Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7 REPUBBLICA ITALIANA IN ME L PO LO,0 1903/0 1 CASSAZICE E LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9671/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron.4006 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Ud.16/11/00 Consigliere Dott. Paolo STILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORI sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 9 FEB. 2001 CORSO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato PICCININI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
CG066637 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatol Rilasciata copia legale al Sig.COSSU in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio per diritti L. dell'avvocato2000 VACCARELLA ROMANO, che lo rappresenta e ■ 222 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 4746 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente la sentenza n. 251/97 del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE... avversO UFFICIO COFIE BOLOGNA, depositata il 01/09/97, R.G.N. 4905/90; Rilasciata copia legate al Sig. VACCARELLI. udita la relazione della causa svolta nella pubblica Z per dirity L. # 28 FEB. 2001 udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco VIL CANCELLIERE Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato MONFEROCE per delega VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore|| Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19/9/88 Corso SQ conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bologna Le Ferrovie dello Stato, per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in quanto, pur essendo inquadrato nel quinto livello, aveva svolto le mansioni di responsabile del deposito compartimentale oggetti rinvenuti, di settimo o in subordine di sesto livello, a far data dal 25/3/83. Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive. Il Pretore accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto all'inquadramento superiore e condannando le Ferrovie al pagamento della somma di 12.903.769, oltre accessori. Il Tribunale di Bologna, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie dello Stato SPA, con sentenza del 25/6 - 1/9/97, accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda del Corso, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Rilevava il giudice del riesame che l'istante, nel ricorso introduttivo aveva rivendicato l'inquadramento superiore, di settimo o almeno di sesto livello, ed il conseguente diritto alle relative differenze retributive, senza proporre, neppure in via subordinata, domanda di pagamento di dette differenze sulla base, non del superiore inquadramento, ma del semplice fatto materiale dello svolgimento in concreto di mansioni superiori: il ricorrente in sostanza aveva fatto valere il principioག་ "privatistico" di cui all'art. 2103 c.c. e non invece la diversa 1 la quale normativa di cui alla L. n. 427/58 art. 80, comma V, per non aveva esperito azione. Sulla base di questa premessa, il ricorso doveva essere respinto, essendo la domanda in linea di diritto infondata, "indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza, o meno, delle circostanze affermate, dello svolgimento di mansioni più elevate rispetto al proprio inquadramento”: l'art. 2103 c.c. si applicava ai dipendenti delle Ferrovie solo a partire dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro di diritto privato e cioè dal 5/2/88; il Corso era stato collocato in pensione dal 20 febbraio 1988 e quindi in nessun caso poteva maturare in suo favore il termine di tre mesi di esercizio delle superiori richiesto ai fini del conseguimento del mansioni diritto all'inquadramento più elevato. Da ciò derivava anche il rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive, in quanto basata sul presupposto, inesistente, del diritto all'inquadramento superiore. essere.Le maggiori retribuzioni non potevano riconosciute sulla base del diverso presupposto dell'esercizio di fatto di mansioni più elevate, trattandosi di titolo e causa petendi estranei al presente giudizio, perché non proposti in primo grado neanche in via subordinata e fatti valete, invece, tardivamente, solo in appello e perciò preclusi. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Corso, fondato su un solo motivo. 2 Resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato SPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione dell'art. 437 CPC e dei principi in tema di identificazione della domanda, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che nel giudizio innanzi al pretore egli aveva proposto due domande: "l'una di accertamento del suo diritto all'inquadramento in un livello superiore, l'altra di pagamento delle conseguenti differenze di trattamento economico. Entrambe le domande trovavano il proprio fondamento nel dedotto svolgimento delle mansioni superiori, anche se la seconda .....appariva collegata (anche) al riconoscimento del diverso inquadramento”. Il Tribunale aveva erroneamente tratto la conseguenza che fosse ravvisabile un'inammissibile modifica della domanda originaria, allorché nella memoria difensiva in appello venivano richiamati, “per la prima volta esplicitamente, gli art. 80 dello Stato giuridico del personale delle FF.SS. e 36 della Cost." ...Allorquando il lavoratore fondi la propria domanda di inquadramento in una categoria superiore sull'asserito svolgimento delle relative mansioni (e non già su altri fatti, quali ad es. il contratto individuale ...) anche la richiesta di pagamento delle conseguenti differenze retributive non può non ritenersi fondata sul medesimo titolo"; unica, infatti, è la causa petendi sia dell'una che dell'altra domanda. 3 Da ciò discende che l'eventuale inidoneità di tale causa petendi a sorreggere la domanda di inquadramento superiore, per inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., non può avere alcun riflesso sull'altra "domanda di percepire la corrispondente retribuzione... anche se la parte abbia omesso di specificare la norma giuridica sulla quale il diritto si fonda". La qualificazione giuridica del fatto era "opera precipua del giudice (jura novit curia)" ed una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum non costituiva mutamento della domanda, se rimanevano fermi i fatti costitutivi della pretesa, allegati ed acquisiti al processo: "il richiamo per la prima volta in appello di una norma di legge .... non comporta di per sé alcuna "mutatio libelli” e pertanto non incorre nel divieto di cui u. all'art. 437 CPC. ⠀ Il ricorso è fondato. M Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “si ha domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione" (Cass. 12940 del 20/12/97); con la conseguenza che, ove restino immutati i fatti costitutivi del diritto (nella specie, esercizio di fatto di mansioni inquadrabili nel settimo o sesto livello e comunque superiori alla qualifica di quinto livello, formalmente rivestita), non costituisce domanda nuova, vietata in grado di appello, il mutamento della causa petendi, con abbandono dell'istanza di inquadramento superiore ex art. 2103 c. c. e con richiesta, invece, di condanna al pagamento delle differenze retributive a norma dell'art. 80, comma V, della L. n. t 427/58: in questo caso è ravvisabile solo una diversa qualificazione giuridica del rapporto, pienamente ammissibile. E' quindi errato il presupposto di diritto da cui parte il giudice di marito per rigettare la domanda, senza nemmeno valutare la fondatezza o meno delle circostanze affermate in ricorso, dello svolgimento, cioè, delle mansioni più elevate rispetto al proprio inquadramento. La sentenza va quindi cassata, con rimessione alla Corte di Appello di Bologna, che sulla base del principio di diritto sopra affermato, valuterà il merito della controversia e la sussistenza, o meno, delle condizioni per il riconoscimento delle superiori retribuzioni, in relazione alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Roma 16 novembre 2000 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Теголано 5 % ее IL COL DI CANCELLERIA Dep a Cancelleria oggi, -9 FEB. 2001 I A 0 M IL LABORATORE D 3 S 1 , E 3 S R . CANCELLERIA O 5 A T L T . L R , O A N A ' B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I I L E G L D S E E E R O D