Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26386
CASS
Sentenza 29 aprile 2004

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In tema di esercizio di giochi d'azzardo, il titolare dell'esercizio pubblico, nel quale siano installati videogiochi che abbiano fini di lucro e che contemplino un esito aleatorio per il giocatore, non può addurre a fondamento di una pretesa mancanza dell'elemento psicologico del reato l'esistenza di una, illegittima, autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. giacché chiunque svolga professionalmente una determinata attività (nella specie:gestore di un bar) non può sostenere a propria discolpa di non conoscere le norme penali che regolano quell'attività, soprattutto quando la disciplina in questione è vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26386
    Data del deposito : 29 aprile 2004

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