CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13026 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Filippo Antonio Spina del foro di Gela, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13026 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 24/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di VA LL, ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 1 settembre 2025 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., nel resto confermando il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura cautelare disposta per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 21). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, che deducono: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, desunta dal Tribunale dal contenuto di intercettazioni che, ad avviso del difensore, risultano equivoche e in contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, laddove ha ammesso di avere ceduto al figlio, che si trovava ristretto presso la casa circondariale di Agrigento, circa 10-13 gr. di hashish, negando la consegna di un panetto di 100 gr., come contestato nell'incolpazione provvisoria, operazione tecnicamente impossibile per la presenza di stringenti controlli e di sistemi di videosorveglianza;
del resto, il figlio del ricorrente, NI IV, ha confermato la versione del padre. Il Tribunale, ad avviso del difensore, ha omesso di confrontarsi con tali elementi, che erano stati introdotti con memoria depositata in udienza;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non avendo il Tribunale considerato la minima offensività della condotta, desumibile dal modesto quantitativo di sostanza stupefacente consegnato;
sul punto, il Tribunale si è limitato a richiamare la valutazione espressa dal G.i.p., senza valutare in concreto gli indici della lieve entità; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermata apoditticamente dal Tribunale, il quale ha richiamato genericamente i precedenti penali e la gravità del fatto, senza svolgere una valutazione concreta e attuale del pericolo di reiterazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso;
2 2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta, che era stata avanzata in via subordinata, di applicazione di una misura meno afflittiva;
al proposito, il Tribunale si è limitato a confermare la misura in atto, omettendo di valutare la richiesta difensiva. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, che, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto valutativo, che esulano dai casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione - ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso - non sia inficiata da elementi di prova travisati. 3 4. Ciò chiarito in termini generali, si osserva i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 4.1. Rammentato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva che il Tribunale ha ricostruito i contorni della vicenda sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate il 14 novembre 2024 intercorse tra: 1) RO ER e NI IV, in cui i due, nel corso di una conversazione relativa alla compravendita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente appena conclusa con VI IU, fanno riferimento all'introduzione di droga all'interno della casa circondariale di Agrigento in occasione del colloquio che il IV - che colà si trovava ristretto - avrebbe intrattenuto con i familiari il 16 novembre 2024, con l'indicazione del quantitativo (un panetto di 100 gr. di hashish), delle modalità di confezionamento della droga e della tempistica relativa alla consegna a VA LL, padre naturale del IV;
2) IV e LL, sia4re 19.32 (stralcio progressiva T.383, riportata alle p. 3 e 4), in cui i due si accordano in relazione alla consegna e agli accorgimenti da prendere per eludere i controlli, allorché LL consiglia al IV di tagliare la tasca, accorgimento che l'interlocutore ritiene non eszge necessario, stante la scarsa presenza di controlli al momento dei colloqui;
sia, re 21.32 (stralcio progressiva T.421, riportata alla p. 4), in cui LL comunica l'avvenuta ricezione, da parte del ER, dello stupefacente, precisando che l'involucro era stato chiuso bene e che l'odore non sarebbe stato percepibile nemmeno dai cani;
il LL, inoltre, specifica che il volume era considerevole;
a•t - 3) IV e ER, ore 21.47 (stralcio progressiva T.417, riportata alle p. 4 e 5) in cui il primo chiede quale fosse il quantitativo consegnato al genitore, al che l'interlocutore risponde di averla divisa a metà, ciò che provoca la sorpresa del IV ("io pensavo che hai fatto lungo e sottile, tipo trenta, quaranta"), ma ER lo tranquillizza, dicendo che l'aveva messa sottovuoto e che non era la prima volta che effettuava operazioni del genere. Sulla base di tali conversazioni, unitamente alla circostanza che effettivamente il 26 novembre 2024 il IV effettuò un colloquio all'interno della casa circondariale di Agrigento con i famigliari, tra cui il LL, il Tribunale 4 ha desunto, in maniera non manifestamente illogica, che in quell'occasione il IV ricevette dal ricorrente un panetto di hashish di circa 100 gr., che poi avrebbe ceduto all'interno del carcere, come si ricava anche da alcune battute intercorse nella prima telefonata tra ER e IV, in cui il primo chiede al secondo se fosse interessato anche al "bau bau", una sostanza stupefacente di diversa tipologia, ricevendo una risposta negativa, perché non aveva mercato all'interno della struttura carceraria. 4.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, saldamente ancorato alle emergenze processuali e immune da vizi di manifesta illogicità, il ricorrente confezione\ censure di contenuto fattuale, dirette a sollecitare una diversa interpretazione dei dati probatori, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. 5.1. Si rammenta, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari). 5.2. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla circostanza che, con logica motivazione, il Tribunale, come si è detto in precedenza, ha ravvisato la gravità indiziaria in relazione l'introduzione in carcere, da parte del LL, di un panetto di 100 gr. di hashish - fatto che, all'evidenza, in relazione al quantitativo di stupefacente in sé considerato e al luogo in cui è avvenuta la consegna, certamente non merita l'appellativo di "lieve entità" - in applicazione del principio ora evocato, si osserva che il ricorrente non ha allegato alcun interesse a sostegno della richiesta, considerando che, anche per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere disposta la misura degli arresti domiciliari. 6. Gli ultimi due motivi sono manifestamente infondati. 6.1. Invero, la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonché il fatto che queste ultime non siano tutelabili con misure meno severe, sono state 5 adeguatamente e logicamente valutate dal g.i.p. prima, dal Tribunale poi, sulla base sia delle modalità del fatto, come dinanzi ricostruito, sia dell'allarmante pericolosità sociale del ricorrente, che è stata desunta dal Tribunale all'esito di una analitica disamina dei precedenti penali del LL, il cui certificato giudiziale, che consta di ben otto pagine, annovera condanne definitive per delitti di particolare gravità, tra cui associazione mafiosa, rapina, estorsione, violazione della disciplina in tema di armi, nonché dal fatto che il LL, per un verso, ha violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di residenza, e, per altro verso, ha riportato due condanne per il delitto di evasione. In maniera certamente non implausibile sul piano logico, il Tribunale ha perciò ritenuto che, nei confronti del ricorrente, le numerose precedenti condanne e la conseguente esperienza carceraria non hanno avuto alcuna efficacia dissuasiva, ciò che denota una pericolosità sociale preoccupante, non altrimenti arginabile se non con la misura in atto. 6.2. Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da vizi logici, che supera il vaglio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Filippo Antonio Spina del foro di Gela, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13026 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 24/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di VA LL, ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 1 settembre 2025 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., nel resto confermando il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura cautelare disposta per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 21). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, che deducono: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, desunta dal Tribunale dal contenuto di intercettazioni che, ad avviso del difensore, risultano equivoche e in contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, laddove ha ammesso di avere ceduto al figlio, che si trovava ristretto presso la casa circondariale di Agrigento, circa 10-13 gr. di hashish, negando la consegna di un panetto di 100 gr., come contestato nell'incolpazione provvisoria, operazione tecnicamente impossibile per la presenza di stringenti controlli e di sistemi di videosorveglianza;
del resto, il figlio del ricorrente, NI IV, ha confermato la versione del padre. Il Tribunale, ad avviso del difensore, ha omesso di confrontarsi con tali elementi, che erano stati introdotti con memoria depositata in udienza;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non avendo il Tribunale considerato la minima offensività della condotta, desumibile dal modesto quantitativo di sostanza stupefacente consegnato;
sul punto, il Tribunale si è limitato a richiamare la valutazione espressa dal G.i.p., senza valutare in concreto gli indici della lieve entità; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermata apoditticamente dal Tribunale, il quale ha richiamato genericamente i precedenti penali e la gravità del fatto, senza svolgere una valutazione concreta e attuale del pericolo di reiterazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso;
2 2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta, che era stata avanzata in via subordinata, di applicazione di una misura meno afflittiva;
al proposito, il Tribunale si è limitato a confermare la misura in atto, omettendo di valutare la richiesta difensiva. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, che, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto valutativo, che esulano dai casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione - ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso - non sia inficiata da elementi di prova travisati. 3 4. Ciò chiarito in termini generali, si osserva i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 4.1. Rammentato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva che il Tribunale ha ricostruito i contorni della vicenda sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate il 14 novembre 2024 intercorse tra: 1) RO ER e NI IV, in cui i due, nel corso di una conversazione relativa alla compravendita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente appena conclusa con VI IU, fanno riferimento all'introduzione di droga all'interno della casa circondariale di Agrigento in occasione del colloquio che il IV - che colà si trovava ristretto - avrebbe intrattenuto con i familiari il 16 novembre 2024, con l'indicazione del quantitativo (un panetto di 100 gr. di hashish), delle modalità di confezionamento della droga e della tempistica relativa alla consegna a VA LL, padre naturale del IV;
2) IV e LL, sia4re 19.32 (stralcio progressiva T.383, riportata alle p. 3 e 4), in cui i due si accordano in relazione alla consegna e agli accorgimenti da prendere per eludere i controlli, allorché LL consiglia al IV di tagliare la tasca, accorgimento che l'interlocutore ritiene non eszge necessario, stante la scarsa presenza di controlli al momento dei colloqui;
sia, re 21.32 (stralcio progressiva T.421, riportata alla p. 4), in cui LL comunica l'avvenuta ricezione, da parte del ER, dello stupefacente, precisando che l'involucro era stato chiuso bene e che l'odore non sarebbe stato percepibile nemmeno dai cani;
il LL, inoltre, specifica che il volume era considerevole;
a•t - 3) IV e ER, ore 21.47 (stralcio progressiva T.417, riportata alle p. 4 e 5) in cui il primo chiede quale fosse il quantitativo consegnato al genitore, al che l'interlocutore risponde di averla divisa a metà, ciò che provoca la sorpresa del IV ("io pensavo che hai fatto lungo e sottile, tipo trenta, quaranta"), ma ER lo tranquillizza, dicendo che l'aveva messa sottovuoto e che non era la prima volta che effettuava operazioni del genere. Sulla base di tali conversazioni, unitamente alla circostanza che effettivamente il 26 novembre 2024 il IV effettuò un colloquio all'interno della casa circondariale di Agrigento con i famigliari, tra cui il LL, il Tribunale 4 ha desunto, in maniera non manifestamente illogica, che in quell'occasione il IV ricevette dal ricorrente un panetto di hashish di circa 100 gr., che poi avrebbe ceduto all'interno del carcere, come si ricava anche da alcune battute intercorse nella prima telefonata tra ER e IV, in cui il primo chiede al secondo se fosse interessato anche al "bau bau", una sostanza stupefacente di diversa tipologia, ricevendo una risposta negativa, perché non aveva mercato all'interno della struttura carceraria. 4.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, saldamente ancorato alle emergenze processuali e immune da vizi di manifesta illogicità, il ricorrente confezione\ censure di contenuto fattuale, dirette a sollecitare una diversa interpretazione dei dati probatori, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. 5.1. Si rammenta, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari). 5.2. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla circostanza che, con logica motivazione, il Tribunale, come si è detto in precedenza, ha ravvisato la gravità indiziaria in relazione l'introduzione in carcere, da parte del LL, di un panetto di 100 gr. di hashish - fatto che, all'evidenza, in relazione al quantitativo di stupefacente in sé considerato e al luogo in cui è avvenuta la consegna, certamente non merita l'appellativo di "lieve entità" - in applicazione del principio ora evocato, si osserva che il ricorrente non ha allegato alcun interesse a sostegno della richiesta, considerando che, anche per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere disposta la misura degli arresti domiciliari. 6. Gli ultimi due motivi sono manifestamente infondati. 6.1. Invero, la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonché il fatto che queste ultime non siano tutelabili con misure meno severe, sono state 5 adeguatamente e logicamente valutate dal g.i.p. prima, dal Tribunale poi, sulla base sia delle modalità del fatto, come dinanzi ricostruito, sia dell'allarmante pericolosità sociale del ricorrente, che è stata desunta dal Tribunale all'esito di una analitica disamina dei precedenti penali del LL, il cui certificato giudiziale, che consta di ben otto pagine, annovera condanne definitive per delitti di particolare gravità, tra cui associazione mafiosa, rapina, estorsione, violazione della disciplina in tema di armi, nonché dal fatto che il LL, per un verso, ha violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di residenza, e, per altro verso, ha riportato due condanne per il delitto di evasione. In maniera certamente non implausibile sul piano logico, il Tribunale ha perciò ritenuto che, nei confronti del ricorrente, le numerose precedenti condanne e la conseguente esperienza carceraria non hanno avuto alcuna efficacia dissuasiva, ciò che denota una pericolosità sociale preoccupante, non altrimenti arginabile se non con la misura in atto. 6.2. Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da vizi logici, che supera il vaglio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2026.