Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
L'ordine di esecuzione della demolizione delle opere abusive, adottato dal P.M. in forza delle disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere preceduto dalla ingiunzione a demolire, in quanto alla predetta disciplina non è estensibile analogicamente l'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina il procedimento da seguire da parte dell'autorità amministrativa in vista della demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47322 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/11/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 01082
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 002787/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR GL, N. IL 13/07/1978;
avverso ORDINANZA del 22/11/2006 TRIBUNALE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. il rigetto del ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza in data 22 novembre 2006, emessa all'esito dell'udienza per incidente di esecuzione, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da OR IA e diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordine emesso il 15 luglio 2006 dal P.M. presso il medesimo Tribunale, di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna dell'istante per i reati di cui all'art. 110 c.p., della L.28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. C), e del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, divenuta irrevocabile il 5 luglio
2006.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'ingiunta a mezzo del proprio difensore, deducendo:
1 l'erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, avendo il Tribunale ritenuto atto dovuto da parte del giudice penale in sede di condanna per un reato edilizio l'emissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive anche nell'ipotesi in cui non vi sia stata inerzia al riguardo da parte dell'Autorità amministrativa, come nel caso in esame in cui il dirigente del competente ufficio comunale aveva impartito l'ordine di demolizione in data 3 gennaio 2003;
2 la carenza di motivazione relativamente alla censura concernente il fatto che l'ordine di demolizione impartito dal P.M. non prevedesse per l'intimata un termine per la possibile spontanea demolizione del manufatto abusivo, con violazione della procedura prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, applicabile analogicamente anche in materia di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice. Il giudice dell'esecuzione aveva frainteso il senso della censura, riferendola all'ordine del giudice e non invece all'intimazione conseguente del P.M. in sede di esecuzione di tale ordine. La ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso (in particolare, quanto al secondo motivo, rilevando dagli atti che il provvedimento del P.M. del 15 luglio 2006, col quale è stata "disposta la concreta esecuzione della demolizione delle opere" era stato notificato anche alla OR ed al suo difensore, ritenendo pertanto che esso implicitamente contenesse altresì l'ingiunzione alla ricorrente di demolire).
Il ricorso è infondato.
In via generale devesi ribadire che la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ora sostituito dalla D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, è sottratta alla regola del giudicato ed è pertanto riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Ciò premesso in via di principio e procedendo all'esame della prima censura svolta col ricorso, si rileva anzitutto come la ricorrente non fornisce alcun elemento per contrastare l'osservazione del Tribunale secondo cui non esiste in atti la prova della dedotta esistenza di un ordine di demolizione del manufatto abusivo in questione che sarebbe stato impartito dall'autorità amministrativa nel gennaio 2003.
Va inoltre rilevato che la censura in esame, in quanto rivolta alla sentenza di merito di primo grado e investe direttamente il potere decisorio del giudice sull'argomento, avrebbe dovuto essere proposta in sede di appello della stessa, viceversa lasciata passare in giudicato.
In ogni caso, la censura sarebbe infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e alla stregua dello stesso tenore letterale della norma che la prevede, l'ordine di demolizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa (cfr., per tutte, Cass. 13 ottobre 2005 n. 37120). Esso costituisce atto dovuto al ricorrere dei relativi presupposti, direttamente eseguibile, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta (L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.,: "il giudice... ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita") o che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico (ex plurimis, Cass. 29 novembre 2005 n. 43294). Poiché nel caso di specie si desume dallo stesso ricorso che l'eventuale ordine di demolizione che sarebbe stato impartito nel 2003 dal Comune non era e non è stato tuttora eseguito, la censura che investe l'ordine giudiziale (ed eventualmente la sua esecuzione) non ha fondamento.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si rileva che il provvedimento del P.M. che ordina l'esecuzione della demolizione delle opere abusive compiute dalla OR correttamente invoca per la propria disciplina del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 61 e 63, relativi all'esecuzione delle sentenze recanti ordine di o aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, senza che vi sia la possibilità di richiamare, anche in via di estensione analogica, le norme stabilite nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi da 1 a 8, relativamente al procedimento da seguire da parte dell'autorità amministrativa a fronte di costruzioni abusive, in particolare per ciò che concerne la preventiva ingiunzione al proprietario e all'autore dell'abuso di procedere alla demolizione (dell'art. 31, comma 2). Poiché le norme citate del D.P.R. n. 115 del 2002 non prevedono che l'ordine di esecuzione del P.M. sia preceduto da una ingiunzione direttamente rivolta all'interessata, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nè assume rilievo alcuno il fatto che il Tribunale, fraintendendo il senso della censura in esame, non abbia motivato sul punto. Trattandosi infatti di censura che investe principalmente l'interpretazione e l'applicazione della legge, essa può essere oggetto di diretta cognizione da parte di questa Corte di legittimità.
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007