato il rapporto tra CDP e Poste per affermare che la attività di bancoposta sia pubblico servizio ha, come detto, considerato alcuni contenuti del il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 "riordino della cassa depositi e prestiti".
51. Si è, in particolare, enfatizzata la previsione che (art. 2) "La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi". Ma che questa previsione non dimostri la natura pubblicistica della attività bancaria svolta dalle Poste lo dimostra il fatto che il medesimo comma prosegue affermando che "può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b). Una disposizione così formulata, certamente, non consente di affermare che, per collocare prodotti finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti possa rivolgersi, invece che a Poste spa, ad altri operatori presenti sul mercato ( "banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimenti").
52. Ed anche una lettura del restante contenuto del D.Lgs. n. 284 del 1999 (a prescindere dalla successiva trasformazione della CDP in società per azioni) non lascia spazio per affermare che Poste operi in nome della Cassa o che, comunque, operi, in ragione del rapporto con tale ente, secondo regole diverse e particolari rispetto alle banche "comuni". Che, poi, il "capitale" di Poste spa possa fare capo alla Cassa Depositi e Prestiti, poco interessa non essendo certamente gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito dall'azionista di una banca.
53. Viene meno anche quest'ultimo argomento che giustificherebbe una qualifica di pubblico servizio della attività di bancoposta. 54. La conclusione, una volta esclusa la fondatezza degli argomenti che avevano fatto sostenere che l'attività di bancoposta sia svolgimento di un pubblico servizio, si ribadisce in quella, semplice, immediata e conforme ai principi generale, cui si è già giunti sopra:
55. lo svolgimento dell'attività di bancoposta è attività pienamente rientrante nell'ambito delle comuni attività bancarie sia perché nulla la differenzia e sia perché come tale è espressamente disciplinata (vedi D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144). 56. Il soggetto che, quindi, eserciti per conto della società Poste tale tipo di attività non è incaricato di pubblico servizio. Peraltro la rigida separazione della contabilità dei vari settori di attività impedisce che vi sia alcuna commistione di fondi delle attività in bancarie e postali.
57. Insomma, mancano le condizioni oggettive del pubblico servizio, non vi è alcuna previsione espressa (come invece avviene per gli addetti al servizio postale) e, ultimo argomento ma non certo minore, vi è l'assoluta mancanza di ragioni per differenziare sul piano della attività nonché sul piano della "qualità" dei fondi maneggiati, l'addetto a servizi bancari di una banca dall'addetto servizi bancari dell'ente poste punendo diversamente condotte oggettivamente e soggettivamente identiche.
55. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
59. "Nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale è la raccolta del risparmio, l'attività svolta da Poste spa è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle banche;
ne consegue che la appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato;
ne' rileva che Poste spa operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando personalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste spa". 60.Tenuto quindi conto della data di commissione dei fatti e delle pene edittali previste per i reati integrati dalla condotta di AN, è intervenuta la prescrizione e la sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo a) come reato previsto dall'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'anzidetto reato nonché quello di cui al capo b) sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2015