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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37712 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37712 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FAI-M Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato ON, in qualità di amministratore fino al 2009 e poi liquidatore volontario fino a Luglio 2010 della cooperativa "il comignolo" per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili in modo da non consentite la ricostruzione del patrimonio della società, con specifico riferimento al libro inventari,tenuto solo fino al 2004 ed al libro giornale tenuto fino al 2008. Sentenza dichiarativa del fallimento di Gennaio 2011. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando un solo motivo, col quale lamenta vizio di motivazione illogica quanto al ritenuto elemento del dolo. 1.Si deduce che il giudicabile non avrebbe agito con la consapevolezza di occultare il patrimonio ai creditori, poiché la maggior parte dei debiti erano per accertamenti condotti dall'Agenzia delle entrate e per mancati versamenti previdenziali, quindi non facilmente occultabili. La difesa aggiunge che per gli accertamenti erano pendenti ricorsi e l'imputato non aveva esposto nel passivo del bilancio le somme relative, nella convinzione che i ricorsi sarebbero stati accolti. Quanto all'irregolare tenuta del libro giornale il ricorrente evidenzia che quello del 2009 non era stato aggiornato, poiché da Luglio 2010, prima della scadenza del termine per la redazione, egli era stato esautorato dal liquidatore d'Ufficio; peraltro il libro giornale del 2009 sarebbe completo ed acquisito agli atti della procedura fallimentare, in quanto allegato dal commercialista alla sua istanza di insinuazione al fallimento per credito professionale. Quanto ad altra documentazione contabile la stessa sarebbe stata a disposizione del liquidatore presso l'abitazione dell'imputato ma non ritirata poiché voluminosa. 1.1. Si conclude asserendo che la Corte territoriale non aveva fornito risposta ai motivi di appello, con i quali si era provato a dimostrare la mancanza della volontà di occultare o falsificare le scritture contabili, con lo scopo di procurare pregiudizio ai creditori e prospettando la mancata diligenza nella tenuta delle scritture contabili, evocando la fattispecie di bancarotta semplice, al più ravvisabile nel caso. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'imputato ha depositato due note da lui stesso redatte e sottoscritte, nelle quali ripercorre l'intera vicenda fattuale oltre che processuale insistendo, infine,per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DI:RITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre in primis sottolineare che l'imputazione elevata a carico dell'attuale ricorrente è quella di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, come si ricava dal capo di imputazione e come hanno concordemente opinato i Giudici del 1 merito, facendo riferimento al mancato aggiornamento del libro giornale, fermo al 31 Dicembre 2009 e del libro degli inventari, fermo al 31 Dicembre 2004, alla mancanza di documentazione commerciale a sostegno delle operazioni svolte nei cantieri edili e sottolineando che l'imputato non aveva fornito prova di aver consegnato al suo commercialista o al liquidatore, sopraggiunto in sostituzione del medesimo imputato, la documentazione necessaria all'aggiornamento delle scritture. Le suddette carenze ed irregolarità contabili sono state correttamente attribuite all'attuale ricorrente, che è stato amministratore della fallita e poi liquidatore fino a Luglio 2010 considerato che esse si sono verificate o sono state reiterate negli anni in cui ON ha avuto la gestione della società, come emerge chiaramente fin dall'imputazione e come già ritenuto nel giudizio di primo grado dal Tribunale. 1.1. Tanto premesso va osservato che le censure difensive risultano non aver relazione con il testo che hanno inteso criticare, avendo solo genericamente invocato la buona fede di ON e solo assertivamente prospettato l'acquisizione del libro giornale dell'anno 2009, oppure proposto una diretta lettura ed interpretazione dei risultati di prova, come nel caso della testimonianza della figlia del ricorrente circa la presenza di documentazione contabile in casa e circa la mancata acquisizione dei documenti contabili detenuti presso l'abitazione del padre da parte del liquidatore. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;in senso conforme : Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/20134, Elia, Rv. 229369). 1.2. Peraltro non può non considerarsi che la critica avanzata dalla difesa riguardo alla ritenuta integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della documentazione contabile è errata in diritto, in quanto le censure, peraltro formulate genericamente, circa la ricorrenza dell'elemento psicologico si imperniano sulla ritenuta necessità della sussistenza del dolo specifico, che è esclusa secondo la più che solida lezione esegetica resa da questa Corte di legittimità sul punto. Infatti, questa Corte regolatrice ritiene, con orientamento costante, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838. 