Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
L'istituto della continuazione (art.81 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di reati puniti con pene proporzionali c.d. proprie.(Fattispecie su tema di contrabbando di tabacco lavorato estero).
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- 1. Alle Sezioni unite, ancora una volta, la questione dei criteri diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Approda di nuovo alle Sezioni unite la questione della violazione più grave nel reato continuato. Questione dibattuta da decenni e, se non andiamo errati, per la sesta volta al vaglio del massimo collegio nell'arco di trent'anni. La prima pronuncia sul tema, risalente al 1982 (Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, in Giur. it., 1983, II, c. 314), affermò il principio per cui, ai fini della determinazione della pena base, la più grave delle violazioni deve essere individuata con riferimento alle pene che "in concreto" dovrebbero essere inflitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, se non si dovesse procedere al cumulo giuridico di esse; sicché è …
Leggi di più… - 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 24719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24719 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 15/05/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - N. 1732
3. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - 16270/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI AT n. a Marano di Napoli il 2 giugno 1957 avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 7 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
GL NO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, emessa il 7 marzo 2000, con la quale veniva condannato per i reati di contrabbando di t.l.e. superiori a 15 Kg. e conseguente evasione I.V.A. e violazione della normativa sulle avvertenze obbligatorie sui pacchetti di sigarette, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 530 c.p.p., poiché il giudice doveva assolvere con formula dubitativa dal reato di evasione I.V.A., in quanto il delitto non è più previsto dalla legge come reato ove non si provi la provenienza extracomunitaria del tabacco lavorato estero, la violazione dell'art. 46 l. n. 428 del 1990, perché trattasi di illecito depenalizzato, l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv c.p., perché il vincolo della continuazione era applicabile a tutte le violazioni di legge e la revoca della confisca dell'autoarticolato, in quanto di proprietà di altro soggetto.
Motivi della decisione
Il ricorso appare parzialmente fondato, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine all'illecito di cui all'art. 46 l. n. 428 del 1990, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio alla Corte di appello di Salerno limitatamente alla rideterminazione della pena, rigettandosi nel resto il gravame.
Ed invero la contravvenzione di cui all'art. 46 l. n. 428 del 1990 è stata depenalizzata ai sensi dell'art. 23 l. n. 146 del 1994, secondo quanto sostenuto dall'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. sez. 3^ 31 agosto 1999 n. 10295, Colucci rv. 214270 e quale leading case Cass. sez. 3^ 27 gennaio 1998 n. 1027, Picardi ed altri rv. 209503), alle cui argomentazioni si rinvia.
Inoltre la prevalente giurisprudenza di questa Corte, confermata da una decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 17 luglio 1995 n. 7930, P.M. in proc. Zouine rv. 201550) ha escluso, in base alla legge n. 689 del 1981, la depenalizzazione dei reati sanzionati anche con pena detentiva nelle ipotesi aggravate come per quelli di contrabbando e di evasione I.V.A, indirizzo ormai costante, (Cass. sez. 3^ 11 ottobre 1997 n. 2832, P.G. in proc. Abbatista rv. 209966 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 1998, Trane tra tante) ritiene, poi, costituire illecito amministrativo l'evasione dell'I.V.A., neppure dopo le modificazioni introdotte dal decreto legislativo n.74 del 2000, che non concerne detta disposizione. La confisca del mezzo,
anche di proprietà di un terzo, infine consegue ex art. 301 T.U. legge doganale, qualora questi non dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza, indipendentemente dall'assoluta carenza di interesse sul punto nel ricorrente, sicché sotto questi profili il ricorso è da rigettare.
L'impugnazione appare fondata, invece, pure in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione tra il delitto di contrabbando e quello di detenzione di t.l.e. proveniente da contrabbando superiore a 15 kg.
Non ignora il collegio la contrastante dottrina e giurisprudenza sull'applicabilità della continuazione ai reati puniti con pena proporzionale. Infatti, sino al 1975 (cfr. fra tante Cass. sez. 1^ 11 gennaio 1969 n. 1372, Di Bella rv. 109927) si è affermata l'inapplicabilità di detto istituto alle infrazioni punite con pene proporzionali in considerazione del particolare sistema sanzionatorio, il quale verrebbe eluso se la pena venisse fissata secondo i criteri di cui all'art. 81 cpv c.p., in quanto verrebbe meno la proporzionalità della pena, legata a particolari ragioni di politica criminale.
Dal 1976 in più si e registrato un mutamento di indirizzo nel senso di ritenere ammissibile l'applicazione di detto istituto pur in presenza di pene proporzionali e soprattutto in materia di contrabbando (cfr. Cass. sez. 3^ 1 febbraio 1978 n. 1008, Russo rv. 137790).
Detto contrasto è stato risolto da una risalente pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. 8 giugno 1981 n. 5690, Viola rv. 149262-149266), in base alla quale la disciplina prevista dall'art.81 cpv c.p. per la continuazione ed il concorso formale dei reati è
applicabile ai reati puniti con pene proporzionali e non viola ne' il principio di legalità ne' la "ratio" della proporzionalità, purché si tratti di pene proporzionali in senso proprio cioè quelle in cui la determinazione della pena è legata al valore economico dell'oggetto materiale o del danno cagionato sì da presentare una struttura essenzialmente unitaria, (c.d. pene proporzionali proprie). Il divieto di applicazione permane, invece, quando si tratti di pene impropriamente proporzionali cioè quelle in cui è previsto un regime giuridico diverso in considerazione della struttura pluralistica della fattispecie legale, della probabilità di ripetizione della stessa condotta, anche se non contestuale, ed in definitiva di una specifica pluralità di violazioni di legge, sicché non sarà applicabile la disciplina della continuazione e del concorso formale dei reati per espresse ragioni di politica legislativa.
