Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicabili, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32846 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1775
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7785/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
nei confronti di:
RA AR N. IL 31/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 138/2013 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 10/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
udito il difensore avv. Vergari Agnese, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 10 gennaio 2014 il Tribunale di Perugia in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da RA CA, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. per aver pubblicato sul giornale on line Tuttoggi.info, tre articoli che riportavano passi di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Spoleto nei confronti di 34 imputati di gravi delitti (associazione per delinquere;
appropriazione indebita aggravata;
intermediazione usuraria) revocava il decreto emesso dal G.i.p. di Spoleto il 10 dicembre 2013, di sequestro preventivo mediante oscuramento dei tre articoli di cui trattasi e ciò in considerazione del rilievo che non era configurabile il fumus del reato ex art. 684 c.p. e che il giornalista RA aveva pubblicato legittimamente parte degli atti di indagine, essendo il regime di segretezza degli atti stessi venuto meno con l'emissione dell'avviso ex art. 4165 bis c.p.p.. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, denunziando violazione di legge - sostanziale e processuale - e manifesta illogicità della motivazione.
Il PM ricorrente, richiamata la distinzione tra divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto (o divieto assoluto) e divieto di pubblicazione dell'atto (divieto relativo o mitigato) e premesso che nella specie si configurava un'ipotesi di pubblicazione di atti, risultando integralmente trascritti negli articoli oscurati, interi brani delle intercettazioni, ha ritenuto errata l'interpretazione dell'art. 648 c.p. e art. 114 c.p.p. compiuta dai giudici del riesame, sostenendo, in estrema sintesi, che in base ad una corretta esegesi di tali norme, rispettosa dello scopo perseguito dal legislatore con la previsione del divieto di pubblicazione dell'atto (impedire una anticipata e non serena formazione del convincimento del giudice) deve ritenersi che gli atti d'indagine per i quali il segreto investigativo è caduto non divengono per ciò solo pubblicabili, comportando la chiusura delle indagini il venir meno del divieto di pubblicazione solo in caso di mancato esercizio dell'azione penale ma non anche in caso di richiesta di rinvio a giudizio ovvero in caso di citazione diretta.
3. Resiste all'impugnazione l'indagato RA CA, il quale, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha depositato il 4 giugno 2014 una memoria con la quale richiede declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, evidenziando, per un verso, la meritoria attività d'informazione svolta in riferimento alla vicenda processuale nell'ambito della quale risultava adottato il provvedimento cautelare reale;
per altro verso, l'insussistenza dell'ipotizzato reato ex art. 684 c.p., in quanto, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., gli atti d'indagine oggetto di pubblicazione erano pervenuti nella sfera di conoscenza degli indagati, con conseguente cessazione, conformemente all'indirizzo prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza anche di merito, del divieto di pubblicazione, previsto dall'ordinamento a tutela dell'indagato, rivelandosi le opposte argomentazioni del PM ricorrente, incongrue e del tutto illogiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è fondata, per le ragioni di seguito esposte. Ed invero, l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui nella condotta dell'indiziato non sarebbero ravvisabili gli estremi dell'ipotizzato reato ex art. 684 c.p., così come dedotto in ricorso, deve ritenersi, ad avviso del Collegio, frutto di un'interpretazione di tale norma incriminatrice, che non può essere condivisa.
2. Al riguardo è opportuno rammentare, in primo luogo, che il reato di cui all'art. 684 c.p., sanziona "chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione". La condotta di arbitraria pubblicazione, in particolare, deve riguardare "atti" o - con pari rilevanza - "documenti", che ineriscano ad un procedimento penale, dei quali la pubblicazione sia vietata per legge.
3. L'elemento oggettivo del reato, quindi, riceve concreta ed attuale specificazione dagli artt. 114 e 329 c.p.p.. Per la prima disposizione, vietata per legge è la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
Per la seconda (comma 1), gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto (fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).
4. Nell'ordinamento positivo, per altro, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del riesame e dalla difesa dell'indiziato, non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo, come questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di precisare in una recente decisione non massimata (Sez. 1A, sentenza n. 1630 dell'8 aprile 2014), "una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione". Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall'indagato) vige infatti un divieto assoluto di pubblicazione, sia con riferimento al testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto. Per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e degrada progressivamente, in relazione allo svolgimento del procedimento, con il venir meno della ragion d'essere del divieto, che s'identifica non solo e non tanto con la tutela dell'indagato, come sostenuto dalla difesa dal RA, quanto piuttosto anche nell'esigenza di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio del giudice del dibattimento, attuata anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine, nei limiti e secondo le regole previsti in un processo tipicamente accusatorio.
Coerente con tale ratio legis risulta, peraltro, la disposizione (art. 114 c.p.p., comma 7) secondo cui è sempre consentita la pubblicazione "del contenuto degli atti" non coperti (o non più coperti da segreto) a guisa d'informazione.
5. Il codice distingue quindi nettamente, come dedotto dal PM ricorrente, tra atto del procedimento e suo contenuto e non vi è quindi perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità; principio questo, invero, che questa Corte (Sez. 5, n. 3896 del 03/10/2002 - dep. 27/01/2003, Abate G, Rv. 224273) ha già avuto occasione di affermare, sia pure con riferimento all'ipotesi di notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Come autorevolmente affermato in dottrina, in altri termini, gli atti di indagine per i quali il segreto investigativo è caduto non divengono per ciò solo liberamente pubblicagli: nei loro confronti opera una serie di divieti che investono, ben inteso, sempre ed unicamente la riproduzione testuale ancorché parziale, dell'atto (e cioè l'ipotesi che rileva nel presente giudizio) e che si caratterizzano per i diversi termini di scadenza costruiti in rapporto alla progressione del diritto.
6. Orbene, se può condividersi l'assunto che, una volta concluse le indagini preliminari, qualora l'azione penale non venga poi esercitata, il divieto di pubblicazione deve ritenersi ormai caducato, nell'ipotesi, che qui interessa, in cui si proceda al dibattimento, di contro, tale divieto, almeno con riferimento agli atti del pubblico ministero, deve ritenersi operante per il chiaro disposto dell'art. 114 c.p.p., comma 3, ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 95 del 1995) solo nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma non anche degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero che divengono pubblicabili solo con la pronuncia di appello.
7. Nè vale obiettare, per escludere l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p., che il Cesaro, divulgando su di un quotidiano on line non già il contenuto delle intercettazioni ma (sia pure parzialmente) il loro testo integrale, con tale condotta abbia di fatto esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., posto che, come affermato da autorevole dottrina, devono ritenerci ipotizzabili e giustificabili dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, se preordinati all'attuazione di valori ugualmente tutelati a livello costituzionale (quali la dignità della persona umana;
la serenità ed indipendenza dell'organo giudicante), dovendo ritenersi, come pure sostenuto in dottrina, che il legislatore, con la formulazione dell'art. 114 c.p.p., comma 3, abbia inteso realizzare un "bilanciamento di principi antitetici ma gerarchicamente paritari".
8. Da quanto sin qui esposto, discende, conclusivamente, che in accoglimento del ricorso, l'ordinanza del Tribunale di Perugia che ha revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto va annullata senza rinvio e che ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p. il presente provvedimento va trasmesso al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi il presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014