2 Mentre la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., esige la dimostrazione del dolo generico, la cui sussistenza può essere desunta, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5, Sentenza n. 33575 del 08/04/2022 Ud. (dep. 13/09/2022) Rv. 283659. 1.3. Nella fattispecie in esame, pur essendo stato assolto l'imputato dal delitto di bancarotta distrattiva di due veicoli in disponibilità della fallita, il Giudice di appello - come già il Tribunale - ha esattamente giudicato integrato il dolo generico, valutando le suindicate gravi carenze circa l'aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari a far data da epoche di gran lunga anteriori alla sostituzione ex officio di ON come liquidatore da parte del commercialista Della Valle, avvenuta nel Luglio 2010 ed alla sentenza di fallimento, emessa a Gennaio 2011. Tali dati di fatto, posti in relazione con /e gravi irregolarità operative non sanabili rilevate dalla Regione e che avevano portato alla sostituzione d'ufficio del ricorrente quale liquidatore, hanno razionalmente convinto la Corte giuliana della presenza dell'elemento psicologico del dolo, confutandosi nel contempo correttamente la tesi proposta dalla difesa della bancarotta semplice dovuta a mera negligenza. In proposito, a migliore illustrazione delle ragioni della decisione, si legge nella sentenza impugnata che ON aveva ricevuto presso la propria abitazione documentazione commerciale della cooperativa pur dopo la nomina del liquidatore di ufficio in sua sostituzione, comportamento che, nel quadro probatorio ricostruito, è stato coerentemente giudicato incompatibile con il coefficiente psicologico colposo ma piuttosto espressione di una consapevole volontà di occultare l'operatività della cooperativa agli organi sociali e di mantenerne il controllo. Infine, a completamento del corretto iter logico argomentativo ed a dimostrazione della mancanza di relazione tra i motivi di ricorso e le argomentazioni impiegate dal Giudice di appello, si è dato atto che una parte della documentazione era stata acquisita in quanto proveniente da terzi o reperita presso l'abitazione dell'imputato a seguito di perquisizione ivi effettuata dalla Guardi di Finanza, modalità dell'acquisizione che non potevano essere utili alla tesi propugnata dalla difesa. 2. Appaiono estranee al sistema le due note redatte e sottoscritte dall'imputato personalmente, che ripercorrono l'intera vicenda fattuale oltre che processuale insistendo, infine,per l'accoglimento del ricorso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende.
PQM
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.5.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37712 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FAI-M Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato ON, in qualità di amministratore fino al 2009 e poi liquidatore volontario fino a Luglio 2010 della cooperativa "il comignolo" per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili in modo da non consentite la ricostruzione del patrimonio della società, con specifico riferimento al libro inventari,tenuto solo fino al 2004 ed al libro giornale tenuto fino al 2008. Sentenza dichiarativa del fallimento di Gennaio 2011. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando un solo motivo, col quale lamenta vizio di motivazione illogica quanto al ritenuto elemento del dolo. 1.Si deduce che il giudicabile non avrebbe agito con la consapevolezza di occultare il patrimonio ai creditori, poiché la maggior parte dei debiti erano per accertamenti condotti dall'Agenzia delle entrate e per mancati versamenti previdenziali, quindi non facilmente occultabili. La difesa aggiunge che per gli accertamenti erano pendenti ricorsi e l'imputato non aveva esposto nel passivo del bilancio le somme relative, nella convinzione che i ricorsi sarebbero stati accolti. Quanto all'irregolare tenuta del libro giornale il ricorrente evidenzia che quello del 2009 non era stato aggiornato, poiché da Luglio 2010, prima della scadenza del termine per la redazione, egli era stato esautorato dal liquidatore d'Ufficio; peraltro il libro giornale del 2009 sarebbe completo ed acquisito agli atti della procedura fallimentare, in quanto allegato dal commercialista alla sua istanza di insinuazione al fallimento per credito professionale. Quanto ad altra documentazione contabile la stessa sarebbe stata a disposizione del liquidatore presso l'abitazione dell'imputato ma non ritirata poiché voluminosa. 1.1. Si conclude asserendo che la Corte territoriale non aveva fornito risposta ai motivi di appello, con i quali si era provato a dimostrare la mancanza della volontà di occultare o falsificare le scritture contabili, con lo scopo di procurare pregiudizio ai creditori e prospettando la mancata diligenza nella tenuta delle scritture contabili, evocando la fattispecie di bancarotta semplice, al più ravvisabile nel caso. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'imputato ha depositato due note da lui stesso redatte e sottoscritte, nelle quali ripercorre l'intera vicenda fattuale oltre che processuale insistendo, infine,per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DI:RITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre in primis sottolineare che l'imputazione elevata a carico dell'attuale ricorrente è quella di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, come si ricava dal capo di imputazione e come hanno concordemente opinato i Giudici del 1 merito, facendo riferimento al mancato aggiornamento del libro giornale, fermo al 31 Dicembre 2009 e del libro degli inventari, fermo al 31 Dicembre 2004, alla mancanza di documentazione commerciale a sostegno delle operazioni svolte nei cantieri edili e sottolineando che l'imputato non aveva fornito prova di aver consegnato al suo commercialista o al liquidatore, sopraggiunto in sostituzione del medesimo imputato, la documentazione necessaria all'aggiornamento delle scritture. Le suddette carenze ed irregolarità contabili sono state correttamente attribuite all'attuale ricorrente, che è stato amministratore della fallita e poi liquidatore fino a Luglio 2010 considerato che esse si sono verificate o sono state reiterate negli anni in cui ON ha avuto la gestione della società, come emerge chiaramente fin dall'imputazione e come già ritenuto nel giudizio di primo grado dal Tribunale. 1.1. Tanto premesso va osservato che le censure difensive risultano non aver relazione con il testo che hanno inteso criticare, avendo solo genericamente invocato la buona fede di ON e solo assertivamente prospettato l'acquisizione del libro giornale dell'anno 2009, oppure proposto una diretta lettura ed interpretazione dei risultati di prova, come nel caso della testimonianza della figlia del ricorrente circa la presenza di documentazione contabile in casa e circa la mancata acquisizione dei documenti contabili detenuti presso l'abitazione del padre da parte del liquidatore. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;in senso conforme : Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/20134, Elia, Rv. 229369). 1.2. Peraltro non può non considerarsi che la critica avanzata dalla difesa riguardo alla ritenuta integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della documentazione contabile è errata in diritto, in quanto le censure, peraltro formulate genericamente, circa la ricorrenza dell'elemento psicologico si imperniano sulla ritenuta necessità della sussistenza del dolo specifico, che è esclusa secondo la più che solida lezione esegetica resa da questa Corte di legittimità sul punto. Infatti, questa Corte regolatrice ritiene, con orientamento costante, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838. 2 Mentre la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., esige la dimostrazione del dolo generico, la cui sussistenza può essere desunta, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5, Sentenza n. 33575 del 08/04/2022 Ud. (dep. 13/09/2022) Rv. 283659. 1.3. Nella fattispecie in esame, pur essendo stato assolto l'imputato dal delitto di bancarotta distrattiva di due veicoli in disponibilità della fallita, il Giudice di appello - come già il Tribunale - ha esattamente giudicato integrato il dolo generico, valutando le suindicate gravi carenze circa l'aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari a far data da epoche di gran lunga anteriori alla sostituzione ex officio di ON come liquidatore da parte del commercialista Della Valle, avvenuta nel Luglio 2010 ed alla sentenza di fallimento, emessa a Gennaio 2011. Tali dati di fatto, posti in relazione con /e gravi irregolarità operative non sanabili rilevate dalla Regione e che avevano portato alla sostituzione d'ufficio del ricorrente quale liquidatore, hanno razionalmente convinto la Corte giuliana della presenza dell'elemento psicologico del dolo, confutandosi nel contempo correttamente la tesi proposta dalla difesa della bancarotta semplice dovuta a mera negligenza. In proposito, a migliore illustrazione delle ragioni della decisione, si legge nella sentenza impugnata che ON aveva ricevuto presso la propria abitazione documentazione commerciale della cooperativa pur dopo la nomina del liquidatore di ufficio in sua sostituzione, comportamento che, nel quadro probatorio ricostruito, è stato coerentemente giudicato incompatibile con il coefficiente psicologico colposo ma piuttosto espressione di una consapevole volontà di occultare l'operatività della cooperativa agli organi sociali e di mantenerne il controllo. Infine, a completamento del corretto iter logico argomentativo ed a dimostrazione della mancanza di relazione tra i motivi di ricorso e le argomentazioni impiegate dal Giudice di appello, si è dato atto che una parte della documentazione era stata acquisita in quanto proveniente da terzi o reperita presso l'abitazione dell'imputato a seguito di perquisizione ivi effettuata dalla Guardi di Finanza, modalità dell'acquisizione che non potevano essere utili alla tesi propugnata dalla difesa. 2. Appaiono estranee al sistema le due note redatte e sottoscritte dall'imputato personalmente, che ripercorrono l'intera vicenda fattuale oltre che processuale insistendo, infine,per l'accoglimento del ricorso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende.
PQM
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.5.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE