CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31930 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso. 511, Penale Sent. Sez. 1 Num. 31930 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 6 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste presentate da NC HE di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare. Premesso che NC HE doveva eseguire la pena residua di mesi undici e giorni nove di reclusione, il Tribunale, rilevato che l'esecuzione riguardava pena inflitta da cinque condanne per vari reati (interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto) commessi tra il 2005 e il 2013, e che l'istante in passato aveva riportato anche altre condanne, già scontate, anche con accesso a misure alternative alla detenzione in carcere, per resistenza a pubblico ufficiale e altro, reati commessi nel 2009-2010, e nei suoi confronti erano pendenti procedimenti per altri fatti analoghi, commessi tra il 2013 e il 2021, ed, infine, risultava denunciata anche per altro fatto integrante blocco stradale risalente all'ottobre 2022, ha osservato che tutti i reati commessi erano collegati a manifestazioni di dissenso politico, riconducibile all'area così detta antagonista e ritenuto l'istante portatrice di pericolosità sociale, in ragione della perdurante adesione a ideologia e ambiti politici che accettano l'uso della violenza verso cose e nell'ambito di manifestazioni, ancora frequenti nell'attualità, e dell'assenza di segni di effettiva revisione critica di quanto commesso. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto la non idoneità rieducativa della più ampia misura alternativa, che avrebbe consentito alla condannata di mantenere i contatti con i sodali "ideologici" e quindi di aderire a nuove condotte delittuose. Quanto alla misura della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza, considerate le deroghe dal regime custodiale per consentire l'attività lavorativa, la possibilità di comunicazioni telematiche e la convivenza con persona pregiudicata e "coinvolta nel medesimo movimento ideo-politico", ha ritenuto che fosse non idonea ad "allentare i legami con i compagni di lotta", fattore che aggrava il pericolo di recidiva. 2. Il difensore di NC HE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge processuale ed eccepita la nullità del giudizio di primo grado per aver il Tribunale di sorveglianza respinto la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. 2 A Il primo giudice, rilevato che la richiesta di rinvio era stata presentata in data 16 gennaio 2023 ed era relativa a impegno professionale del difensore, concomitante con la fissata udienza del 10 febbraio 2023 aventi il Tribunale di sorveglianza, di cui il difensore aveva avuto contezza in data 29 dicembre 2022, ha ritenuto la richiesta di rinvio tardiva rispetto all'obbligo di comunicare immediatamente al giudice la sopravvenienza di impedimenti. Sul punto, la difesa osserva che la giurisprudenza, nel richiedere che l'istanza del difensore debba essere tempestiva, non ritiene necessaria l'immediatezza rispetto alla notizia dell'impedimento, ma richiama un criterio di sollecitudine improntato a proporzione e ragionevolezza in relazione ai dati del caso concreto. Il rinvio dell'udienza avrebbe consentito alla difesa di interloquire sulla nota della Digos, data 24 gennaio 2023 ed acquisita agli atti solo in prossimità dell'udienza. Con il motivi secondo, terzo e quarto viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità rieducativa delle misure alternative richieste, siccome fondato su una manifestamente illogica equiparazione dell'adesione ideale all'area antagonista ad una scelta di vita dedita al delitto, su un giudizio relativo alla personalità della condannata difforme da quanto emerge dall'indagine svolta dall'ufficio esecuzione penale esterna e, in definitiva, frutto di un mero pre- giudizio negativo, ed infine sull'immotivato assunto secondo il quale la condannata avrebbe solo formalmente dato adesione alle prescrizioni delle misure alternative per poi ricadere nel delitto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, in parte, fondato e va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti che verranno specificati. 