Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI OR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difeso dall'avvocato FILIBERTO RENDINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DEL FABBRICATO LARGO DELLE MIMOSE 1 NAPOLI, in persona dell'Amm.re pro tempore DI VAIO PASQUALE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FELICE D'AVINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE/1 NAPOLI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1345/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27/11/1998 il tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dal condominio del fabbricato in Napoli al Largo delle Mimose nei confronti di IG LV e della A.S.L. 1 di detta città. Il tribunale: accertava e dichiarava che il condominio vantava una servitù di passaggio sui terrazzi dell'edificio appartenenti al IG - per accedere ai locali argano-motore dell'ascensore - costituitasi per destinazione del padre di famiglia;
accertava e dichiarava che era legittima la consegna delle chiavi di accesso ai terrazzi ai condomini custodi delle chiavi di ingresso ai detti locali argano-motore; compensava le spese tra il condominio e l'ASL; condannava il IG al pagamento delle spese di lite in favore del condominio.
Avverso la citata sentenza il IG proponeva appello formulando un unico motivo relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite.
Il condominio resisteva al gravame mentre l'ASL non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
Con sentenza 26/5/2000 la corte di appello di Napoli rigettava il gravame osservando: che il tribunale aveva rigettato le eccezioni, sollevate dal IG, di incompetenza e di inammissibilità dell'azione per difetto di interesse;
che il primo giudice aveva ritenuto conforme al contenuto della servitù la consegna delle chiavi di accesso ai terrazzi ai condomini responsabili della custodia delle chiavi di ingresso ai locali argano-motore degli ascensori;
che quindi l'appellante era risultato soccombente in relazione alle avanzate eccezioni di rito ed in ordine alle difese riguardanti il merito della controversia e concernenti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù; che pertanto la condanna del IG alle spese del giudizio di primo grado era corretta avendo il tribunale puntualmente applicato il principio della soccombenza.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da IG LV con ricorso affidato ad un solo motivo. Il condominio intimato ha resistito con controricorso. L'ASL non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il IG denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115, 116, 88 e 91 c.p.c., 1130 e 1131 c.c. con riferimento anche al cattivo uso da parte dei giudici del merito dei poteri discrezionali concessi dalla legge in materia di conseguenze e di effetti della violazione dei doveri di lealtà e probità. Ad avviso del ricorrente la corte di appello ha stravolto il significato delle tesi difensive di esso IG ed ha quindi errato nel disconoscere - con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria - la totale soccombenza del condominio. Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che, come è noto e più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, i motivi addotti dai giudici di giudizi di merito per giustificare le loro decisioni in tema di regolamento delle spese processuali sono incensurabili in Cassazione:
la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Peraltro, in materia di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Infine l'identificazione della parte soccombente è affidata al potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è insindacabile ove sorretto da adeguata motivazione. Nella specie la corte di appello ha ampiamente illustrato i motivi posti a base della impugnata decisione in tema di regolamento delle spese processuali. Al riguardo il giudice di secondo grado ha fatto puntuale riferimento al corretto rigetto da parte del tribunale delle eccezioni di rito e di merito sollevate dal IG e di tutte le tesi difensive da quest'ultimo prospettate.
Va altresì evidenziato che il ricorrente non ha specificamente contestato le dette affermazioni in fatto della corte di appello ed i motivi in proposito sviluppati nella sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del resistente condominio, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del condominio resistente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 45,50, oltre euro 700,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004