Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 2
Poiché la verifica d'ufficio della regolare costituzione delle parti è prevista dall'art. 182 cod.proc.civ. e dalle norme che impongono al giudice di dichiarare la contumacia della parte non costituita personalmente, la violazione dell'art. 82 cod.proc.civ., che si realizza nel procedimento innanzi al giudice di pace allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio.
L'art. 316 cod. proc. civ., secondo cui la domanda davanti al giudice di pace può essere dall'attore proposta anche verbalmente e viene raccolta dal giudice a verbale, si applica a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente un milione; nelle cause eccedenti tale valore, verificandosi una non coincidenza tra ambito della domanda verbale e ambito della difesa personale della parte, sono valide la domanda verbale e la successiva notifica del verbale al convenuto effettuate dalla parte personalmente mentre non è valida la costituzione personale dell'attore davanti al giudice di pace, attività da compiersi a mezzo del difensore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida, in assenza di tempestiva eccezione di controparte, la costituzione personale dell'attore e la successiva attività da lui svolta, con violazione del suo diritto di difesa e conseguente nullità delle attività processuali compiute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2001, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI PP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAFFAELE DE MITRI TRIESTE VIA BATTISTI 20, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR LU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19948/98 proposto da:
AR LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA 803 TRICERRI, difeso dall'avvocato GABRIO ABEATICI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI PP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 518/98 del Giudice di pace di TRIESTE, emessa il 28/07/98 e depositata il 07/08/98 (R.G. 169/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso principale, l'accoglimento del II motivo e l'accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo.
Con domanda orale ricevuta dal Giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 1998 PE LL chiedeva la condanna di IG ZI al risarcimento dei danni causatigli dal comportamento di quest'ultimo che aveva ostacolato la posa in opera di una impalcatura necessaria per lavori edili, determinando la maggiore spesa di lire un milione, oltre gli interessi legali dal 9 ottobre 1997. IG ZI si costituiva a mezzo di procuratore e, in comparsa di risposta, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva domanda convenzionale per il risarcimento dei danni causatigli "dall'impedimento del regolare svolgimento dell'attività lavorativa presso il proprio studio", a seguito della condotta del LL, danni precisati in lire due milioni.
Compiuta un'attività istruttoria, il Giudice adito, con la sentenza depositata il 7 agosto 1998, ha respinto l'eccezione del convenuto di irregolarità della difesa personale dell'attore per essere il valore della causa superiore a lire un milione, osservando che tale eccezione non era stata proposta nella comparsa di risposta, onde il convenuto vi aveva tacitamente rinunziato. Nel merito, il Giudice di pace ha rigettato la domanda attorea perché "Infondata in fatto e in diritto", ha ritenuto la domanda riconvenzionale "ugualmente infondata e non provata, ha condannato l'attore soccombente" al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Giudice di pace PE LL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. IG ZI ha resistito con controricorso e con corso incidentale, sulla base di un motivo.
Motivi della decisione.
1 - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2 - Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente LL deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt.82, primo e secondo comma, 101, 157, secondo e terzo comma, 299 e 301 c.p.c. ed all'art. 24 della Costituzione, osservando che "l'eccezione del convenuto di irregolarità della costituzione attorea, benché fatta tardivamente", doveva essere accolta, perché era stata proposta una domanda superiore al milione di lire ed egli attore non poteva stare in giudizio personalmente, secondo il disposto del citato art. 82. La violazione di tale norma determina una nullità assoluta, non sanabile e rilevabile d'ufficio, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che è nullo "ogni atto successivo alla citazione orale".
Il motivo di ricorso è fondato.
L'attore LL è stato in giudizio di persona in una causa davanti al giudice di pace in cui sia la domanda principale da lui proposta, sia la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto ZI erano di valore eccedente un milione di lire. Ed invero il petitum della domanda del LL era di L. 1.000.000, oltre gli interessi legali da data anteriore a quella della domanda (interessi che si sommano con il capitale: art. 10 cpv. c.p.c.), mentre il petitum della domanda del ZI era di L.
2.000.000. Si è, pertanto, verificata nel giudizio di merito la violazione dell'art. 82, primo comma, c.p.c., che consente alle parti di stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace soltanto nelle cause dal valore non eccedente un milione.
La violazione del citato art.82 comporta che l'attore LL non possa considerarsi costituito davanti al giudice di pace, non potendo egli stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un difensore (secondo comma primo periodo, dello stesso art. 82). L'assenza di regolare costituzione dell'attore LL è stata eccepita dalla controparte, ma il giudice di pace ha respinto l'eccezione osservando che, non essendo stata essa proposta nella comparsa di risposta, doveva ritenersi che il convenuto vi avesse rinunziato a norma dell'art. 157, terzo comma, c.p.c.. Tale affermazione non può esser e condivisa perché l'osservanza dell'art.82 c.p.c., attenendo alla regolare costituzione delle parti in giudizio, è verificabile d'ufficio dal giudice (art. 182, primo comma, c.p.c.), onde l'irregolare costituzione dell'attore poteva essere rilevata di ufficio dal giudice di pace, anche indipendentemente dalla eccezione di controparte. Questo Collegio ritiene, in proposito, di non seguire il diverso orientamento affermato dalla sentenza di questa sezione 8 gennaio 1999 n. 112, secondo cui la violazione dell'ar182 cp.c., che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile di ufficio. Va osservato che la verifica di ufficio della regolare costituzione delle parti è prevista dal citato art. 182 e dalle norme che impongono al giudice di dichiarare la contumacia della parte non costituita validamente.
