Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 2
In ipotesi di appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, nel caso di decesso di quest'ultimo dopo la presentazione dell'impugnazione, è illegittima la condanna alle spese del procedimento della parte civile, poichè, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere, la stessa non può ritenersi integralmente soccombente.
L'istituto dell'abuso di diritto di cui all'art. 10 bis, legge 27 luglio 2000, n.212, che si applica anche ai diritti doganali, non è configurabile in presenza di condotte che integrino una diretta violazione delle norme in materia, con la conseguenza che queste ultime vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, mentre, riguardo ai fatti elusivi riconducibili alla categoria dell'abuso, la suddetta disciplina realizza una sostanziale "abolitio criminis", ed opera, pertanto, retroattivamente senza condizioni.
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I confini tra elusione ed evasione fiscale nella recente giurisprudenza penale di legittimità* di Vito Di Nicola Sommario: 1. Lo stato della giurisprudenza penale di legittimità anteriormente alle riforme del 2015: a) la sentenza Ledda; b) la sentenza Dolce e Gabbana; c) la sentenza Bova; d) la sentenza Dolce e Gabbana-bis. - 2. Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 e il decreto legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 35575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35575 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 3 5 57 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ! LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аса Composta da Sent. n. 1006 - Presidente - Silvio Amoresano UP -5 aprile 2016 Enrico Manzon R.G. n. 25602/2012 Emanuela Gai Alessandro M. Andronio - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili Ministero dell'Economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, Commissione europea, quale organo esecutivo dell'Unione europea nei confronti degli imputati MM ES, nato l'[...] EL CO, nato il [...] ZE VO, nato il [...] ZO EU, nato il [...] AS MA, nato il [...] AS AS, nato il [...] AS UM, nato il [...] MA PA, nata l'[...] LL IO, nato il [...] SS IO, nato il [...] CA CA, nato il [...] HI TO, nato il [...] HI VI, nato il [...] IC UC, nato il [...] SE LL, nata il [...] SE LO, nato il [...] 1 IN ER, nata il [...] IC IR, nata il [...] FF MA, nato il [...] SU TE, nato il [...] HI AN, nato il [...] e, inoltre, dall'imputato LL IO, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 24 novembre 2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
prote cristilludito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso quanto al capo a) e per il rigetto del ricorso quanto al capo b) dell'imputazione; right of income of TA uditi l'avvocato dello Stato ES Meloncelli, per le parti civili, e gli avvocati: Rodolfo Bettiol, per SU;
VE TO, per HI TO e HI VI;
WI SC DO, per IN;
RE DO, per SE FF;
LA LO, per CA;
VI OM, in sostituzione dell'avv. Pierantonio C. Rovatti, per MM, ZO, MA, LL, SS, IC, FF, HI;
UM De UC, per SE LO. RITENUTO IN FATTO Oggetto della contestazione è il delitto di cui agli articoli 110, 81, secondo 1.- comma, cod. pen., 292, 295, secondo comma, lettera c), e terzo comma, 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione ai Regolamenti CE 28 ottobre 1998, n. 2362/98 (in vigore dal 1° gennaio 1999) e 12 ottobre 1992, n. 2913/92 (capo A dell'imputazione), perché: 1) SE LO, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione dal 22 aprile 1996 e amministratore delegato dal 28 aprile 2000 della S.I.M.B.A. s.p.a., società che svolgeva attività di importazione da paesi extracomunitari e di commercializzazione sul mercato italiano di banane, 2) LL IO, in qualità di amministratore unico della Rico Italia s.r.l. dal 24 novembre 1997, presidente del consiglio d'amministrazione della Nuova Rico Italia s.r.l. dal 6 ottobre 1998 al 30 gennaio 2002, presidente del consiglio d'amministrazione della Cori s.r.l. dal 15 febbraio 1994, 3) SE FF, procuratore dal 20 dicembre 1996 e componente del consiglio d'amministrazione dal 30 aprile 1994 della S.I.M.B.A. s.p.a., in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed agendo in concorso tra loro e, di volta in volta, con le persone indicate nell'imputazione ai numeri da 4 a 21, sottraevano - i primi tre dal 10 maggio 1999 al 30 novembre 2000, al pagamento dei diritti di confine (dazi doganali e Iva all'importazione) effettivamente dovuti, pari a € deve essere, dunque, pronunciato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale svolgerà il suo giudizio, con libertà di esito, uniformandosi ai principi di diritto enunciati in motivazione. I ricorsi delle parti civili devono essere nel resto dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse. ricorso di LL IO deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, nei confronti di LL IO, IC UC, SS IO, IC IR, MA PA e SE FF, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi delle parti civili e rigetta nel resto il ricorso di LL IO. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Alessandro M. Andronio 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO 2016 IL CANCELLERE༢ི ་ A M E R P U I E O N S Z S A S 35 do CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - Terza Sez. Penole - con ordinanza n° 18489/2017 del 22/11/2016 e depositata il 13/4/2017 :LL Disque la conexione dell'errore materiale contento nella sentenza m. 35575/2016 (ud. 5.6. 2016, terra sesidue penale) ull seuse se, a pagrico 2, al posto dice WI SC Dona, jer IN deve intendly scritto & LM ८८ IN DO GA DO , for Pab binn »>, 77- e DI Roma, 14 APR 2017 It Direttore Amministrativo M E R P here U T S R O C