Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4682
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 cod. civ. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, un effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell'assicuratore. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza.

L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1892 cod. civ. non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4682
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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