Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
CC 63751 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SINI DEL D.P.R. 26/4/1986 II. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 07685/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL 2 SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli ill.mi sigg. magistrati Giovanni PAOLINIDott. Presidente R.G. n. 7164/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Consigliere Cron. 16956 Francesco RUGGIERO Simonetta SOTGIU Dott. Consigliere Rep. Michele D' ALONZO Cons. relatore Ud. 27 nov. 2002 Dott. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto 63751 N. i DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (già denominato MINISTERO DELLE FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RICORRENTE
CONTRO
CC ME, CC GI, CC LA, CC AN ed CC LI INTIMATI 333 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -1/7 - avverso la sentenza n. 12/39/98 depositata dalla Commis- sione Tributaria Regionale della Campania il 25 febbraio 1998. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Vincenzo Gambardella, il quale ha con- cluso per l' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16 novembre 1985 CC ME, CC GI, CC LA, CC AN ed CC LI impugnavano l' avviso di liquidazione notifi- cato il 26 settembre 1985 con il quale era stato loro richiesto il pagamento di £.
1.575.000 a titolo di inte- ressi e sanzioni sul presupposto dell' inammissibilità, «per mancata opposizione all' avviso accertamento valo- ri», dell' istanza di condono ex lege 516/82 presentata il 30 novembre 1982. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, su appello dei contribuenti avverso la decisione di pri- mo grado (n. 394/26/93 del 19 gennaio 1993) che aveva rigettato il loro ricorso, con sentenza n. 12/39/98 de- positata il 25 febbraio 1998, dichiarava la nullità dell' atto impugnato, compensando tra le parti le spese processuali. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -2/7 - Con ricorso notificato il 7 aprile 1999 a LA e ad LA CC ed il giorno successivo a GI, ad AN ed a ME CC e depositato il 20 aprile 1999 il Ministero delle Finanze chiedeva di cassare l' indi- cata sentenza della Commissione Tributaria Regionale de- nunziando violazione e falsa applicazione dell' art. 31, comma quarto, del D.L. n. 429/82 (convertito in legge n. 516/82) in relazione all' art. 62 D. Lg.vo n. 546/92 ed all' art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nessuno degli intimati si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la decisione gravata la Commissione Tributaria Regionale della Campania dopo aver ritenuto «opportuno - sottolineare che la norma di cui al quarto comma [scili- cet, dell' art. 31 D.L. 492/82] non può essere esaminata isolatamente ma deve essere considerata nell' ambito dell' intera legge di condono» perché da questa si evince che l' intento del legislatore non è stato solo quello di prospettare un caso diverso da quelli previsti al comma primo e secondo dell' art. 31 evitando un' inu- tile duplicazione dei casi anteriormente disciplinati, ma anche quello di acquisire prontamente delle entrate tributarie, ancorché in misura ridotta, rispetto a quel- - è pervenuta alla conclu- le effettivamente accertate>>> sione che «nel novero delle "altre violazioni" previste Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -3/7 - dal quarto comma dell' art. 31 del D.L. 492/82, siano comprese anche quelle definitivamente accertate, indi- pendentemente dalla circostanza che il carattere defi- nitivo scaturisca da inoppugnabilità dell' atto ammini- strativo o per effetto di sentenze passate in giudicato»> osservando, in particolare, che «se il legislatore aves- se voluto escludere l' applicazione del condono nei con- fronti di situazioni "definitive", ne avrebbe fatto espressa menzione così come stato fatto in tema di im- poste dirette (art. 14, primo comma), sia in tema di IVA (art. 25, primo comma), ov' è stata infatti disposta l' applicabilità del beneficio "sempre che non sia interve- nuto accertamento definitivo"». - dopo avere affermato es- Il Ministero ricorrente sere incontroverso tra le parti che «la pretesa fiscale (pagamento di INVIM dovuta in dipendenza di trasfe- rimento d' immobile per atto ... stipulato nel 1976 e di accertamento divenuto definitivo), sulla quale i contri- buenti hanno chiesto la definizione ai sensi dell' art. 31, comma 4, avesse il carattere della definitività»> ritiene erroneo il su riprodotto giudizio espresso dalla decisione impugnata adducendo (a) che, per la connessio- ne esistente tra il secondo ed il quarto comma dell' art. 31, 1' espressione «altre violazioni» deve inten- dersi riferita alle sole ipotesi nelle quali non sia in- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -4/7 - tervenuta notifica di avviso di accertamento о nelle quali la controversia non sia stata ancora decisa con sentenza passata in cosa giudicata e (b) che il giudizio impugnato contrasta con la ratio della legge, ispirata dal fine di favorire l' eliminazione di controversie e di assicurare l' acquisizione certa di parte delle en- trate tributarie. Il ricorso deve essere accolto perché fondato. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di reiterata- mente statuire (Cass., I, 7 agosto 1997 n. 7294 nonché id., I, 5 agosto 1997 n. 7206, id., I, 6 marzo 1997 n. 1964) che 1' art. 31 D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conver- tito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, nell' ammettere a condono oltre alle controversie di valutazione attuali (comma 1) e virtuali (comma 2) le «altre controversie pendenti» e le «altre violazioni», richiede la pendenza di una controversia di imposta anche con riferimento a quest' ultima ipotesi, la quale concerne le controversie eventuali e future relative all' imposta, e non può quindi trovare applicazione nell' ipotesi, dedotta nel presente processo, in cui la pendenza di una controver- sia sia da escludere per essere stati ormai definitiva- mente accertati la debenza e l' ammontare dell' imposta, tenendo anche conto che l' estensione della citata norma di definizione agevolata anche alle violazioni già ac- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -5/7- certate si risolverebbe in una rinunzia dell' ammini- strazione finanziaria ad un credito già certo, e si por- rebbe in contrasto con il fine, dichiarato dalla legge, di acquisire nuove entrate e con lo stesso sistema del condono, nel quale è offerta al contribuente una scelta basata sulla convenienza ed implicante pertanto un rap- porto fra vantaggi e svantaggi connessi alla richiesta del beneficio. Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass., I, 14 aprile 1998 n. 3779 per la quale il benefi- cio previsto dal comma 4 dell' art. 31 in questione, trova applicazione anche nella ipotesi in cui, pur es- sendo esaurita la causa inerente all' imponibile, sia ancora pendente controversia sulla liquidazione del de- bito di imposta. A contrastare la diversa opinione sulla ratio legis espressa dalla Commissione Tributaria Regionale, è suf- ficiente richiamare le osservazioni (Cass., I, 7 agosto 1997 n. 7294) secondo le quali il risultato interpreta- tivo accolto trova conferma nella considerazione che se 1' art. 31, comma 4, fosse inteso in modo da riferirsi a violazioni già accertate, il condono si risolverebbe in una mera rinuncia ad un credito già certo, in contrasto con il fine dichiarato dalla legge di acquisire pronta- mente nuove entrate ed in contrasto altresì con tutto il Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -6/7 - sistema del condono, che è ispirato allo schema dell' aliquid datum-aliquid retentum, nel senso che esso offre al contribuente una scelta basata sulla convenienza, im- E plicante un rapporto fra vantaggi e svantaggi connessi N. alla richiesta del beneficio. La controversia non pone altri accertamenti di fat- to da compiere, per cui questa Corte, procedendo alla decisione del merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., deve rigettare il ricorso (introduttivo del giu- dizio in primo grado) con il quale contribuenti SO- stengono di poter fruire del condono. La peculiarità delle questioni giuridiche trattate integra i giusti motivi richiesti dall' art. 92, comma 2, c.p.c per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese dell' intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell' art. 384, primo comma, c.p.c., rigetta il ricorso dei contri- buenti e compensa le spese dell' intero giudizio. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I PRESIDENTE (Dr. Michele D ALONZO) (dr. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Paolo jaiore 16 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7164/99 -7/7 -