1. Il primo motivo è infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che è consolidato l'orientamento secondo cui la disciplina dell'art. 420, comma 5-ter, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, XHAKOJ,Rv. 279725;Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022 , PIETRINFERNI, Rv. 283163). Pacifici, poi, sono i presupposti fattuali della questione posta dalla ricorrente: il difensore aveva, in data 16 gennaio 2023, chiesto rinvio dell'udienza del 10 febbraio 2023 per impedimento determinato da concomitante impegno professionale, di cui aveva avuto contezza in data 29 dicembre 2022. Il primo giudice ha disatteso la richiesta della difesa perché non tempestiva rispetto al momento in cui era noto alla difesa l'impedimento. Il ricorso denuncia violazione di legge, in quanto, nell'interpretazione della norma processuale indicata, il requisito della tempestività dell'istanza non era assimilato a quello della immediatezza rispetto al momento di conoscenza dell'impedimento. Il motivo è infondato. La giurisprudenza, nel delineare i requisiti di legittimità del rinvio di udienza per impedimento professionale del difensore, ha chiarito che "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). In particolare, il requisito della tempestività dell'istanza si fonda sull'espressa previsione normativa, che richiede che l'impossibilità per il difensore di comparire all'udienza sia "assoluta" e "prontamente" comunicata. Il requisito cronologico viene descritto utilizzando avverbio che esprime una relazione di immediatezza rispetto a un fatto precedente, che nello specifico è la conoscenza da parte del difensore dell'impegno professionale concomitante. Sul punto, il primo giudice ha ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede perchè esente da vizi logici, che l'istanza, presentata a distanza di quindici giorni dalla conoscenza dell'impedimento, non fosse tempestiva, dando così corretta applicazione ai ricordati principi di diritto. 2. Con riguardo alle censure motivazionali relative al merito della decisione, si deve premettere che il giudizio cui è chiamato il Tribunale di sorveglianza in tema di concessione di misure alternative alla detenzione in carcere riguarda, oltre alla sussistenza dei presupposti legali, la valutazione 4 specifica idoneità della misura alternativa, in relazione ai dati inerenti alla personalità del condannato e alle caratteristiche della misura, a favorire il conseguimento dell'obiettivo rieducativo. Si tratta, dunque, di un giudizio, da rapportare all'attualità, avente ad oggetto, non tanto la già avvenuta risocializzazione, bensì la previsione - da accreditare in termini di ragionevolezza rispetto ai dati disponibili - che la misura alternativa, anche opportunamente modulata con il regime delle prescrizioni, possa favorire la risocializzazione del condannato. Va dunque compiuta una valutazione complessiva sia dei dati che descrivono la personalità del condannato attraverso la sua storia risalente - il reato in espiazione, le condanne precedenti, le pregresse carcerazioni - e recente - le condotte successive al reato, i procedimenti penali pendenti - sia dell'osservazione della personalità compiuta dai soggetti preposti, sia del contesto familiare, sociale e lavorativo nel quale la misura dovrebbe realizzarsi (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). L'ordinanza impugnata ha compiuto ampia considerazione dei dati relativi alla personalità della condannata, caratterizzata, da una parte, da significativi strumenti di interazione nei rapporti personali, sociali e lavorativi e, dall'altra, da una impostazione culturale fortemente segnata da rigidità ideologiche che l'hanno portata alla commissione di reati e quindi alla smentita delle previsioni di risocializzazione compiute dall'autorità giudiziaria sia al momento della concessione della sospensione condizionale della pena, poi revocata, sia con la concessione della detenzione domiciliare nell'anno 2018. Quest'ultima esperienza, infatti, era stata seguita da nuovi reati, il cui accertamento giudiziale era ancora in itinere, fino alla denuncia per la partecipazione ad un blocco stradale in data 15 settembre 2022, data successiva alla richiesta di ammissione alle misure alternative. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del diverso quadro emergente dall'indagine psico sociale, nel corso della quale la ricorrente ha rappresentato di aver iniziato a rivedere criticamente la propria scelta di manifestare il così detto antagonismo mediante atti di violenza, più o meno gravi, e di essere disponibile ad un percorso di attività riparativa, giudicandolo però come solo "strumentale" al conseguimento dei benefici penitenziari, siccome smentito dalla recentissima denuncia per la partecipazione a blocco stradale. 