Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea stessa determina non la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera, con la conseguenza che questa dovrà essere impugnata nel termine di trenta giorni, giusta disposto dell'art. 1137 c.c.
Commentario • 1
- 1. delibera invalida se l'OdG è difformeGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
т REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU00143/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION SE NDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11058/00 Dott. Rafaele CORONA 245MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. Dott. Alfredo Rep. 49.SCHETTINO - Consigliere Dott. Olindo BUCCIANTE Consigliere Ud. 24/06/03 Dott. Ettore - ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DI DE, RO RO, in proprio e quale erede di RO NA, quale aderente alle domande dei ricorrenti, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA P PAOLI 3, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BUCCIANTE, che li difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO SPINELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COND VIA SAPELLO 50 GENOVA, in persona del suo amm.re 2003 pro tempore ALBERTO GALLING elettivamente domiciliato 1053 in ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato -1- E FRANCO FORNI, che lo difende unitamente all'avvocato ALFREDO NANI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 678/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 27/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato FORNI E, Franco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con notificatoatto il 19 1992febbraio LF NO e RO e EN AN convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Condominio di via Sapello 50 chiedendo che venisse annullata 29la delibera assembleare del ottobre 1991 con la quale era stato determinato il riparto delle spese relative ad una esecuzione immobiliare in corso nei confronti di condomini morosi. Il Condominio, costituitosi, eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione e faceva constatare l'amministratore, assecondandonel merito che escluso, per l'istanza degli attori, aveva a favore ciascuno, l'onere di anticipare dell'amministrazione le spese relative a procedure esecutive alle quali si trovava direttamente esposto in contrapposizione d'interessi con il Condominio medesimo, ribadendo peraltro l'obbligo di ciascuno degli attori medesimi a concorrere nelle spese delle procedure in corso contro gli la solidarietà sostanzialealtri nonostante d'intenti e di interessi tra essi attori. Con sentenza del 29 agosto 1994 il Tribunale adito 3 rigettava la domanda condannando gli attori alle rilievo che l'eccezione di spese di lite sul 3 decadenza dal diritto ad impugnare la delibera era fondata e precludeva l'esame del merito e che il motivo d'impugnazione relativo alla violazione dell'ordine del giorno era tardivo essendo stato 19 per la prima volta formulato in comparsa - conclusionale. Proposto gravame dai soccombenti la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 7 agosto 1999, rigettava gli appellanti alle l'impugnazione condannando maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione LF NO e RO AN sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio. E' stato integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di EN AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 cc. Deducono i ricorrenti che i giudici del merito non avrebbero letto i documenti da essi prodotti il cui contenuto era di per sé sufficiente a sconfessare - la motivazione della gravata sentenza. Rilevano pertanto l'impossibilità di comprendere quale sia stata la "ratio decidendi" o la fonte di 4 convincimento che avevano mosso il giudice d'appello a equiparare la creazione di un fondo (di cui alla prima voce dell'ordine del giorno in vista dell'assemblea del 29 ottobre 1991) con l'approvazione di un riparto che non avrebbe potuto in quella sede essere allegato dall'amministratore che avrebbe dovuto conoscere a priori sia l'ammontare delle spese necessarie a pagare i costi dei periti della procedura esecutiva, sia l'esito della votazione. s u Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa S applicazione dell'art. 1130 cc. Rilevano i ricorrenti che l'assunto dei giudici d'appello secondo cui per la procedura intesa al quote contributive non pagate da recupero di condomini morosi non era esercitabile il dissenso trattandosi di attività di competenza dell'amministratore e di un atto dovuto e non discrezionale era falso e cozzava con la documentazione prodotta ed in particolare con le quattro prodotte sentenze, tutte passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale di Genova, sulla cui scorta era stato accertato che i decreti ingiuntivi-da cui erano scaturite le esecuzioni immobiliari, cui era ancorato il fondo discusso 5 all'assemblea del 29.10.91-erano stati concessi al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 63 del l'approvazione disp. att. essendovi cc, non riparto. 5 Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1132 CC avendo la Corte ' genovese ritenuto preclusa e comunque tardiva la facoltà di dissenso alle liti manifestata dagli attuali ricorrenti dopo l'assemblea del 29 o ttobre 1991. Il ricorso non può essere accolto. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di annullamento della impugnata delibera assembleare sul rilievo che, vertendosi in tema di ripartizione delle spese di gestione tra condomini in violazione dei criteri previsti dalla legge, era decorso per gli attuali ricorrenti (condomini dissenzienti) il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 terzo comma CC. Aveva specificato quel giudice che gli attuali ricorrenti, pur avendo votato e manifestato il proprio dissenso sull'oggetto della lite, avevano atteso la notifica delle ingiunzioni di pagamento prima di impugnare la delibera assembleare, quando era ormai trascorso -dal 29.10.91-al 25.2.92-il 6 termine dalla legge previsto. Con il gravame di merito i NO -AN avevano dedotto che l'impugnazione della delibera non era tardiva essendo questa affetta da nullità e quindi sottratta al termine decadenziale di cui all'art. 1137 cc. La dedotta nullità derivava: a) dal prospettato criterio di divisione delle spese, che non potevano e non dovevano esser ripartite tra tutti i x condomini;
