CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte d: appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava AN AR responsabile del reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., condannandola, previo riconoscimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 24326 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 20/04/2023 delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizi di erronea applicazione degli artt. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, 163 cod. pen., per avere la Corte d'appello equivocato il contenuto del secondo motivo di gravame, là dove l'appellante si era limitato a chiedere in via subordinata la — non concessa - sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza condizionarla ad una preventiva rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso all'imputata da I Giudice di primo grado. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato e sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato là dove deduce la censura di erronea applicazione degli artt. 53 legge cit. e 163 cit., non avendo la sentenza impugnata considerato che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, pcsto che,, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Solazzi, Rv. 282551). 2. Occorre tuttavia considerare che, a seguito della pronuncia della sentenza di appello, è maturato, in data 13 gennaio 2022, I termine prescrizionale del reato in contestazione, essendo nelle more decorso — a far data dalla commissione del reato, verificatasi il 3 aprile 2014 - il periodo massimo di anni sette e mesi sei (in data 3 ottobre 2021), cui deve aggiungersi, ai fini del relativo computo, l'ulteriore periodo di sospensione di cento giorni, così da raggiungere il su indicato termine finale di prescrizione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava AN AR responsabile del reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., condannandola, previo riconoscimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 24326 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 20/04/2023 delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizi di erronea applicazione degli artt. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, 163 cod. pen., per avere la Corte d'appello equivocato il contenuto del secondo motivo di gravame, là dove l'appellante si era limitato a chiedere in via subordinata la — non concessa - sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza condizionarla ad una preventiva rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso all'imputata da I Giudice di primo grado. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato e sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato là dove deduce la censura di erronea applicazione degli artt. 53 legge cit. e 163 cit., non avendo la sentenza impugnata considerato che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, pcsto che,, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Solazzi, Rv. 282551). 2. Occorre tuttavia considerare che, a seguito della pronuncia della sentenza di appello, è maturato, in data 13 gennaio 2022, I termine prescrizionale del reato in contestazione, essendo nelle more decorso — a far data dalla commissione del reato, verificatasi il 3 aprile 2014 - il periodo massimo di anni sette e mesi sei (in data 3 ottobre 2021), cui deve aggiungersi, ai fini del relativo computo, l'ulteriore periodo di sospensione di cento giorni, così da raggiungere il su indicato termine finale di prescrizione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 aprile 2023