Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
In tema di esercizio di giochi d'azzardo, il titolare dell'esercizio pubblico, nel quale siano installati videogiochi che abbiano fini di lucro e che contemplino un esito aleatorio per il giocatore, non può addurre a fondamento di una pretesa mancanza dell'elemento psicologico del reato l'esistenza di una, illegittima, autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. giacché chiunque svolga professionalmente una determinata attività (nella specie:gestore di un bar) non può sostenere a propria discolpa di non conoscere le norme penali che regolano quell'attività, soprattutto quando la disciplina in questione è vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26386 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 29/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 00844
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 008187/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC RI LA N. IL 18/11/1956;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nella persona del Dr. G. Passacabntando che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con semenza in data 7.7.2003 la Corte d'Appello di Palermo confermò la sentenza 23.10.2002 del Tribunale di Corcone, con la quale AR AR GE era stata condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 220 di ammenda, oltre confisca e pena accessoria, perché riconosciuta colpevole dei reati, unificati in continuazione;
di cui agli arti: A) 718 e 719 n. 2 c.p. (perché, nell'esercizio pubblico denominato "bar Incontro"
teneva due videogiochi nei quali ricorreva il fine di lucro e la vincita o la perdita erano interamente o quasi interamente aleatorie); B) 110 co. 3^-4^-9^ R.D. 773/1931 (perché, nell'esercizio pubblico di cui al capo che precede,, installava e usava i giochi d'azzardo di cui al capo A, in Giuliana il 27.U.2000). La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione personalmente dalla CI, la quale ha denunciato, con unico motivo, sotto il profilo della insufficiente e manifesta illogicità della motivazione, che "là definizione di gioco d'azzardo attribuita dal primo Giudice ai videogiochi in sequestro è stata ricavata apoditticamente dalle sole dichiarazioni rese dagli agenti accertatoli, non anche a seguito di un accertamento tecnico irripetibile"; che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuta la buona fede dell'agente, indotta "dalla preesistenza di una autorizzazione...rilasciata dal Questore di Palermo in data 14.9.99 alla tenuta di n. 2 macchinette del tipo di quelle sequestrate". Il ricorso è infondato, avendo i giudici di merito ritenuto la natura d'azzardo degli apparecchi sequestrati sulla base di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità e sorretto da adeguata motivazione, in quanto basata sulle dichiarazioni dei verbalizzanti. Infatti, i giudici stessi hanno affermato che "gli apparecchi in questione consentivamo il gioco del videopoker che, indiscutibilmente, costituisce gioco d'azzardo, atteso che, come riferito dai testi anzidetti, le combinazioni dello stesso erano rimesse totalmente al caso e che detto gioco aveva una finalità di lucro, mediante una possibilità di vincita o di perdita del tutto aleatoria". Peraltro, la necessità di un accertamento tecnico è stata esclusa, con rigore logico e giuridico, dalla motivazione della sentenza di primo grado, che i giudici di appello hanno richiamato per relationem e che ha dimostrato con rigore logico e giuridico (alla pag. 3) le ragioni per cui gli apparecchi in questione non potessero "essere annoverati tra quelli di intrattenimento o di abilità"; la sentenza stessa ha, inoltre, proseguito, dimostrando persuasivamente (alle pagg. 4-9), con ampia e puntuale citazione di dottrina e della giurisprudenza di questa Corte, le ragioni per le quali il gioco praticato con gli apparecchi stessi, oltre a contravvenire alle disposizioni di cui all'art. 110 TULPS, integrasse anche gli estremi del gioco d'azzardo ex artt. 718 e 721 c.p. D'altra parte, di contro a tali ampi e approfonditi rilievi, nessun elemento rilevante risulta addotto con il ricorso in esame.
Anche in punto sussistenza dell'elemento psicologico del reato, le conclusioni dei giudici di merito risultano allineate con le acquisizioni della più accreditata dottrina e della prevalente giurisprudenza, avendo il primo Giudice ineccepibilmente affermato, tra l'altro, che una eventuale, ancorché illegittima, autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa o di pubblica sicurezza in materia di giochi d'azzardo non fa venir meno il dolo o la colpa, in quanto non si risolve in un errore scusabile. I rilievi dei giudici di merito possono, peraltro, essere integrati dal principio, pure consolidato, in base al quale il soggetto, Che (come nella specie) svolga professionalmente una determinata attività, non può addurre a sua discolpa l'ignoranza della legge penale e cioè la mancata o erronea conoscenza della disciplina che regola la materia, anche se determinata da un atto amministrativo;
infatti, egli ai fini del corretto espletamento dell'attività, è tenuto a essere a conoscenza di ogni aspetto concernente l'organizzazione del proprio lavoro, e tra questi, innanzi tutto, della legislazione che la regola, soprattutto quando questa sia vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati. E, per quanto riguarda il caso in esame, sono ben noti sia il carattere intrinsecamente illecito degli apparecchi videopoker (ribadito anche di recente, con norma chiaramente di interpretazione autentica, dalla l. 289/2002), sia la giurisprudenza di questa Corte che quella illecita ha costantemente affermato (come ricordato dal primo Giudice con copiosi e puntuali richiami); ne deriva che la ricorrente non poteva (e non doveva) fare affidamento sulla licenza citata (anche ammesso che la stessa concernesse proprio quegli apparecchi e il tipo di gioco concretamente praticato). È, infine, opportuno precisare che, in considerazione del periodo di mesi 5 e gg. 14 di sospensione del corso della prescrizione (rinvii riferibili alla difesa dall'8.5.2002 al 22.10.2002) non si è verificata l'estinzione per prescrizione del minore reato di cui all'art. 110 TULPS.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004