b) dalla voluta ignoranza del dissenso u alle liti da essi manifestato in modo ortodosso;
c) L impossibilità dell'assemblea di dalla giuridica argomenti che non figuravano pronunziarsi su all'ordine del giorno;
d) dalla lesione di diritti particolari dei condomini dissenzienti. La Corte genovese, premesso che prioritaria ad ogni altra questione era quella della dedotta nullità della delibera, pur se "sostanzialmente abbandonata nelle ultime comparse" e che l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 ottobre 1991 contemplava espressamente: 1) relazione vertenze in corso-delibere conseguenti;
2) creazione di un fondo spese per il pagamento dei periti per perizia appartamenti signori ON, NO, TE, ha innanzi tutto posto in rilievo che, 7 contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, attuali ricorrenti,gli argomenti oggetto poi di delibera, figuravano tutti all'ordine del giorno. Ha affermato poi quel giudice: Le spese deliberate riguardavano procedure esecutive per recupero di quote contributive non pagate da condomini morosi, procedure per le quali rientrando la non vi era necessità di delibera, poteri-doveri relativa spesa nei م dell'amministratore ex art. 1130 n. 3 cc. ل م procedure, stante la loro In ogni caso per tali contenuto, non era esercitabile il natura e dissenso, trattandosi di attività di competenza dell'amministratore e di un atto dovuto e non dall'assemblea discrezionale ovvero deliberabile sotto l'aspetto dell'opportunità. Comunque nella fattispecie in esame il dissenso alle liti non aveva ragion d'essere, essendo l'atto radicate dalla di estraniazione relativo a cause dissenzienti, ed condominialità contro gli stessi era in ogni caso tardivo poiché le procedure per il recupero dei contributi dei condomini morosi dovevano essere a conoscenza degli attuali ricorrenti, in quanto oggetto di esplicite delibere 8 assembleari. Ed ha concluso nel senso che, essendo pertanto infondate le argomentazioni a sostegno della tesi della radicale nullità della delibera e vertendosi : invece in ipotesi di annullabilità, riguardando la delibera medesima la ripartizione delle spese ed i adottati, bene aveva operato il relativi criteri l'eccezione di primo giudice a ritenere fondata decadenza avanzata dal Condominio. necessariamente Ebbene, pur essendo il ricorso incentrato sulla riproposizione in questa sede di legittimità della tesi respinta dai giudici del merito della radicale nullità della delibera condominiale del 29 ottobre 1991,e premesso che condivisibile recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, facendo chiarezza sulla distinzione tra deliberazioni assembleari condominiali nulle ed annullabili ha affermato che , analogamente alle deliberazioni societarie, appartengono alla prima categoria solo quelle caratterizzate da un oggetto impossibile od illecito, ossia quelle con cui l'assemblea condominiale abbia statuito su materie : che non rientrano nella sua competenza ovvero violando diritti individuali sui quali la legge non consente ad essa di incidere (Cass. n. 9 31/2000,n. 13013/2000), nessuno dei sopra esposti motivi esplicita argomenti dimostrativi della asserita nullità. Non il primo motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione della norma di cui alcuni riferimenti all'art. 1137 ,premessiCC giurisprudenziali sulla distinzione tra delibere condominiali annullabili e nulle e dopo una del tutto generica censura alla insufficienza delle argomentazioni svolte nella gravata sentenza per giustificare "l'annullabilità dell'assemblea e quindi la tardività dell'impugnazione" avendo il giudice d'appello "nebulosamente" equiparato la creazione di un fondo spese alla approvazione di un riparto, senza tener conto del comportamento contrario alla legge dell'amministratore che, nel rispondere ad un condomino (l'ON) aveva affermato la sua intenzione di dividere le spese dell'esecuzione immobiliare non tra coloro che l'avevano promossa, bensì fra tutti i condomini, anche cioè tra coloro che tali esecuzioni subito, i ricorrenti sembrano, senzanon avevano però una espressa enunciazione in proposito, imputare a nullità della delibera la discussione su un riparto spese non menzionato 10 nell'ordine del giorno che la prevedeva soltanto sotto il profilo della creazione di un fondo. Senza contare che già più remota giurisprudenza aveva affermato il principio secondo cui (Cass. n.4035/77, n. 4377/80, n. 6212/92) in tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea determina non la nullità assoluta ma l'annullabilità della s deliberazione, con la conseguenza che la stessa deve u A essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cc. Non il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 cc, insistendo i NO-AN sull'ambiguità delle voci dell'ordine del giorno e censurando affermazioni della Corte genovese, circa la non necessarietà della delibera e la non esercitabilità risolutive ai fini del diniego delle liti, non annullabilità della della critica della statuita delibera stante 1'indimostrata, da parte degli attuali ricorrenti, configurabilità nella delibera medesima di elementi conducenti alla nullità della stessa. 11 Non il terzo motivo con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1132 CC riguardando l'atto di estraniazione previsto da tale norma la lite tra un condominio ed un terzo estraneo (Cass. n. 801/70) e non come nel caso di specie, quella radicata dalla condominialità contro i condomini dissenzienti. A parte poi la considerazione che nella esaminata fattispecie il dissenso rispetto alla lite non stato manifestato nell'assemblea in cui è stata adottata l'impugnata delibera, ma soltanto successivamente, come pacificamente dedotto dagli stessi ricorrenti e nonostante che costoro, come ritenuto in sentenza, fossero già da tempo ben consapevoli dell'esistenza della lite medesima. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore deL Condominio di Via Sapello 50 in Genova, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 60,00, oltre ad euro 1.500,00 per onorari. 12 :: Roma, Alfredo 24 giugno 2003 Meuxfie st. ропил IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN NLERIA. Roma 9 GEN. 2004 IL CANCELLIENE C1 13