Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 E O 9 I R 2 1 Z / . A A 4 EPUBBLICA ITALIANA N N / R I - 6 T 2 L S B . I P I R G NOME DEL POPOLO ITALIANO . L C P E L . S R I D A 0 0-474/ 0 3 . D L E SUPREMA DICASS B A E Oggetto A D D T I A E S 1 I T N disciplinare 3 R E 1 N S E E I T Imitati S N A E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 31896/01 Dott. Ernesto LUPO Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. $22 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Q FABIO MASSIMO 60, presso 10 studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, difeso dagli avvocati RODOLFO PUGNALI, STEFANO BENEDETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, MINISTERO DELLA SALUTE, PROCURATORE GENERALE PRESSO BERGAMO;
intimati - avverso la decisione n. 163/01 della 2002 Commissione 1423 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 19/7/2001, depositata il 04/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito 1'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO (per delega Avv. Stefano Benedetti); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento 1.10.1998 l'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bergamo irrogava Bonner al dott. Tarantini Dino la sanzione della censura per avere espresso valutazioni sulla dott. OT in viola- zione del principio di reciproco rispetto posto dall'art. 58 del codice deontologico. Il dott. Tarantini impugnava il provvedimento, ma 1'impugnazione veniva dichiarata irricevibile dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per essere stata notificata all'ordine pro- fessionale oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 54 D.P.R. 221/1950. Ha proposto ricorso per cassazione il dott. Taran- tini gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Deducendo violazione di non specificate norme di legge, il ricorrente sostiene che egli ha consegnato in tempo utile l'atto all'ufficiale giudiziario e non può essergli addebitato il ritardo, con il quale lo stesso ha proceduto alla notifica;
che l'ordine professionale ha depositato la memoria al di là del termine prescrit- to e la commissione centrale, invece di accogliere l'eccezione di irricevibilità del ricorso proposta con essa, avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità; che l'art. 54 D. P. R. 221/1950, disponendo che il ricorso va notificato al prefetto (ora Ministero della salute), al procuratore della repubblica ed all'ordine professiona- Вдигний le, prevede un concorso di parti nel processo assimila- bile al litisconsorzio necessario, sicchè è sufficiente che il ricorso sia notificato tempestivamente ad alcune per scongiurare la sanzione dell'irricevibilità. Il ricorso pone due questioni. La prima è se si debba addebitare al dott. Taranti- ni il ritardo, con il quale l'ufficiale giudiziario ha notificato l'impugnazione da lui proposta alla commis- sione centrale e va risolta affermativamente alla stre- gua della giurisprudenza, secondo la quale la negligen- za dell'ufficiale giudiziario non può evitare alla par- te di incorrere nelle sanzioni previste per il ritardo, con il quale avviene la notifica, ed è fonte soltanto 3 di responsabilità per lo stesso ufficiale giudiziario (Cass. 29.10.1992 n. 11763; Cass. 22.11.1974 n. 3775). La seconda questione è se il sanitario, il quale impugni il provvedimento del consiglio dell'ordine ir- rogativo di sanzione disciplinare con ricorso alla com- missione centrale notificato entro il termine previsto dall'art. 53 D. P. R. 221/1950 ad una o ad alcune parti ed oltre tale termine alle altre, incorra nell'irricevibilità dell'impugnazione comminata dall'art. 54 dello stesso decreto. Va rilevato in proposito che gli artt. 53 e 54 D.P.R. 221/1950 dispongono che l'impugnazione del sani- Вдиний tario deve essere notificata a pena di irricevibilità entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato allo stesso organo professionale che lo ha emesso, al procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al ministero della sanità (originariamen- te al prefetto) (Cass. S.U.
8.1.1993 n. 131; Cass. 26.10.2000 n. 14138). Le disposizioni collegano la sanzione puramente e semplicemente all'inosservanza del termine senza rego- lare l'ipotesi in cui il termine sia rispettato solo nei confronti di alcune parti.
Considerato che
esse configurano un'ipotesi di li- 4 tisconsorzio necessario, rivestendo ciascuna parte la qualità di contraddittore necessario nel procedimento che si svolge innanzi alla commissione centrale con ca- rattere di giurisdizionalità (Cass. S.U. 30.10.1991, n. 14022; Cass. S.U. 8.1.1993, n. 131; Cass. 26.10.2000, n. 14138), vanno coordinate con le norme del codice di procedura civile che concernono il litisconsorzio con applicazione della regola, secondo la quale la notifi- cazione dell'impugnazione ad una parte o ad alcune vale ad impedirne l'inammissibilità. Pertanto, non opera la sanzione dell'irricevibilità вонкий dell'impugnazione comminata dall'art. 54 D. P. R. l'impugnazione medesima sia notificata 221/1950, ove tempestivamente ad una o ad alcune delle parti previste ed intempestivamente alle altre. Ne consegue che la decisione della commissione cen- trale qui impugnata non avrebbe dovuto dichiarare 1'impugnazione irricevibile e va, perciò, cassata con rinvio alla stessa commissione per la rinnovazione del giudizio;
concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
compensa le spese. 5 Così deciso in Roma nella camera terza sezione civile della Corte 24.6.2002. IL CONSIGLIERE EST. Вчимо дигнийOnvanke IL CANCELLIERE C1 NO ST di consiglio della di cassazione il IL PRESIDENTE Ежик про DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN ST ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE