Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. l'uso da parte del custode giudiziario di un autoveicolo a lui affidato, in quanto la circolazione non autorizzata è condotta obiettivamente idonea a impedire o a rendere più difficile l'acquisizione dell'autoveicolo stesso. (In motivazione la S.C. ha affermato che il termine "sottrarre" di cui all'art. 334 cod. pen. deve essere inteso nella sua accezione più ampia, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2009, n. 49895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49895 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
49 895 /09 M Sentenza n.2703 Registro Generale n. 31571-09 camera di consiglio del 3-12-09 (n. 7 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. dott. Francesco Gramendola Consigliere Consigliere
2. dott. Arturo Cortese
3. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Consigliere 4. dott.ssa Lina Matera ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso la sentenza resa in data 15-7-09 dal GUP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di CO IA, nato a [...] il [...]. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 15-7-09, il GUP presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nono doversi procedere nei confronti di CO
IA per insussistenza del fatto in ordine al reato di cui all'art. 334 c.p., a lui ascritto per avere, essendo custode giudiziario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sottratto tale mezzo, utilizzandolo in Napoli in data 5-3-09. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 334 c.p., e 9 Legge 689/81. A suo avviso, il
GUP di Napoli, nell'applicare il principio di specialità (ritenendo il fatto contestato riconducibile alla fattispecie di cui all'art, 213 del vigente codice della strada), non avrebbe considerato che quest'ultima disposizione sanziona soltanto il fatto di guidare un mezzo in sequestro, mentre l'art. 334, secondo comma, c.p. punisce la condotta del proprietario di un determinato automezzo che sottragga lo stesso al vincolo giuridico del sequestro, qualora il mezzo stesso sia affidato alla sua custodia (elemento aggiuntivo rispetto alla disposizione amministrativa. 2.-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito (v. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 2730 del 06/11/2008, Rv.
242681, Aiese) che l'uso, da parte del custode giudiziario, di un autoveicolo a lui affidato costituisce una violazione del vincolo posto sul bene ed integra la figura del reato previsto dall'art. 334 c.p.. La circolazione non autorizzata del veicolo è infatti, di per sè, condotta obiettivamente idonea a impedire o a rendere più difficoltosa l'acquisizione del bene medesimo. termine "sottrarre", di cui all'art. 334 c.p., deve invero essere inteso nella sua accezione più ampia, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A., posto a tutela del buon andamento di questa, e non contro il patrimonio, con l'effetto che il concetto di sottrazione non coincide necessariamente con quello di appropriazione ed è integrato anche dalla semplice "amotio" del bene, idonea a pregiudicare la finalità pubblicistica del vincolo, in quanto crea ostacoli e difficoltà al compimento degli ulteriori atti esecutivi. La utilizzazione del veicolo, attraverso la messa in circolazione non autorizzata e, quindi, lo spostamento non
R.
3.-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in data 3-12-09.
Vinceuso Retunds 11 PresidenteGree Il Consigliere estensore не DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
N
E
O
Sele
2