Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 cod. civ. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, un effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell'assicuratore. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza.
L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1892 cod. civ. non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. GI Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER SQ, NC SQ, MA LV, RT UI, ES UD, D'ONOFRIO VITO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE CAGGIANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
R.A.S. SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 03001/97 proposto da:
RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER SQ, NC SQ, MA LV, RT UI, ES UD, D'ONOFRIO VITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 165/96 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 07/05/96 e depositata il 11/07/96 (R.G. 148/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e del 3^ motivo e l'assorbimento del secondo per il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 giugno 1991, SQ RU, SQ NC, LV AF, VI D'NO, UD AL e GI RT chiedevano al Presidente del Tribunale di Potenza di ingiungere alla Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. il pagamento della somma di lire 351.788.250. I ricorrenti esponevano che NA RI aveva stipulato con una polizza contro gli infortuni che prevedeva in caso di morte un indennizzo di lire 500.000.000; che il RI era deceduto a seguito di incidente stradale il 26 dicembre 1990; che gli eredi CI EN, NT RI e MA RO RI, beneficiari designati, avevano ceduto il credito ad essi ricorrenti fino alla concorrenza di lire 351.788.250; che la società assicuratrice non aveva corrisposto l'indennizzo. Avverso il decreto con il quale veniva ingiunto il pagamento, la R.A.S. S.p.a. proponeva opposizione. Gli opposti si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza del 30 giugno 1993, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto e rigettando la domanda. Il Tribunale, dopo aver premesso che al rapporto era applicabile l'art. 1910 C.C., concludeva nel senso che non era dovuto l'indennizzo, avendo l'assicurato omesso di comunicare alla R.A.S. S.p.a. che in precedenza aveva stipulato un'altra polizza per il medesimo rischio con la Vittoria assicurazioni. Proponevano appello SQ RU, SQ NC, LV AF, VI D'NO, UD AL e GI RT. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza dell'11 luglio 1996, rigettava l'appello, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione, riteneva che al caso di specie era applicabile l'art.1892 c.c.; che l'assicurato aveva consapevolmente omesso di comunicare all'assicuratore l'esistenza di una precedente polizza per il medesimo rischio;
che tale reticenza era da considerarsi determinante ai fini della prestazione del consenso sia perché l'assicuratore, come dimostrato dalle condizioni generali di contratto e dai documenti allegati allo stesso, aveva ritenuto essenziale la comunicazione di quella circostanza, sia perché era innegabile l'interesse alla conoscenza dell'esistenza di una precedente polizza per il medesimo rischio. Nell'indagine sulla reticenza e sulla sua rilevanza, la Corte richiamava il Mod. 1A/8, allegato al contratto, che alla voce "Dichiarazioni del contraente", disponeva "il contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente modello, integrato dai seguenti documenti..." Rilevava, poi, che nel Mod. 20/A e 3/87, sempre sotto il titolo "Dichiarazioni dell'assicurato" si leggeva: "l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni di ogni assicurato che .... non è assicurato per i medesimi rischi di cui alla presente scheda;
non è titolare di polizza vita con garanzia complementare infortuni". Nell'art. 8 delle condizioni generali di contratto si precisava, infine, che in caso di pluralità di assicurazioni l'assicurato avrebbe dovuto dare avviso a ciascun assicuratore ai sensi dell'art. 1910 c.c. di tutte le altre assicurazioni.
Avverso tale sentenza SQ RU, SQ NC, LV AF, VI D'NO, UD AL e GI RT propongono ricorso per Cassazione articolato su tre motivi. La Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Preliminarmente, sembra opportuno tracciare nei suoi termini generali il quadro giuridico di riferimento.
In tema di contratto di assicurazione, la causa di annullamento prevista dall'art. 1892 c.c. presuppone il concorso di tre elementi essenziali e, precisamente;
a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza determinante di tale dichiarazione o reticenza sulla formazione del consenso dell'assicuratore; c) la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato (v. da ultimo Cass. 10 giugno 1998, n. 5770; 4 luglio 1997, n. 6039; 25 maggio 1994, n. 5115). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che affinché un contratto possa ritenersi annullabile non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazione non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell'assicuratore (Cass.25 maggio 1994, n. 5115; 4 luglio 1997, n. 6039; 12 ottobre 1998, n.
10086). Questa Corte ha, poi, più volte affermato il principio che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, e, quindi, dev'essere valutata dal giudice del merito in sede di indagine su tale carattere determinante (Cass. 12 ottobre 1998, n. 10086; 4 aprile 1991, n. 3501; 18 gennaio 1979, n. 348; 9 maggio 1977, n. 1779). La funzione del questionario è infatti quella di richiamare l'attenzione dell'assicurato su circostanze considerate dall'assicuratore come rilevanti. Si evita così che l'assicurato possa poi addurre, a giustificazione delle dichiarazioni inesatte o della reticenza, una pretesa indifferenza dell'assicuratore alle circostanze in questione e si riducono, al contempo, gli spazi di indeterminatezza delle circostanze alla conoscenza delle quali l'assicuratore abbia interesse (Cass. 20 novembre 1990, n. 11206). È estranea, invece, a tale funzione quella di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatti e reticenti con dolo o colpa grave, essendo pur sempre necessaria l'effettiva incidenza sul consenso dell'assicuratore come richiesto dall'art. 1892.
Ciò premesso, e venendo alle specifiche doglianze, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1892, 1370, 2697 e 2729 c.c. nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Più in particolare i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello: a) aveva ritenuto l'invalidità del contratto ex art.1892, terzo comma c.c., senza considerare che per aversi invalidità
occorre, non solo la presenza di dichiarazioni inesatte o di reticenze rilevanti, ma anche la sussistenza del dolo o della colpa dell'assicurato; b) aveva affermato l'esistenza di dichiarazioni inesatte o di reticenze del contraente, senza individuare specifiche dichiarazioni o reticenze dell'assicurato, desumendole dalla formulazione di alcune clausole delle condizioni generali di polizza, contenute sotto la dicitura "dichiarazioni dell'assicurato", costituenti in realtà i presupposti del contratto assicurativo, con ciò violando l'art. 1370 e i principi che disciplinano l'onere probatorio;
c) aveva ritenuto il carattere determinante della reticenza dell'assicurato, desumendola dalle condizioni generali di polizza, senza considerare da un lato che il requisito della rilevanza richiesto dall'art. 1892 c.c. presuppone una valutazione in concreto dell'effettiva incidenza sulla formazione del consenso dell'assicuratore, dall'altro che le sole dichiarazioni inesatte o reticenze rilevanti ai fini della individuazione del rischio sono quelle aventi ad oggetto circostanze idonee ad incidere sulla probabilità di sopravvivenza dell'assicurato; d) non aveva motivato o aveva motivato in modo insufficiente con riferimento alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 1892 c.c. Con il terzo motivo, da trattare congiuntamente alla doglianza riportata sub a) del primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1892 c.c. e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. I vizi denunziati consisterebbero in ciò, che la Corte di merito non aveva effettuato alcuna indagine sulla connotazione intenzionale della omissione o falsa dichiarazione o sulla sussistenza di una colpa grave. I ricorrenti deducono altresì che nella condotta omissiva dell'assicurato non sarebbe, comunque, ravvisabile ne' dolo ne' colpa grave. "in quanto è estremamente raro che l'assicurato o il contraente vada a leggersi la polizza e i documenti ad essa allegati".
Sono infondate le censure contenute nella lett. a) del primo motivo e nel terzo motivo. La sentenza, infatti, pur senza fare esplicito riferimento al dolo o alla colpa grave, ha espressamente considerato e ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, deducendo che l'assicurato aveva "consapevolmente" omesso di comunicare all'assicuratore l'esistenza di analoghe polizze per il medesimo titolo. In tal modo, la decisione impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, secondo la quale l'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto a norma dell'art. 1892 c.c., non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà o la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore (Cass. 13 novembre 1987, n. 8352; 21 ottobre 1981, n. 5503; 18 gennaio 1979, n. 348; 13 luglio 1979, n. 4073; 9 maggio 1977, n. 1779). Priva di rilevanza appare poi la circostanza dedotta, secondo la quale sarebbe estremamente raro che l'assicurato o il contraente legga la polizza e i documenti ad essa allegati.