A tale assunto delle sezioni unite si sono adeguate le semplici (cfr. Cass. sez. 3^ 15 giugno 1983 n. 5704, Massimino rv. 159951 in tema di contrabbando di t.l.e. ed evasione I.V.A.) tranne qualche isolata decisione, caratterizzata in parte dalla peculiarità delle sanzioni (Cass. sez. 2^ 5 febbraio 1983 n. 1165, Lombardi rv. 157350 in relazione a reati puniti con pena pecuniaria fissa e proporzionale) o del regime giuridico (Cass. sez. 5^ 5 febbraio 1986 n. 1310, Bertolli rv. 171862 riguardo a reati contemplati in leggi speciali e nel diritto comune), pur se poteva, anche in detti casi, addivenirsi ad una soluzione unitaria, avuto riguardo ad altre pronunce delle sezioni unite (Cass. sez. un. 5 luglio 1984 n. 6300, Falato rv. 165179 in tema di reati militari e comuni puniti con pene eterogenee).
Questo minoritario indirizzo ha trovato un revirement (Cass. sez. 6^ 4 settembre 1992 n. 9361, Orofino ed altro rv. 191701), che riprende superati stilemi, proprio in materia di contrabbando ed evasione I.V.A. senza considerare che la dottrina ormai prevalente distingue tra pene proporzionali proprie ed improprie in ordine all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 81 cpv c.p., il precedente arresto delle sezioni unite e l'evoluzione delle stesse in materia di reato continuato, soprattutto con riferimento all'individuazione della violazione più grave fra delitti e contravvenzioni ed in generale (Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 15, P.M. in proc. Varnelli rv. 209485).
L'esame complessivo della dottrina e della giurisprudenza formatasi nel corso degli anni in tema di reato continuato, pur contraddittoria sotto alcuni aspetti, induce a ritenere applicabile l'istituto della continuazione pur in presenza di reati puniti con pene proporzionali c.d. proprie in considerazione dell'unitarietà strutturale del reato.
Ulteriore conforto a detta tesi si rinviene nella recentissima riforma dei delitti attinenti al contrabbando di cui alla legge n. 92 del 2001, pubblicata sulla G.U. 4 aprile 2001, con la quale è stato abrogato l'art. 2 della legge n. 50 del 1994 (art. 7 terzo comma 1^, cit.), ma nel contempo è stato riformulato il delitto di contrabbando di t. l. e. (art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 c.d. T.U. doganale) dall'art. 1 primo comma 1^, cit., prevedendo una fattispecie criminosa del "contrabbando" di t.l.e. superiore a 10 Kg., punita con la pena della multa di diecimila lire per ogni grammo convenzionale e con la reclusione da due a cinque anni ed una circostanza attenuante ad effetto speciale qualora il quantitativo non sia superiore a 10 Kg, punita con la sola pena pecuniaria come sopra rapportata, non inferiore ad un milione.
La nuova fattispecie segue nella tecnica legislativa sanzionatoria un paradigma utilizzato in altre occasioni (ex. gr. riforma del 1991 dei reati di cui alla legge n. 516 del 1982), prevedendo quale reato base quello punito con pena più grave e come ipotesi attenuata l'altra sanzionata con la sola pena pecuniaria in modo da escluderne l'applicazione in base al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, ingloba la precedente fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 50 del 1994 e finisce con il comminare una pena congiunta (pecuniaria proporzionale propria e detentiva) invece di quella soltanto detentiva derivante dall'applicazione dell'istituto della continuazione ai due autonomi reati contemplati dalla precedente legislazione (Cass. sez. un. 8 gennaio 1998 n. 119, Deutsch rv. 209126 in relazione agli artt. 2 l. n. 50 cit. e 282 d.P.R. n. 43 cit.).
Pertanto, sussistendo innegabile continuità normativa fra le diverse fattispecie ed avendo proceduto il legislatore ad introdurre una disciplina più severa a causa dell'allarme sociale e del collegamento con la criminalità organizzata del fenomeno del contrabbando, deve ritenersi più favorevole la pregressa disciplina, pur se configurata con tre distinti reati invece di due, giacché l'istituto della continuazione consente di applicare in concreto una pena inferiore a quella irrogabile in base alla nuova normativa. Tuttavia, poiché la Corte molisana ha irrogato due pene distinte a causa dell'erronea applicazione dell'art. 81 cpv c.p., deve disporsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza alla Corte di appello di Salerno, limitatamente alla rideterminazione della pena, giacché deve accertarsi la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per applicare l'istituto della continuazione a tutti i rimanenti delitti, ferma restando l'affermazione di responsabilità del ricorrente, sicché non potrà essere fatta valere alcuna causa estintiva sopravvenuta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in relazione all'imputazione di cui all'art. 46 l. n. 428 del 1990 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e limitatamente alla rideterminazione della pena per gli altri delitti. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2001
La Corte Suprema di cassazione sezione terza penale con ordinanza n. 4086/02 depositata il 5/02/2002 così dispone: "che nel dispositivo della sentenza n. 24719/01 di questa Corte tra la congiunzione 'e' e l'avverbio 'limitatamente' vengano aggiunte le parole 'con rinvio alla Corte di Appello di Salerno'".
Roma 4 marzo 2002