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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 50287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50287 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di DA FI, nato a [...] il [...], RA AO, nato a [...] il [...], IU IZ, nato a [...] il [...], RO GE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 25/01/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ME IA, che ha concluso chiedendo per RA l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli aumenti per la continuazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto, e per gli altri l'inammissibilità dei ricorsi, udito per l'imputato RA l'avv. Ladislao Massari che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 50287 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 22 ottobre 2015 del GUP del Tribunale di Lecce, ha assolto FI DA e GE RO dal reato del capo A), consistente nella violazione dell'art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, aggravato dall'art. 4 legge n. 146 del 2004, per non aver commesso il fatto, ha confermato le condanne degli altri imputati eliminando la suddetta aggravante dell'art. 4 e ha rideterminato le pene. 2. FI DA e GE RO ricorrono per cassazione con due separati ricorsi affidati a un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva, alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve che era stata depenalizzata, come per il coimputato ZO LZ, o alla mancata applicazione dell'art. 294 d.P.R. n. 43 del 1973, del pari depenalizzato. 3. AO RA ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stato ritenuto capo o promotore dell'associazione dell'art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Con il terzo denuncia la violazione di legge in merito agli aumenti per la continuazione. 4. IZ IU ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato del capo A). Contesta l'attribuzione del ruolo di partecipe dell'associazione, sulla base di soli due reati fine, e cioè il trasporto di tabacchi lavorati esteri dal Montenegro il 26-27 gennaio 2013 e l'acquisto attraverso il canale barese del 7 febbraio 2013. Sostiene di essere stato una figura di secondo piano nell'ambito dell'organizzazione criminale, con un ruolo inconsistente rispetto alle trattative che venivano condotte. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulla contestata recidiva. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I ricorsi di FI DA e GE RO sono manifestamente infondati. FI DA, assolto dal reato associativo, non contesta l'accertamento di responsabilità dei reati dei capi L) e M) relativi alla violazione dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, ma censura solo il trattamento sanzionatorio. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i numerosi precedenti penali, anche specifici, sono stati ritenuti, non illogicamente, elemento sufficiente sia a giustificare l'applicazione della recidiva, in quanto indicativi della "significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato", finalizzato a procacciarsi profitti economici dall'attività criminosa nel settore del tabacchi lavorati esteri in particolare, sia a negare le circostanze attenuanti generiche (tra le più recenti, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01). Pertanto, la motivazione della Corte territoriale resiste alle censure sollevate. Rispetto alle generiche, il ricorrente ripercorre i parametri dell'art. 133 cod. pen. secondo una lettura alternativa e riduttiva del compendio probatorio, senza confrontarsi con le emergenze captative da cui il Giudice di primo grado ha tratto il convincimento che il DA fosse un punto di riferimento importante nel settore del contrabbando e fosse in grado di movimentare decine di chili di tle, disponendo di notevole liquidità (cfr. intercettazione a cornetta aperta da cui si desume che stava per acquistare una partita a euro 1.800). Rispetto alla recidiva, si limita a una censura generica senza contestare l'epoca e la natura dei precedenti. Il ricorrente lamenta anche la mancata applicazione dell'art. 291-bis, comma 2, o dell'art. 294 d.P.R. n. 43 del 1973, nonostante la genericità dei capi d'imputazione, ove si parla di imprecisato quantitativo di tabacchi lavorati esteri. Anche tale doglianza è generica perché non confuta la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado che dà conto della movimentazione di decine di chili (almeno 13,8 chili per il capo L e 11,2 chili per il capo M), donde l'impossibilità di rientrare nella depenalizzazione. Il ricorso di RO, condannato per il solo capo M), è del tutto sovrapponibile a quello del DA. Inerisce alla pena ed è declinato negli stessi termini: attenuanti generiche, recidiva, 294 d.P.R. n. 43 del 1973, 291-bis, secondo comma, d.P.R. n. 43 del 1973. Dalla ricostruzione dei fatti in primo grado, e precisamente dalle intercettazioni, è emerso con nettezza il ruolo di contrabbandiere del RO, detto "Lino lu marzianu", e il suo pieno coinvolgimento come intermediario nella compravendita di sigarette di contrabbando, in particolare della partita di euro 1.800, tutte circostanze queste non contestate. Anche per RO, i numerosi precedenti penali sono stati 3 reputati sufficienti sia a giustificare l'applicazione della recidiva che a negare le generiche con motivazione immune da censure, mentre le quantità di tabacchi lavorai esteri commerciate sono state reputate sufficienti a giustificare la pena irrogata. Va disatteso per entrambi il riferimento comparativo al LZ che la Corte di appello ha assolto dal capo N), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, poiché nel suo caso, a differenza che per il DA e il RO, non vi è stato alcun accertamento in merito alle quantità di tabacchi lavorati esteri a lui ascrivibili. 6. Il ricorso di AO RA è infondato. Il primo motivo attiene al ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione criminale, con specifico riferimento alla pena. Come precisato dal difensore, sebbene nel giudizio di appello vi sia stata la rinuncia all'impugnazione sulla responsabilità, tale rinuncia non ha comunque coperto il "quantum", e quindi non ha travolto l'eccezione sul ruolo rivestito nell'ambito dell'associazione. Di tanto ha implicitamente tenuto conto la Corte territoriale che ha motivato sul punto specifico. A differenza di quanto prospettato nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha reso una motivazione non illogica o contraddittoria sui compiti svolti di capo o promotore, perché ha messo in risalto il fatto che il RA era il punto di riferimento dei sodali nelle varie operazioni di rifornimento dei tabacchi lavorati esteri e, più in generale, nei rapporti con i terzi, anche quando si trovava agli arresti domiciliari;
era inoltre l'organizzatore dei viaggi in Montenegro a cui talora partecipava direttamente, raggiungendo il paese autonomamente o operando come scafista, sempre tuttavia mantenendo un ruolo dirigenziale;
non a caso, uno dei suoi appellativi era "Maistro". Questa motivazione si salda a quella del primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01 e Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), dove si dà conto, alla stregua del cospicuo compendio captativo attivato in seguito alla segnalazione di un tentativo di corruzione per favorire l'uscita dal porto di Taranto di camion carichi di tabacchi lavorati esteri, del fatto che il RA, anche detto "Barbiere" e "Magnum" era a capo di un'organizzazione che si approvvigionava di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri dal Montenegro che pervenivano in Italia a bordo di potenti natanti. Di qui l'arresto in flagranza di reato di otto sodali, tra cui il RA, e il sequestro di oltre una tonnellata di tabacchi lavorati esteri. Il secondo motivo relativo all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche va disatteso per le stesse ragioni già esposte per DA e RO. Secondo il difensore, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il corretto comportamento processuale di rinuncia ai motivi sulla responsabilità per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in misura quanto 4 meno equivalente alla contestata recidiva, come già accaduto in altre numerose occasioni. Sebbene sia frequente leggere nelle sentenze delle Corti di appello che i giudici valorizzino tale scelta processuale in chiave premiale, è tuttavia insindacabile la valutazione compiuta sul punto dai Giudici che hanno invece negato le generiche per la pessima personalità dell'imputato. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte territoriale ha ritenuto comunque recessivo il comportamento processuale rispetto agli altri parametri di valutazione, e cioè alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente. D'altra parte, il comportamento processuale è stato valutato ai fini dell'irrogazione di una pena base molto prossima al minimo edittale, e cioè pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione rispetto alla forbice tra i tre e gli otto anni per i capi o promotori. L'ulteriore questione agitata con il terzo motivo riguarda la continuazione. Le Sezioni Unite IZ (Sent. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) richiedono che il giudice calcoli e motivi l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ma hanno altre sì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame, il RA è stato condannato anche per cinque reati fine (capi B, E, G, I, O), per cui è agevole calcolare che per ciascun episodio ha ricevuto un aumento di sei mesi di reclusione. Anche l'episodio di cui alla continuazione esterna è stato quantificato in mesi sei di reclusione, tant'è che in seguito alla riduzione del rito abbreviato si è arrivati a mesi quattro di reclusione. 7. Il ricorso di IZ IU è del pari infondato. Dalla motivazione della sentenza della Corte di appello si evince che l'imputato ha lavorato per il sodalizio come stretto collaboratore del RA e con un ruolo esecutivo tutt'altro che marginale. Ha partecipato all'operazione di trasporto di 289,5 chili di tle dal Montenegro del 26-27 gennaio 2013 (capo G), all'operazione di acquisto di 110 chili di tle in data 30 gennaio 2013 (capo H), all'operazione di acquisto di tle di contrabbando dal canale barese del 7-8 febbraio 2013 durante la quale era stato arrestato in flagranza e separatamente processato (capo I, contestato a CC ON e AO RA), all'operazione di cessione di dieci chili di tabacchi lavorati esteri a DA (capo K). L'analisi del compendio captativo nella sentenza di primo grado è stata ampia, approfondita e non specificamente contestata con l'atto di appello e con il ricorso per cassazione. Il GUP ha messo in evidenza che il IU faceva parte degli "operativi", sempre 5 Il Presidente a disposizione dei capi. In ogni caso, la doglianza articolata è fattuale e il suo esame è precluso nella sede di legittimità. La pena è coerente con il numero di reati ascritti e la relativa gravità. Infatti, la Corte territoriale è partita dalla pena base di anni 2 di reclusione per il reato del capo G), più grave del reato associativo del capo A), per effetto dell'esclusione dell'art. 4, aumentata poi per le aggravanti e la continuazione interna ed esterna e ridotta per il rito, ed è pervenuta così ad irrogare la pena, comunque legale, di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Valgono per il IU le stesse considerazioni svolte per gli altri imputati quanto all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 8. In definitiva, i ricorsi di DA e RO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi di RA e IU, invece, vanno rigettati con conseguente onere per i ricorrenti di pagare le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DA FI e RO GE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di RA AO e IU IZ che condanna al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ME IA, che ha concluso chiedendo per RA l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli aumenti per la continuazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto, e per gli altri l'inammissibilità dei ricorsi, udito per l'imputato RA l'avv. Ladislao Massari che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 50287 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 22 ottobre 2015 del GUP del Tribunale di Lecce, ha assolto FI DA e GE RO dal reato del capo A), consistente nella violazione dell'art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, aggravato dall'art. 4 legge n. 146 del 2004, per non aver commesso il fatto, ha confermato le condanne degli altri imputati eliminando la suddetta aggravante dell'art. 4 e ha rideterminato le pene. 2. FI DA e GE RO ricorrono per cassazione con due separati ricorsi affidati a un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva, alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve che era stata depenalizzata, come per il coimputato ZO LZ, o alla mancata applicazione dell'art. 294 d.P.R. n. 43 del 1973, del pari depenalizzato. 3. AO RA ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stato ritenuto capo o promotore dell'associazione dell'art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Con il terzo denuncia la violazione di legge in merito agli aumenti per la continuazione. 4. IZ IU ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato del capo A). Contesta l'attribuzione del ruolo di partecipe dell'associazione, sulla base di soli due reati fine, e cioè il trasporto di tabacchi lavorati esteri dal Montenegro il 26-27 gennaio 2013 e l'acquisto attraverso il canale barese del 7 febbraio 2013. Sostiene di essere stato una figura di secondo piano nell'ambito dell'organizzazione criminale, con un ruolo inconsistente rispetto alle trattative che venivano condotte. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulla contestata recidiva. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I ricorsi di FI DA e GE RO sono manifestamente infondati. FI DA, assolto dal reato associativo, non contesta l'accertamento di responsabilità dei reati dei capi L) e M) relativi alla violazione dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, ma censura solo il trattamento sanzionatorio. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i numerosi precedenti penali, anche specifici, sono stati ritenuti, non illogicamente, elemento sufficiente sia a giustificare l'applicazione della recidiva, in quanto indicativi della "significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato", finalizzato a procacciarsi profitti economici dall'attività criminosa nel settore del tabacchi lavorati esteri in particolare, sia a negare le circostanze attenuanti generiche (tra le più recenti, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01). Pertanto, la motivazione della Corte territoriale resiste alle censure sollevate. Rispetto alle generiche, il ricorrente ripercorre i parametri dell'art. 133 cod. pen. secondo una lettura alternativa e riduttiva del compendio probatorio, senza confrontarsi con le emergenze captative da cui il Giudice di primo grado ha tratto il convincimento che il DA fosse un punto di riferimento importante nel settore del contrabbando e fosse in grado di movimentare decine di chili di tle, disponendo di notevole liquidità (cfr. intercettazione a cornetta aperta da cui si desume che stava per acquistare una partita a euro 1.800). Rispetto alla recidiva, si limita a una censura generica senza contestare l'epoca e la natura dei precedenti. Il ricorrente lamenta anche la mancata applicazione dell'art. 291-bis, comma 2, o dell'art. 294 d.P.R. n. 43 del 1973, nonostante la genericità dei capi d'imputazione, ove si parla di imprecisato quantitativo di tabacchi lavorati esteri. Anche tale doglianza è generica perché non confuta la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado che dà conto della movimentazione di decine di chili (almeno 13,8 chili per il capo L e 11,2 chili per il capo M), donde l'impossibilità di rientrare nella depenalizzazione. Il ricorso di RO, condannato per il solo capo M), è del tutto sovrapponibile a quello del DA. Inerisce alla pena ed è declinato negli stessi termini: attenuanti generiche, recidiva, 294 d.P.R. n. 43 del 1973, 291-bis, secondo comma, d.P.R. n. 43 del 1973. Dalla ricostruzione dei fatti in primo grado, e precisamente dalle intercettazioni, è emerso con nettezza il ruolo di contrabbandiere del RO, detto "Lino lu marzianu", e il suo pieno coinvolgimento come intermediario nella compravendita di sigarette di contrabbando, in particolare della partita di euro 1.800, tutte circostanze queste non contestate. Anche per RO, i numerosi precedenti penali sono stati 3 reputati sufficienti sia a giustificare l'applicazione della recidiva che a negare le generiche con motivazione immune da censure, mentre le quantità di tabacchi lavorai esteri commerciate sono state reputate sufficienti a giustificare la pena irrogata. Va disatteso per entrambi il riferimento comparativo al LZ che la Corte di appello ha assolto dal capo N), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, poiché nel suo caso, a differenza che per il DA e il RO, non vi è stato alcun accertamento in merito alle quantità di tabacchi lavorati esteri a lui ascrivibili. 6. Il ricorso di AO RA è infondato. Il primo motivo attiene al ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione criminale, con specifico riferimento alla pena. Come precisato dal difensore, sebbene nel giudizio di appello vi sia stata la rinuncia all'impugnazione sulla responsabilità, tale rinuncia non ha comunque coperto il "quantum", e quindi non ha travolto l'eccezione sul ruolo rivestito nell'ambito dell'associazione. Di tanto ha implicitamente tenuto conto la Corte territoriale che ha motivato sul punto specifico. A differenza di quanto prospettato nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha reso una motivazione non illogica o contraddittoria sui compiti svolti di capo o promotore, perché ha messo in risalto il fatto che il RA era il punto di riferimento dei sodali nelle varie operazioni di rifornimento dei tabacchi lavorati esteri e, più in generale, nei rapporti con i terzi, anche quando si trovava agli arresti domiciliari;
era inoltre l'organizzatore dei viaggi in Montenegro a cui talora partecipava direttamente, raggiungendo il paese autonomamente o operando come scafista, sempre tuttavia mantenendo un ruolo dirigenziale;
non a caso, uno dei suoi appellativi era "Maistro". Questa motivazione si salda a quella del primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01 e Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), dove si dà conto, alla stregua del cospicuo compendio captativo attivato in seguito alla segnalazione di un tentativo di corruzione per favorire l'uscita dal porto di Taranto di camion carichi di tabacchi lavorati esteri, del fatto che il RA, anche detto "Barbiere" e "Magnum" era a capo di un'organizzazione che si approvvigionava di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri dal Montenegro che pervenivano in Italia a bordo di potenti natanti. Di qui l'arresto in flagranza di reato di otto sodali, tra cui il RA, e il sequestro di oltre una tonnellata di tabacchi lavorati esteri. Il secondo motivo relativo all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche va disatteso per le stesse ragioni già esposte per DA e RO. Secondo il difensore, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il corretto comportamento processuale di rinuncia ai motivi sulla responsabilità per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in misura quanto 4 meno equivalente alla contestata recidiva, come già accaduto in altre numerose occasioni. Sebbene sia frequente leggere nelle sentenze delle Corti di appello che i giudici valorizzino tale scelta processuale in chiave premiale, è tuttavia insindacabile la valutazione compiuta sul punto dai Giudici che hanno invece negato le generiche per la pessima personalità dell'imputato. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte territoriale ha ritenuto comunque recessivo il comportamento processuale rispetto agli altri parametri di valutazione, e cioè alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente. D'altra parte, il comportamento processuale è stato valutato ai fini dell'irrogazione di una pena base molto prossima al minimo edittale, e cioè pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione rispetto alla forbice tra i tre e gli otto anni per i capi o promotori. L'ulteriore questione agitata con il terzo motivo riguarda la continuazione. Le Sezioni Unite IZ (Sent. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) richiedono che il giudice calcoli e motivi l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ma hanno altre sì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame, il RA è stato condannato anche per cinque reati fine (capi B, E, G, I, O), per cui è agevole calcolare che per ciascun episodio ha ricevuto un aumento di sei mesi di reclusione. Anche l'episodio di cui alla continuazione esterna è stato quantificato in mesi sei di reclusione, tant'è che in seguito alla riduzione del rito abbreviato si è arrivati a mesi quattro di reclusione. 7. Il ricorso di IZ IU è del pari infondato. Dalla motivazione della sentenza della Corte di appello si evince che l'imputato ha lavorato per il sodalizio come stretto collaboratore del RA e con un ruolo esecutivo tutt'altro che marginale. Ha partecipato all'operazione di trasporto di 289,5 chili di tle dal Montenegro del 26-27 gennaio 2013 (capo G), all'operazione di acquisto di 110 chili di tle in data 30 gennaio 2013 (capo H), all'operazione di acquisto di tle di contrabbando dal canale barese del 7-8 febbraio 2013 durante la quale era stato arrestato in flagranza e separatamente processato (capo I, contestato a CC ON e AO RA), all'operazione di cessione di dieci chili di tabacchi lavorati esteri a DA (capo K). L'analisi del compendio captativo nella sentenza di primo grado è stata ampia, approfondita e non specificamente contestata con l'atto di appello e con il ricorso per cassazione. Il GUP ha messo in evidenza che il IU faceva parte degli "operativi", sempre 5 Il Presidente a disposizione dei capi. In ogni caso, la doglianza articolata è fattuale e il suo esame è precluso nella sede di legittimità. La pena è coerente con il numero di reati ascritti e la relativa gravità. Infatti, la Corte territoriale è partita dalla pena base di anni 2 di reclusione per il reato del capo G), più grave del reato associativo del capo A), per effetto dell'esclusione dell'art. 4, aumentata poi per le aggravanti e la continuazione interna ed esterna e ridotta per il rito, ed è pervenuta così ad irrogare la pena, comunque legale, di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Valgono per il IU le stesse considerazioni svolte per gli altri imputati quanto all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 8. In definitiva, i ricorsi di DA e RO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi di RA e IU, invece, vanno rigettati con conseguente onere per i ricorrenti di pagare le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DA FI e RO GE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di RA AO e IU IZ che condanna al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore