Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
Spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'emissione dell'ordine di esecuzione, volta ad ottenere l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2021
La decisione in esame è assai interessante perché tratta un particolare caso in cui la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza. In tale pronuncia, infatti, si afferma che spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere alla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia agli arresti domiciliari in attesa dell'emissione dell'ordine di esecuzione, volta ad ottenere l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari. Indice: Il fatto Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Un avvocato, difensore di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 41010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41010 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2392
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20619/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. DI PAOLA SEZ. DIST. DI SCALEA - CONFLITTO;
1) UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA;
avverso l'ordinanza n. 2377/2009 TRIB. SEZ. DIST. di SCALEA, del 05/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO BARBARISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per la declaratoria di comparizione Magistrato di Sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, premesso che CC RE, già agli arresti domiciliari per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, era stato condannato in data 4 dicembre 2009 con sentenza ex art. 444 c.p.p., alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa, passata in cosa giudicata, e che sull'istanza del medesimo CC\ di potersi allontanare dal luogo degli arresti onde potersi sottoporre a visita medica, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza aveva declinato la propria competenza sull'assunto che non era stato ancora emesso dal Pubblico Ministero competente l'ordine di esecuzione della sentenza in questione, dichiarava parimenti la propria incompetenza a decidere, stante la considerazione che la competenza del giudice di merito doveva ritenersi esaurita con il passaggio in giudicato della sentenza di cognizione. Veniva quindi sollevato conflitto negativo di competenza, con rimessione degli atti per la decisione a questa Corte di legittimità.
OSSERVA IN DIRITTO
2. - Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Tale conflitto deve essere risolto a favore del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. 2.1 - Questa Corte di legittimità ha avuto già modo si osservare che, nel caso in cui un soggetto, condannato in via definitiva a pena detentiva, sia rimasto di fatto in regime di arresti domiciliari, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza su una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Magistrato di Sorveglianza, in applicazione analogica (attesa l'anomalia della situazione) dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, autorizzare l'allontanamento del soggetto summenzionato dal luogo di attuazione degli arresti domiciliari per l'effettuazione di accertamenti sanitari (nello stesso senso Cass., Sez. 1,10 dicembre 1996 n. 6603, confl., comp. in proc. Scannella;
Cass., Sez. 1, 5 novembre 1996, n. 5763). Inoltre deve richiamarsi il chiaro tenore letterale dell'art. 656 c.p.p., comma 10, che, nell'ultima parte, stabilisce che, "agli adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter e successive modificazioni, provvede in ogni caso il Magistrato di Sorveglianza" norma che, sebbene dettata per la detenzione domiciliare, deve applicarsi, giusta la collocazione sistematica della disposizione, all'ipotesi specifica di cui alla prima parte del citato art. 47 ter, comma 10, là cioè dove si chiarisce che lo stato detentivo in cui permane il condannato, che già si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato, nelle more di una decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza, come pena espiata.
E ciò, in altri termini, perché l'esecuzione della pena deve ritenersi già in atto conseguendone che, non stabilendosi nella citata disposizione normativa alcun criterio di determinazione della competenza (poiché vi si richiama solo la situazione considerata dal comma quinto e non anche la disciplina speciale dettata in materia di competenza dal successivo comma 6) competente a decidere, nell'ipotesi data, sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677 c.p.p., comma 1, il Tribunale di Sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione di detta richiesta (cfr. Cass., Sez. 1, 22 novembre 2005, n. 44914,Vacca, rv. 233993; Sez. 1, 24 gennaio 2000, n. 491, Confl., comp. in proc. Di Giovanni, rv. 215385).
La competenza a decidere sulla istanza del condannato è pertanto del Magistrato di Sorveglianza indicato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010