Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POR0 4483 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggett [LIQUIDAZIONE COMPENSO) SEZIONE PRIMA CIVILE C.T.U Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8907/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 10136 Dott. Waiter CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. 1245 Dott. Francesco FELICETTI Ud. 07/11/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso l'avvocato SERENA MICELI, cappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE MICELI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SIDE I RENATO;
- intimato avvers l'ordinanza del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata 1 03/02/0003/02/00/A/t 390/99 R. Rik.) 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2014 udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
adi to 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doll. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del process0 1 In data novembre 1999 veniva notificato a Mes- sina RE provvedimento di liquidazione del comperso in favore del CIU architetto ID TO. Tale prov- vedimento veniva impugrato dalla ES dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, che con ordinanza depo- sitata 3 febbraio 2000 dichiarava inammissibile 1'opposizione per essere stata proposta dopo la scaden- ل ن za del termine di venti giorni dall'avvenuta comunica- 11, comma 5, della legge n. zione, previsto dall'art. 319 del 1980. لا La ES ha proposto ricorso a questa Corte, . . . CCI atto notificato all'architetto ID TO 1 aprile 2000 norma dell'art. 140 c.p.c., avverso 1'ordinanza che ha dichiarato la inammissibilità dell'opposizione, formulando un unico motivo di grava- me. Motivi della decisione 1 Con 11 ri corso si denuncia la violazione dell'art. 155 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamen- te ritenuto Ja inammissibilità deij'opposiziore per tardività, essendo stato il decreto di liquidazione del compenso notificato all'opponente in data 8 novembre 1999 e il ricorso in opposizione depositato il 29 110- vembre 1995. In proposito la ricoriente deduce effettivamente 11 provvedimento di liquidazione del compenso al CTU le era stato notificato il giorno 8 novembra 1999, ma il giorno 28 novembre 1999, in cui scadeva il termine di verti giorni stabilito dall'art. 11 aella legge n. 319 del 1980 per proporre opposizione, era un giorno festi- per cui la scadenza de termine era prorogata al VO, giorno successivo, in cui l'opposizione fu proposta. Il ricorso é ammissibile, in quanto l'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 incide con carattere di definitività su diritti soggettivi (Cass. SUZ. un. 11 marzo 1996, n. 1952) ed é stato tempestivamente proposlo (non risul- Lando detta ordinanza notificata, а istanza di parte) nel termine annuale previsto in via generale dall'art. 327 c.p.c. Esso é fondato. T'art. 11. comma b, della legge 8 luglio 1980, n. 319 prevede che avverso il decreto di liquidazione del compenso al 70 può essere proposto ricorso in opposi- zione "entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione" 3 e questa Corte ha ritenuto che tale termine é rispetta- to con il deposito dei ricorso (Cass. 15 gennaio 2000, I. 404; 26 gennaio 1999, 1. 695). Nel caso di specie risulta dalla ordinanza impu- gnata dinanzi a questa Corte che il decreto di liquida- zione degli onorari fu notificato all'odierna ricorren- te in data & novembre 1999 e il ricorso in opposizione ft depositato il 29 novembre 1999. E Effettivamente, come dedctio CON il ricorso, i 1 giorno 28 novembre 1999 era domenica. Poiché, quindi, 2 norma deil'art. 155, u timo comma, c.p.c. il termine per proporre l'opposizione era prorogato al giorno seguente, il deposito del ricorso in data 29 novembre deve ritenersi sia stato tempesti- vo. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto cassa- con rinvio al Tribunale ai Termini Imerese in di- ta, versa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. M. IA Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa 1'ordinanza impugnata e rinvia anche per ie spese al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione. Così deciso in Roma il 7 novembre 2002, nella ca- 4 mera di consiglio della prima Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) CORTE CUT Deposit 26 MTR. 2003 il IL GAS RE sezione civile. Il Presidence Giovanni Losavio) Wolevis IL CANCROMERE