È del pari infondata la censura riassunta nella lett. b) del primo motivo. È da escludersi la violazione dell'art. 1370 c.c., in quanto la Corte di merito non ha proceduto ad alcuna interpretazione di clausola dubbia, ma ha attribuito al contenuto dei modelli contrattuali sopra riportati il valore di dichiarazioni dell'assicurato rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. La circostanza che la "dichiarazione" dell'assicurato sia resa su un apposito questionario compilato ovvero sia contenuta in modelli allegati, entrando a far parte delle condizioni generali di contratto, non muta i termini della questione, essendo la funzione sempre la medesima: quella di richiamare l'attenzione dell'assicurato su circostanze considerate dall'assicuratore come rilevanti. Per analoghi motivi non si ravvisa alcuna violazione della disposizione che distribuisce l'onere della prova tra le parti, in quanto la Corte territoriale non ha, come dedotto dai ricorrenti, "ritenuto provate circostanze (dichiarazioni inesatte e reticenti) che non erano e non sono agli atti del giudizio", ma ha conferito rilevanza alle clausole contrattuali che facevano riferimento agli elementi sopra indicati. È infondata anche la doglianza riportata sotto la lett. c) del primo motivo.
Va innanzi tutto considerato che la Corte di merito, nel ritenere sussistenti i requisiti per l'annullamento del contratto a norma dell'art. 1892, ha considerato l'effettivo interesse dell'assicuratore alla conoscenza dell'esistenza di una precedente polizza per il medesimo rischio, sotto il profilo che la pluralità di assicurazioni e il conseguente aumento dei vantaggi economici poteva far apparire probabile per lo stesso assicurato l'insorgenza dei rischi o, comunque, far sorgere nello stesso un interesse alla produzione dell'evento. Essendo tale ratio decidendi idonea di per sè a sorreggere la decisione, perdono di rilevanza le doglianze rivolte alla sentenza nella parte in cui aveva conferito autonoma rilevanza (anche) alle dichiarazioni contenute nei modelli contrattuali.
Ciò premesso, appare infondata la doglianza relativa all'inesistenza di un'effettiva rilevanza dell'omessa comunicazione. I ricorrenti lamentano che le dichiarazioni inesatte o le reticenze rilevanti ai fini della individuazione del rischio sono solo quelle aventi ad oggetto circostanze idonee ad incidere sulla probabilità di sopravvivenza dell'assicurato e che nell'assicurazione sulla vita è estraneo l'interesse alla produzione dell'evento. È corretta l'osservazione che nell'assicurazione vita, avendo riguardo alla natura degli eventi assicurabili (morte o sopravvivenza), manca per definizione un interesse dell'assicurato alla produzione dell'evento. Tuttavia nella sentenza impugnata si afferma anche, con valutazione insindacabile in questa sede, che l'assicuratore aveva pur sempre interesse a conoscere il valore complessivamente attribuito alla propria vita dall'assicurato, giacché quanto più era elevato tale valore, tanto più poteva apparire probabile per lo stesso assicurato l'insorgenza del rischio. Peraltro, non può negarsi, avuto riguardo ad un profilo correlativo, un interesse dell'assicuratore che stipula una polizza infortuni con previsione anche del rischio morte alla conoscenza dell'esistenza di una precedente polizza per il medesimo rischio, se non altro considerando, per il profilo attinente agli infortuni, che la prospettiva di conseguire il pagamento di più indennizzi, potrebbe influire sulla diligenza e sull'attenzione dell'assicurato rispetto a situazioni pericolose. Deve dunque pervenirsi alla conclusione che correttamente la Corte di merito ha ritenuto determinante l'omessa comunicazione in questione, con valutazione ex ante riferibile necessariamente alla polizza nel suo complesso.
Neppure può essere accolta la doglianza riportata alla lett. d) del primo motivo, atteso che, come risulta da quanto sopra riportato, la Corte di merito ha considerato e fatto oggetto di motivazione tutti i requisiti richiesti dall'art. 1892 c.c. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 C.C. e l'inapplicabilità dell'art.1910 C.C., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo quanto esposto, la Corte di merito, pur avendo ritenuto che il caso di specie andava risolto sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1892 c.c., aveva poi dato rilievo alla clausola 8 delle condizioni generali di contratto che faceva riferimento alle circostanze di cui all'art. 1910 c.c. Anche tale motivo è infondato, poiché, come risulta da quanto sopra esposto, è da escludere che la sentenza impugnata abbia conferito rilievo determinante alla clausola 8 della condizioni generali di contratto, limitandosi a richiamarla tra quelle che prevedevano comunicazioni da parte dell'assicurato. Per quanto detto il ricorso va rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale la R.A.S. S.p.a. ha dedotto la violazione dell'art. 1910 c.c., nonché il vizio di motivazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della
Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999