Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
Nel caso in cui una pronuncia di parziale annullamento della S.C. sia stata limitata all'omessa valutazione dell'eventuale concorso della persona offesa nella produzione dell'evento, e sia stato pertanto escluso - sia pur soltanto implicitamente - che la condotta di quest'ultima abbia interrotto, per la sua anormalità od eccezionalità, il rapporto di causalità, correttamente il giudice di rinvio, che ritenga la sussistenza del concorso della persona offesa, limita la sua disamina alla valutazione dell'efficacia causale delle rispettive condotte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22522 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 686
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 14354/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR EL, N. IL 6 novembre 1931 a Broccostella;
HI Paolo, N. IL 23 dicembre 1956 a Broccostella;
avverso la sentenza pronunciata in data 4 ottobre 2004 dalla Corte di appello di Roma;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
- udito il difensore di fiducia degli imputati, avv. PALLESCHI Dionisio di Frosinone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Condannati per il delitto di lesioni personali colpose gravi in danno dell'operaio AR IO (per avere EL RR, nella sua qualità di amministratore unico della S.r.l. Carpenteria Facchini di Sora, Paolo HI, nella sua qualità di socio procuratore e capo officina, cagionato per colpa, consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, nonché nella violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 169, e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lettera f), - lesioni personali a
AR IO), gli imputati proponevano ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza in data 3 aprile 2003, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella produzione dell'evento, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame sul punto.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, dopo avere premesso che il giudice di legittimità aveva riconosciuto come corretto ed immune da vizi logici l'apparato argomentativo sulla base del quale era stato formulato il giudizio di responsabilità degli imputati, precisava che i profili di colpa erano stati individuati sostanzialmente in relazione a tre elementi:
a) i mezzi di cui disponevano i lavoratori nell'esecuzione del compito loro affidato si erano rivelati del tutto inidonei ad assicurare la stabilità del carico durante le manovre di sollevamento e di spostamento in orizzontale (ciò aveva trovato conferma nella circostanza che, dopo il sinistro, il bilanciere era stato sostituito con altro più lungo e munito di tre funi non di acciaio, ma di corda antisdrucciolo, capaci di maggiore attrito con le lamiere, e con tre - anziché due - punti di aggancio);
b) gli imputati non avevano impartito prescrizioni sul modo di provvedere, in via generale, alla riequilibratura dei carichi;
c) era stata instaurata e tollerata una prassi operativa che, nel caso di avviamento del carico in via orizzontale (con impossibilità quindi di poggiarlo al suolo in un punto ormai distante da quello ove era stato sistemato inizialmente per l'imbracatura), prevedeva l'accompagnamento manuale del carico stesso da parte di un lavoratore (tale prassi era contraria alla normativa antinfortunistica e, in particolare, alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169 e 181, nonché al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, che impone al datore di lavoro di vigilare affinché nell'ambito dei luoghi di lavoro non vengano a crearsi situazioni pericolose). Ciò premesso, la Corte territoriale riconosceva il concorso della persona offesa nella produzione dell'evento "nella misura del trenta per cento", precisando che l'evento lesivo aveva avuto la sua "causa diretta e immediata" nell'imprudente comportamento del lavoratore il quale assumendo una iniziativa che, stando alle concordi dichiarazioni dei testimoni esaminati, non rispondeva ad alcuna "prassi" adottata o quanto meno tollerata nello stabilimento allo scopo di riequilibrare i carichi sospesi - era salito sul pacco di lamiere già in fase di traslazione in senso orizzontale senza tenere nel debito conto che il suo peso avrebbe potuto determinare lo sbilanciamento definitivo del carico nonché il verificarsi di conseguenze lesive.
3. Avverso l'anzidetta decisione hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati (che hanno altresì depositato dichiarazione di rinuncia alla prescrizione) per mezzo del comune difensore.
3.1. Con il primo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2, per avere il Giudice di rinvio, pur valutando il comportamento dell'infortunato come "causa diretta ed immediata dell'evento" e pur rilevando come tale condotta non rispondesse ad alcuna prassi adottata o quanto meno tollerata nello stabilimento, affermato un concorso di colpa dell'infortunato "nella ridotta misura del trenta per cento".
La corretta applicazione della disposizione dianzi indicata avrebbe - secondo i ricorrenti - dovuto comportare la esclusione della loro responsabilità oppure, in via subordinata, la "inversione delle percentuali del concorso".
La condotta dell'infortunato era, invero, da considerarsi "autonoma, indipendente, eccezionale, atipica ed imprevedibile". Ulteriore censura deve - secondo i ricorrenti - essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui omette di valutare l'ulteriore "colpa concorrente" del manovratore del carroponte, rimasto estraneo al giudizio.
Anche la condotta del manovratore si era, invero, inserita, con caratteri di autonomia, indipendenza, eccezionaiità ed imprevedibilità, nella serie causale che aveva determinato l'evento lesivo.
Da ciò l'asserita violazione anche delle disposizioni contenute nell'art. 590 c.p., e art. 133 c.p., comma 1, e negli artt. 2055, 2056 e 1227 c.c.. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti ripropongono le medesime censure sotto il profilo della manifesta illogicità della sentenza impugnata. La Corte, dopo essere pervenuta alla corretta conclusione che il comportamento della persona offesa si era inserito nel processo causale dell'evento lesivo, contribuendo in modo diretto ed immediato alla produzione dell'evento, aveva qualificato il concorso del IO come "concausa sopravvenuta" ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, cadendo nel "palese errore" di considerare detta causa sopravvenuta sufficiente soltanto a ridurre la responsabilità degli imputati.
L'illogicità della motivazione della sentenza impugnata sarebbe ancor più marcata perché, non rileva che la colpa della persona offesa "era affiancata" da altra causa concorrente, anch'essa decisiva e immediata, vale a dire dalla condotta del manovratore.
4. In data 28 marzo 2007 ha depositato memoria difensiva la parte civile, esponendo ragioni a sostegno della sentenza impugnata. Rileva, in particolare, che in punto di responsabilità degli imputati si è ormai formato il giudicato e che la sentenza non merita censure neppure con riferimento alle valutazioni effettuate in tema di concorsa di colpa.
5. Con un'articolata memoria, dal contenuto essenzialmente riepilogativo dei motivi di ricorso, la difesa degli imputati ha, infine, sollecitato questa Corte a dichiarare la sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile per avere la persona offesa promosso l'azione davanti al Giudice civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I ricorsi non possono essere accolti.
6.1. Va premesso che, a norma dell'art. 624 c.p.p., comma 1, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. In altri termini, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio soltanto sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (nella specie, l'omessa valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella produzione dell'evento) e su quelli ai medesimi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, ma non sulle parti non annullate (come, nel caso in esame, la riconduzione agli imputati di condotte colpose causative dell'evento) e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate (nella specie, l'eventuale sussistenza di altre condotte colpose concorrenti). Di riflesso, è consentita l'impugnazione della sentenza del Giudice di rinvio soltanto in relazione ai punti annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa).
6.2. Nel caso in esame, la Corte di Appello, quale Giudice di rinvio, si è correttamente uniformata alla sentenza di annullamento parziale, limitandosi a concentrare la propria attenzione sulla condotta della persona offesa per pervenire alla conclusione della sussistenza di un concorso del fatto colposo della stessa. In punto di responsabilità degli imputati si era, dunque, formato il giudicato e, per questa ragione, la parte civile ha promosso l'azione per la liquidazione del danno dinanzi al giudice civile (non vi è materia, pertanto, per potersi parlare - come sostenuto dalla difesa degli imputati nella memoria da ultimo depositata - di sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile).
6.3. I ricorrenti prospettano violazioni di legge e vizi di motivazione sul comune presupposto che la Corte di merito, dopo avere affermato che la condotta dell'infortunato si era posta come causa "diretta ed immediata" dell'evento, non ne aveva tratto le dovute conseguenze, in particolare non aveva ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere loro addebitata o che, comunque, l'incidenza del concorso fosse superiore a quella acclarata (trenta per cento).
Orbene, non vi è dubbio che, concorrendo il fatto colposo dell'infortunato alla produzione di un evento lesivo, un giudizio in termini causali sia sempre necessario.
Lo è per accertare se la condotta della vittima sia stata idonea ad escludere del tutto la responsabilità (e quindi l'applicazione della norma sul concorso), perché tale da interrompere - per la sua anormalità o eccezionaiità - il rapporto di causalità con il fatto dell'imputato.
Lo è, inoltre, per valutare la rispettiva efficienza causale delle condotte, che è uno dei criteri da adottarsi, insieme alla gravità delle rispettive colpe, per la riduzione del risarcimento. È di tutta evidenza, peraltro, che la Corte di legittimità, riconoscendo la sussistenza di condotte colpose degli imputati causative dell'evento, ha implicitamente escluso che il comportamento del lavoratore potesse essere tale da interrompere, per la sua anormalità o eccezionaiità, il rapporto di causalità. La pronuncia di parziale annullamento emessa dalla Suprema Corte era - come si è detto - limitata all'omessa valutazione dell'eventuale "concorso di colpa" della persona offesa nella produzione dell'evento.
E parlare di "concorso di colpa" significa necessariamente escludere che la condotta del danneggiato abbia assunto un'incidenza causale esclusiva, autonoma, da sola sufficiente a determinare l'evento. In tal caso, infatti, sarebbe erroneo parlare di concorso di colpa, sussistendo esclusiva responsabilità del danneggiato. Correttamente, pertanto, il Giudice di rinvio, una volta ritenuta la sussistenza del concorso della persona offesa, si è limitato a valutare la efficienza causale delle rispettive condotte. E sul punto va rammentato che integra consolidato principio giurisprudenziale l'affermazione secondo cui la valutazione della condotta dei singoli e l'accertamento delle relative responsabilità, con la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna condotta concorrente, è rimessa unicamente al Giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione.
Il ricorso all'apprezzamento di fatto del Giudice di merito (che deve essere ancorato a parametri approssimativi rapportati alla valutazione di ogni aspetto del fatto processualmente accertato) si rende necessario proprio perché la legge non indica alcun criterio valutativo di tipo aritmetico per la determinazione della misura della colpa attribuibile a ciascun agente, in caso di concorso.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007