Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32846
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicabili, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32846
Data del deposito : 4 giugno 2014

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