Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2001, n. 9844
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

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Poiché la verifica d'ufficio della regolare costituzione delle parti è prevista dall'art. 182 cod.proc.civ. e dalle norme che impongono al giudice di dichiarare la contumacia della parte non costituita personalmente, la violazione dell'art. 82 cod.proc.civ., che si realizza nel procedimento innanzi al giudice di pace allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio.

L'art. 316 cod. proc. civ., secondo cui la domanda davanti al giudice di pace può essere dall'attore proposta anche verbalmente e viene raccolta dal giudice a verbale, si applica a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente un milione; nelle cause eccedenti tale valore, verificandosi una non coincidenza tra ambito della domanda verbale e ambito della difesa personale della parte, sono valide la domanda verbale e la successiva notifica del verbale al convenuto effettuate dalla parte personalmente mentre non è valida la costituzione personale dell'attore davanti al giudice di pace, attività da compiersi a mezzo del difensore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida, in assenza di tempestiva eccezione di controparte, la costituzione personale dell'attore e la successiva attività da lui svolta, con violazione del suo diritto di difesa e conseguente nullità delle attività processuali compiute).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2001, n. 9844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9844
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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