Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE B BOLLI L. 24-11-1981, N. 689 RE CA ITALIANA Amodifiche al sistema per DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRÍ04291 /02 ART. 23 "ORTE SUPREMA DI CASSA L OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6364/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Consigliere Cron. 10073 Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 12/12/2001 Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI OLMEDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato VENTURELLI NURI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE; intimato avversO la sentenza n. 25/98 della Pretura di SASSARI, 2001 Sezione distaccata di ALGHERO, depositata il 17/02/98; 2545 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Venturelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso pe r l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Pretore di Sassari re- spinse l'opposizione proposta dal Comune di Olmedo av- verso l'ordinanza con la quale l'Assessorato alla dife- sa dell'ambiente della Regione Sardegna aveva ingiunto al sindaco Mario Pinna il pagamento della somma di sei milioni di lire a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dei limiti di accettabilità degli scari- chi provenienti dall'impianto comunale di depurazione, così come indicati nel decreto regionale che ne aveva autorizzato l'esercizio. Ritenne il giudice del merito: a) che la sanzione era stata irrogata esclusivamen- te al sindaco, per legge personalmente responsabile, sicché il Comune di Olmedo non era legittimato a pro- porre opposizione;
b) che, comunque, la indiscussa inadeguatezza dello scarico comunale era ilda tempo nota al sindaco, qua- 2 le, benché informatone dall'ente gestore del l'impianto, privo di legittimazione ad attivarsi ulteriormente, si era limitato a chiedere all'assessorato regionale un finanziamento senza indicazione alcuna circa le carat- teristiche tecniche dell'opera da realizzare. Ricorre per cassazione il Comune di Olmeto, che propone tre motivi d'impugnazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 3 d.l. n. 537 del 1994 e dell'art. 21 legge n. 319 del 1976. Sostiene che la violazione dei limiti di accettabilità indicati nel provvedimento di autorizzazione dell'impianto era stata contestata al sindaco con un erroneo riferimento all'art. 3 del d.l. n. 537 del 1994 anziché all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, non applicabile alla violazione dei limiti di accettabilità direttamente prescritti dalla legge. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice del merito abbia apoditticamente omesso di considerare che l'ente gesto- dell'unico responsabile, per convenzione, cor- re era retto funzionamento dell'impianto e aveva assunto anche l'onere di predisporre progetti e opere di miglioramen- to, sicché al sindaco non poteva essere addebitata al- 3 cuna responsabilità. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice del merito ab- bia omesso di considerare come il superamento dei limi- ti di accettabilità dello scarico dipesero da soprav ve- nute cause oggettive, quali l'aumento demografico, non prevedibili né dal comune né dall'ente gestore dell'impianto.
2. Il ricorso è inammissibile. Il pretore ha esposto come principale ragione della decisione la mancanza di legittimazione del comune а proporre opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione per il solo sindaco. E in realtà, anche a pre- scindere dalla questione della distinzione tra la com- petenza del sindaco e la competenza del comune, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Cor- te, "nel caso in cui la violazione, per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa una dal legale rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infra- zione mediante notificazione eseguita solo nei confron- ti della persona fisica, quale responsabile della tra- sgressione, non costituisce valida contestazione anche 4 nei confronti della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, richiedendo espressamente detto art. 14 una distinta ed autonoma contestazione del fat- to a tutti gli obbligati in solido, cosicché, trascorso il termine di cui all'art. 14, comma secondo, l'obbli- gazione solidale si estingue a norma dell'art. 14, ul- timo comma cit.. Ne consegue che, in mancanza di tale contestazione, la persona giuridica o l'ente privo di personalità, solidalmente responsabili con l'autore dell'illecito, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, non possono considerarsi "interessati" all'opposizione ai sensi dell'art. 22, e quindi non sono legittimati a proporla, non potendo essere fatta valere nei loro con- fronti detta responsabilità" (Cass., sez. I, 1 luglio 1997, n. 5885, m. 505619). Contro questa ragione della decisione, che è da so- la sufficiente a sorreggerla, il ricorrente non ha pro- posto alcun motivo di ricorso, ma si è limitato a cen- surare solo la seconda delle due rationes decide andi della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere, per- ciò, dichiarato inammissibile. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza del giudice di me- rito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle 5 quali logicamente e giuridicamente idonea a sorre ggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni de- termina 1'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conse- guenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa" (Cass., sez. I, 28 agosto 1999, n. 9057, m. 529500, Cass., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951, m. 514600). In mancanza di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Aniello Nappi Musurlift и IL C ALLIERE Marie DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, ANCELLORE Di 6