2.1. Ora, il giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza risulta motivato in termini adeguati, e non censurabili nel giudizio di legittimità ove il 5 sindacato motivazionale non può estendersi al merito della decisione, con riguardo alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti, l'ordinanza ha formulato il giudizio con riguardo all'attualità, osservando che la ricorrente, con la condotta più recente, non aveva mutato le scelte che l'avevano portata alla commissione dei reati ora in espiazione, cosicché non poteva essere adeguatamente fondato un positivo giudizio prognostico circa l'esito di una misura alternativa priva di controlli e di contenuti afflittivi. 2.2. Con riguardo, invece, alla misura della detenzione domiciliare, che ha natura custodiate e che, seppur integrabile con prescrizioni che consentono l'attività lavorativa, mantiene un carattere afflittivo e sanzionatorio, l'ordinanza ha focalizzato le ragioni della decisione negativa esclusivamente sull'inefficacia di detta misura rispetto alla finalità di prevenzione speciale. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, da una parte, il regime custodiate sarebbe "blando" in ragione delle prevedibili autorizzazioni per recarsi al lavoro e, dall'altra, che il domicilio, vuoi per la colleganza ideologica con la co-inquilina vuoi per le possibilità comunicative tramite i sodal media, era del tutto inidoneo a recidere i contatti con l'area politica così detta antagonista, ritenuta lo specifico fattore criminogeno. Ora, se detta motivazione risulta orientata alla disciplina normativa della detenzione domiciliare così detta generica, che, al comma 1-bis dell'art. 47-ter ord. pen., delinea i presupposti di merito della misura nel carattere subordinato rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale ("...quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale") e nella prevenzione speciale ("...e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati"), pur tuttavia presenta aspetti di manifesta illogicità e contraddittorietà. Il negativo giudizio in ordine alla tutela dal pericolo di recidiva si fonda sull'ipotizzato contenuto delle prescrizioni, che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività lavorativa e non impedito le comunicazioni, dirette o tramite i mezzi di comunicazione, con persone diverse dalla convivente. Il Tribunale di sorveglianza, dunque, fonda il giudizio sul contenuto di prescrizioni che non è tenuto ad inserire nella disciplina della misura, ed anzi è tenuto a non prevedere ove non le ritenga funzionati agli obiettivi della misura. L'argomento risulta manifestamente illogico, in quanto si fonda su un determinato contenuto delle prescrizioni, che è rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che lo può escludere nel concedere la misura in parola. 6 Il passaggio motivazionale - ove formula la previsione che la ricorrente dalla detenzione domiciliare avrebbe commesso nuovi reati seppur solo con un ruolo di istigatrice e concorrente morale - è in diretta contraddizione con altro assunto, formulato alla stessa pagina 4, laddove il Tribunale di sorveglianza aveva escluso che la più ampia misura alternativa avrebbe potuto conseguire l'obiettivo rieducativo, in quanto "Nel caso in esame, seppure la HE, dotata di buone risorse intellettive, potrebbe essere in grado di rispettare formalmente le prescrizioni di una misura alternativa, questo giudizio prognostico non potrebbe essere espresso per il periodo successivo alla conclusione della espiazione penale, in cui la donna ricadrebbe sicuramente nella commissione di illeciti". L'ordinanza impugnata, dunque, da una parte, ritiene che la più ampia misura alternativa sarebbe idonea a evitare la recidiva durante il periodo di esecuzione della misura stessa e, dall'altra, che la detenzione domiciliare non riuscirebbe ad assolvere la medesima funzione. Passaggio motivazionale che affronta in termini contraddittori il decisivo, ai fini della detenzione domiciliare, giudizio sull'idoneità della misura ad assicurare tutela dal pericolo di recidiva. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a nuovo esame della richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, evitando nella motivazione della decisione di replicare le carenze rilevate al superiore punto 2.2. Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 12 luglio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso. 511, Penale Sent. Sez. 1 Num. 31930 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 6 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste presentate da NC HE di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare. Premesso che NC HE doveva eseguire la pena residua di mesi undici e giorni nove di reclusione, il Tribunale, rilevato che l'esecuzione riguardava pena inflitta da cinque condanne per vari reati (interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto) commessi tra il 2005 e il 2013, e che l'istante in passato aveva riportato anche altre condanne, già scontate, anche con accesso a misure alternative alla detenzione in carcere, per resistenza a pubblico ufficiale e altro, reati commessi nel 2009-2010, e nei suoi confronti erano pendenti procedimenti per altri fatti analoghi, commessi tra il 2013 e il 2021, ed, infine, risultava denunciata anche per altro fatto integrante blocco stradale risalente all'ottobre 2022, ha osservato che tutti i reati commessi erano collegati a manifestazioni di dissenso politico, riconducibile all'area così detta antagonista e ritenuto l'istante portatrice di pericolosità sociale, in ragione della perdurante adesione a ideologia e ambiti politici che accettano l'uso della violenza verso cose e nell'ambito di manifestazioni, ancora frequenti nell'attualità, e dell'assenza di segni di effettiva revisione critica di quanto commesso. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto la non idoneità rieducativa della più ampia misura alternativa, che avrebbe consentito alla condannata di mantenere i contatti con i sodali "ideologici" e quindi di aderire a nuove condotte delittuose. Quanto alla misura della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza, considerate le deroghe dal regime custodiale per consentire l'attività lavorativa, la possibilità di comunicazioni telematiche e la convivenza con persona pregiudicata e "coinvolta nel medesimo movimento ideo-politico", ha ritenuto che fosse non idonea ad "allentare i legami con i compagni di lotta", fattore che aggrava il pericolo di recidiva. 2. Il difensore di NC HE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge processuale ed eccepita la nullità del giudizio di primo grado per aver il Tribunale di sorveglianza respinto la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. 2 A Il primo giudice, rilevato che la richiesta di rinvio era stata presentata in data 16 gennaio 2023 ed era relativa a impegno professionale del difensore, concomitante con la fissata udienza del 10 febbraio 2023 aventi il Tribunale di sorveglianza, di cui il difensore aveva avuto contezza in data 29 dicembre 2022, ha ritenuto la richiesta di rinvio tardiva rispetto all'obbligo di comunicare immediatamente al giudice la sopravvenienza di impedimenti. Sul punto, la difesa osserva che la giurisprudenza, nel richiedere che l'istanza del difensore debba essere tempestiva, non ritiene necessaria l'immediatezza rispetto alla notizia dell'impedimento, ma richiama un criterio di sollecitudine improntato a proporzione e ragionevolezza in relazione ai dati del caso concreto. Il rinvio dell'udienza avrebbe consentito alla difesa di interloquire sulla nota della Digos, data 24 gennaio 2023 ed acquisita agli atti solo in prossimità dell'udienza. Con il motivi secondo, terzo e quarto viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità rieducativa delle misure alternative richieste, siccome fondato su una manifestamente illogica equiparazione dell'adesione ideale all'area antagonista ad una scelta di vita dedita al delitto, su un giudizio relativo alla personalità della condannata difforme da quanto emerge dall'indagine svolta dall'ufficio esecuzione penale esterna e, in definitiva, frutto di un mero pre- giudizio negativo, ed infine sull'immotivato assunto secondo il quale la condannata avrebbe solo formalmente dato adesione alle prescrizioni delle misure alternative per poi ricadere nel delitto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, in parte, fondato e va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti che verranno specificati. 1. Il primo motivo è infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che è consolidato l'orientamento secondo cui la disciplina dell'art. 420, comma 5-ter, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, XHAKOJ,Rv. 279725;Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022 , PIETRINFERNI, Rv. 283163). Pacifici, poi, sono i presupposti fattuali della questione posta dalla ricorrente: il difensore aveva, in data 16 gennaio 2023, chiesto rinvio dell'udienza del 10 febbraio 2023 per impedimento determinato da concomitante impegno professionale, di cui aveva avuto contezza in data 29 dicembre 2022. Il primo giudice ha disatteso la richiesta della difesa perché non tempestiva rispetto al momento in cui era noto alla difesa l'impedimento. Il ricorso denuncia violazione di legge, in quanto, nell'interpretazione della norma processuale indicata, il requisito della tempestività dell'istanza non era assimilato a quello della immediatezza rispetto al momento di conoscenza dell'impedimento. Il motivo è infondato. La giurisprudenza, nel delineare i requisiti di legittimità del rinvio di udienza per impedimento professionale del difensore, ha chiarito che "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). In particolare, il requisito della tempestività dell'istanza si fonda sull'espressa previsione normativa, che richiede che l'impossibilità per il difensore di comparire all'udienza sia "assoluta" e "prontamente" comunicata. Il requisito cronologico viene descritto utilizzando avverbio che esprime una relazione di immediatezza rispetto a un fatto precedente, che nello specifico è la conoscenza da parte del difensore dell'impegno professionale concomitante. Sul punto, il primo giudice ha ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede perchè esente da vizi logici, che l'istanza, presentata a distanza di quindici giorni dalla conoscenza dell'impedimento, non fosse tempestiva, dando così corretta applicazione ai ricordati principi di diritto. 2. Con riguardo alle censure motivazionali relative al merito della decisione, si deve premettere che il giudizio cui è chiamato il Tribunale di sorveglianza in tema di concessione di misure alternative alla detenzione in carcere riguarda, oltre alla sussistenza dei presupposti legali, la valutazione 4 specifica idoneità della misura alternativa, in relazione ai dati inerenti alla personalità del condannato e alle caratteristiche della misura, a favorire il conseguimento dell'obiettivo rieducativo. Si tratta, dunque, di un giudizio, da rapportare all'attualità, avente ad oggetto, non tanto la già avvenuta risocializzazione, bensì la previsione - da accreditare in termini di ragionevolezza rispetto ai dati disponibili - che la misura alternativa, anche opportunamente modulata con il regime delle prescrizioni, possa favorire la risocializzazione del condannato. Va dunque compiuta una valutazione complessiva sia dei dati che descrivono la personalità del condannato attraverso la sua storia risalente - il reato in espiazione, le condanne precedenti, le pregresse carcerazioni - e recente - le condotte successive al reato, i procedimenti penali pendenti - sia dell'osservazione della personalità compiuta dai soggetti preposti, sia del contesto familiare, sociale e lavorativo nel quale la misura dovrebbe realizzarsi (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). L'ordinanza impugnata ha compiuto ampia considerazione dei dati relativi alla personalità della condannata, caratterizzata, da una parte, da significativi strumenti di interazione nei rapporti personali, sociali e lavorativi e, dall'altra, da una impostazione culturale fortemente segnata da rigidità ideologiche che l'hanno portata alla commissione di reati e quindi alla smentita delle previsioni di risocializzazione compiute dall'autorità giudiziaria sia al momento della concessione della sospensione condizionale della pena, poi revocata, sia con la concessione della detenzione domiciliare nell'anno 2018. Quest'ultima esperienza, infatti, era stata seguita da nuovi reati, il cui accertamento giudiziale era ancora in itinere, fino alla denuncia per la partecipazione ad un blocco stradale in data 15 settembre 2022, data successiva alla richiesta di ammissione alle misure alternative. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del diverso quadro emergente dall'indagine psico sociale, nel corso della quale la ricorrente ha rappresentato di aver iniziato a rivedere criticamente la propria scelta di manifestare il così detto antagonismo mediante atti di violenza, più o meno gravi, e di essere disponibile ad un percorso di attività riparativa, giudicandolo però come solo "strumentale" al conseguimento dei benefici penitenziari, siccome smentito dalla recentissima denuncia per la partecipazione a blocco stradale. 2.1. Ora, il giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza risulta motivato in termini adeguati, e non censurabili nel giudizio di legittimità ove il 5 sindacato motivazionale non può estendersi al merito della decisione, con riguardo alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti, l'ordinanza ha formulato il giudizio con riguardo all'attualità, osservando che la ricorrente, con la condotta più recente, non aveva mutato le scelte che l'avevano portata alla commissione dei reati ora in espiazione, cosicché non poteva essere adeguatamente fondato un positivo giudizio prognostico circa l'esito di una misura alternativa priva di controlli e di contenuti afflittivi. 2.2. Con riguardo, invece, alla misura della detenzione domiciliare, che ha natura custodiate e che, seppur integrabile con prescrizioni che consentono l'attività lavorativa, mantiene un carattere afflittivo e sanzionatorio, l'ordinanza ha focalizzato le ragioni della decisione negativa esclusivamente sull'inefficacia di detta misura rispetto alla finalità di prevenzione speciale. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, da una parte, il regime custodiate sarebbe "blando" in ragione delle prevedibili autorizzazioni per recarsi al lavoro e, dall'altra, che il domicilio, vuoi per la colleganza ideologica con la co-inquilina vuoi per le possibilità comunicative tramite i sodal media, era del tutto inidoneo a recidere i contatti con l'area politica così detta antagonista, ritenuta lo specifico fattore criminogeno. Ora, se detta motivazione risulta orientata alla disciplina normativa della detenzione domiciliare così detta generica, che, al comma 1-bis dell'art. 47-ter ord. pen., delinea i presupposti di merito della misura nel carattere subordinato rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale ("...quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale") e nella prevenzione speciale ("...e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati"), pur tuttavia presenta aspetti di manifesta illogicità e contraddittorietà. Il negativo giudizio in ordine alla tutela dal pericolo di recidiva si fonda sull'ipotizzato contenuto delle prescrizioni, che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività lavorativa e non impedito le comunicazioni, dirette o tramite i mezzi di comunicazione, con persone diverse dalla convivente. Il Tribunale di sorveglianza, dunque, fonda il giudizio sul contenuto di prescrizioni che non è tenuto ad inserire nella disciplina della misura, ed anzi è tenuto a non prevedere ove non le ritenga funzionati agli obiettivi della misura. L'argomento risulta manifestamente illogico, in quanto si fonda su un determinato contenuto delle prescrizioni, che è rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che lo può escludere nel concedere la misura in parola. 6 Il passaggio motivazionale - ove formula la previsione che la ricorrente dalla detenzione domiciliare avrebbe commesso nuovi reati seppur solo con un ruolo di istigatrice e concorrente morale - è in diretta contraddizione con altro assunto, formulato alla stessa pagina 4, laddove il Tribunale di sorveglianza aveva escluso che la più ampia misura alternativa avrebbe potuto conseguire l'obiettivo rieducativo, in quanto "Nel caso in esame, seppure la HE, dotata di buone risorse intellettive, potrebbe essere in grado di rispettare formalmente le prescrizioni di una misura alternativa, questo giudizio prognostico non potrebbe essere espresso per il periodo successivo alla conclusione della espiazione penale, in cui la donna ricadrebbe sicuramente nella commissione di illeciti". L'ordinanza impugnata, dunque, da una parte, ritiene che la più ampia misura alternativa sarebbe idonea a evitare la recidiva durante il periodo di esecuzione della misura stessa e, dall'altra, che la detenzione domiciliare non riuscirebbe ad assolvere la medesima funzione. Passaggio motivazionale che affronta in termini contraddittori il decisivo, ai fini della detenzione domiciliare, giudizio sull'idoneità della misura ad assicurare tutela dal pericolo di recidiva. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a nuovo esame della richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, evitando nella motivazione della decisione di replicare le carenze rilevate al superiore punto 2.2. Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 12 luglio 2023.