Per escludere la sussistenza, nel caso di specie, della violazione dell'art.82, primo comma, c.p.c. il controricorrente ha fatto richiamo al disposto dell'art.82, secondo comma, seconda parte, dello stesso art.82, secondo cui il giudice di pace, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona;
ed ha sostenuto che l'attore LL sia stato implicitamente autorizzato dal giudice di pace a stare in giudizio di persona, in applicazione della norma richiamata.
Tale tesi non può essere seguita. L'orientamento interpretativo affermato alcune volte da questa Corte (v., di recente, Cass. 30 giugno 1998 n. 6410), secondo cui l'autorizza ione del giudice di pace a stare in giudizio di persona può risultare implicitamente dal fatto che detto giudice non abbia rilevato nulla sulla attività difensiva svolta dalla parte senza l'ausilio di un, difensore, a prescindere da ogni valutazione sulla sua fondatezza, non può di certo trovare applicazione nella presente fattispecie, in cui il giudice di pace, giudicando precluso il rilievo della irregolare costituzione dell'attore, che egli non ha escluso, ha implicitamente ritenuto insussistente una sua autorizzazione alla difesa personale della detta parte.
L'irregolare costituzione dell'attore LL non fa, però, venire meno la valida proposizione della domanda attorea. L'art.316 c.p.c. dispone che la domanda davanti al giudice di pace può essere dall'attore proposta anche verbalmente e viene in tal caso raccolta dal giudice in un processo verbale che, a cura dello stesso attore, è notificato al convenuto.
L'ambito di applicazione di detta disposizione comprende tutte le cause di competenza del giudice di pace e non è limitato alle cause di valore non eccedente un milione. Nella disciplina del processo davanti al giudice di pace è, quindi, venuta meno la coincidenza che sussisteva nel processo davanti al conciliatore tra ambito della difesa personale della parte (sempre consentita davanti ai conciliatori: testo originario dell'art.82, primo comma, c.p.c.) ed ambito della domanda verbale (testo originario dell'art.312, secondo comma, c.p.c.). La non coincidenza dei due istituti processuali, e quindi la maggiore estensione della possibilità per la parte di proporre una domanda verbale rispetto a quella di difendersi personalmente, per quanto anomala e fonte di possibili inconvenienti pratici (una coincidenza dell'ambito di estensione dei due istituti si ha, invece, nelle controversie individuali di lavoro: art.417 C.P.C.). non è una novità del codice di rito, perché essa già
esisteva nel testo originario con riferimento ai giudizi davanti al pretore, per i quali si prevedeva la possibilità di proporre verbalmente una domanda di limitato valore (art.312, secondo comma), pur non essendo riconosciuto alle parti la possibilità di difendersi personalmente davanti a detto giudice (salva l'ipotesi di decreto autorizzativo dello stesso: art.82, secondo comma). La possibilità di proporre una domanda orale davanti al pretore è stata soppressa soltanto con la legge 21 novembre 1991 n.374, istitutiva del giudice di pace, che però ha inteso mantenere la più ampia possibilità della domanda orale rispetto alla difesa personale. L'attore LL, pertanto, ha proposto una valida domanda verbale a norma dell'art.316 c.p.c.. Valida va considerata anche la successiva notifica della domanda effettuata al convenuto, su richiesta dell'attore, non avendo la parte bisogno del difensore per la proposizione all'ufficiale giudiziario dell'istanza di notificazione prevista dall'art. 137, primo comma, c.p.c.. Non valida è, invece, la costituzione dell'attore davanti al giudice di pace (art.319 c.p.c.), dovendo egli compiere detta attività a mezzo di un difensore (art.82, secondo comma, prima ipotesi, c.p.c.). Non valide sono anche tutte le attività successivamente compiute dallo stesso attore, che ha continuato a difendersi personalmente in violazione, come si è detto, dello stesso art.82.
Rituale è stata, invece, la costituzione in giudizio effettuata a mezzo di difensore dal convenuto, il quale, avendo proposto domanda riconvenzionale, ha implicitamente chiesto la prosecuzione del giudizio non ostante, la contumacia dell'attore (art.290 c.p.c.), da lui. come si è detto, rilevata in corso di causa.
Per quanto attiene alle conseguenze della invalida: costituzione dell'attore, se è vero che essa fa assumere all'attore stesso la posizione di contumace (Cass. 5 ottobre 1982 n. 5118), non ci si può limitare a trame soltanto tale effetto, come sostiene il controricorrente. Nella presente fattispecie, si è avuta una pronunzia del giudice di pace che, giudicando erroneamente valida la costituzione e la successiva attività processuale svolta dall'attore, ha comportato una violazione del diritto di difesa spettante allo stesso, il quale avrebbe potuto difendersi a mezzo di un legale se non vi fosse stata l'errata decisione processuale del giudice di pace. Tale violazione del diritto di difesa comporta la nullità delle attività processuali compiute dal LL e quindi della sentenza impugnata.
3 - L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso corso, con cui il ricorrente censura il rigetto della domanda da lui proposta.
4 - La nullità della sentenza impugnata, investendo tutte le statuizioni della stessa, - determina l'assorbimento anche del ricorso incidentale con cui il ZI censura il rigetto della domanda riconvenzionale da lui proposta.
5 - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Trieste, che, nella persona di diverso giudicante, rinnoverà l'istruzione del giudizio di primo grado e deciderà nuovamente sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale.
Il giudice di rinvio pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e ne dichiara assorbito il secondo nonché il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Trieste, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001