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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 30369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30369 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE AE, nato a [...] il [...], MB IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 6/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Vito Antonio Brunetto, il quale, nell'interesse delle parti civili, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle precedenti statuizioni, comprese quelle civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di assise di Siracusa in data 12/01/2021, AE NE e IO MB furono assolti dall'accusa di avere, in concorso con IO RU e su mandato di RA NO, cagionato la morte di AN AR i /e Penale Sent. Sez. 1 Num. 30369 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 in data 30/04/2002, colpendolo dapprima con una coltellata nel fianco sferrata da NE e, successivamente, con due colpi di arma da fuoco al tronco e alla testa esplosi da MB, agendo con le aggravanti della crudeltà verso la vittima e della premeditazione, nonché al fine di agevolare l'attività del clan mafioso NA. 1.1. Secondo quanto, infatti, emerso nel corso del dibattimento di primo grado, i collaboratori di giustizia IO RU e IN ZZ avevano riferito che ARi era stato ucciso, su richiesta di RA NO, esponente di spicco del clan NA di cui tutti i protagonisti della vicenda facevano parte, in occasione di un agguato realizzato nella zona balneare di Costa Saracena, nel corso del quale egli era stato attinto da due colpi di pistola, uno al capo e l'altro al fianco, esplosi da MB e da una coltellata al tronco sferrata da NE. Tale racconto, benché corrispondente a quanto accertato durante il sopralluogo, in occasione del quale era stata rinvenuta una Audi A4, bruciata, di proprietà della moglie della vittima, accanto alla quale vi era il cadavere di ARi, quasi interamente carbonizzato, e alle testimonianze del socio della vittima, IA IT, e della moglie di ARi, LL CO, presentava alcune incoerenze rispetto agli accertamenti svolti dal consulente tecnico del Pubblico ministero, tali da non consentire di superare il vaglio critico del ragionevole dubbio. In particolare, secondo quanto riferito dal medico legale, dott. Francesco Coco, doveva ritenersi «poco probabile» che il proiettile diretto alla nuca fosse entrato, così come riferito dai collaboratori, da destra e fosse uscito a sinistra del capo, essendo più probabile che esso avesse perforato la nuca da sinistra e percorso una traiettoria dal basso verso l'alto e dal davanti verso l'indietro, fuoriuscendo dalla parte posteriore destra del cranio. Inoltre, sempre secondo il medico legale, in relazione alla ferita rinvenuta nel fegato della vittima, non sarebbe possibile, anche per lo stato di carbonizzazione della salma, ricondurla a una lesione da arma da taglio, essendo più probabile che essa fosse la conseguenza di un colpo di arma da fuoco. Infine, l'importante versamento di sangue e di materia cerebrale fuoriuscito dal cranio della vittima e riscontrato sul luogo del delitto rendeva poco probabile l'ipotesi di una sua uccisione in un luogo diverso da quello di rinvenimento del cadavere. 2. A seguito di impugnazione del Pubblico ministero, con sentenza in data 6/07/2022, la Corte di assise di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto i due imputati responsabili dei reati ad essi ascritti e, per l'effetto, esclusa per entrambi la sola aggravante dell'avere agito con crudeltà, li ha condannati alla pena dell'ergastolo. 2.1. A tale conclusione, la Corte territoriale è giunta attraverso l'espletamento di una perizia, affidata al dott. Ragazzi, in esito alla quale è stato accertato che AN ARi era stato attinto da due colpi d'arma bianca (coltello) e da due '\ colpi d'arma da fuoco a canna corta. I primi due, inferti all'emitorace destro, con 2 lesione trapassante del diaframma e del fegato e all'emitorace sinistro, con lesione trapassante del diaframma e del cuore, avrebbero ex se condotto, con certezza, alla morte della vittima, ancorché non immediatamente: con ciò confermandosi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo i quali ARi, dopo essere stato colpito da due coltellate, aveva tentato di reagire. Il colpo d'arma da fuoco al capo, invece, era stato esploso in regione temporo-parietale destra ed era uscito in regione sotto-orbitale sinistra;
mentre la traiettoria di un secondo colpo d'arma da fuoco a canna corta, la cui presenza era dimostrata dal referto radiologico, non era determinabile, in assenza totale di riferimenti descrittivi e iconografici forniti dal consulente tecnico. Dunque, la ricostruzione complessiva delle lesioni operata dal perito è stata ritenuta perfettamente compatibile con le dichiarazioni dei collaboranti, secondo cui ARi era stato accoltellato, da un soggetto destrimane, con due colpi all'emitorace destro e sinistro con lesioni trapassanti del fegato e del cuore, non immediatamente mortali, venendo successivamente attinto «con certezza matematica» da un colpo d'arma da fuoco al capo e, «con alta probabilità prossima alla certezza», da un altro colpo all'emitorace di destra con uscita posteriore, mentre la vittima si girava con movimento destrorso, offrendo all'aggressore l'emilato destro del corpo. La circostanza che non fossero state riscontrate «codette» è stata spiegata con il fatto che esse sono segni caratteristici presenti sulla cute a seguito di lesioni inflitte con armi da solo taglio e non con strumenti da punta e da taglio quale quello utilizzato per l'omicidio in questione (un coltello di tipo subacqueo) e che la cute del cadavere di ARi era carbonizzata, di tal che nessuna codetta o incisura avrebbe potuto essere rinvenuta sulla cute. Perfettamente compatibile con la dinamica descritta dai collaboratori è stato, poi, ritenuto il rinvenimento di sangue e di materia cerebrale nel luogo di ritrovamento del cadavere, mentre decisiva rilevanza è stata attribuita, ai fini del giudizio sull'attendibilità di RU, al rinvenimento dell'auto della moglie di ARi con il sedile del lato passeggero reclinato. Una circostanza, questa, che, all'epoca dei fatti, non era stata riportata dalle fonti giornalistiche e che, quindi, RU non avrebbe potuto conoscere;
ma che, tuttavia, era perfettamente coerente con il suo racconto, secondo cui ARi era stato, dopo l'omicidio, spostato sul sedile del lato passeggero, appositamente reclinato per evitare il ribaltamento o lo spostamento del cadavere, per essere trasportato, con l'autovettura, in un luogo distante qualche chilometro da quello dell'omicidio. Coerente con tale ricostruzione è stata ritenuta anche la circostanza, riferita da RU, dello spostamento del cadavere dall'auto (ma comunque in prossimità della stessa) prima di dare fuoco alla vettura, per una sorta di forma di "rispetto" nei confronti di colui che era stato un sodale e amico degli autori dell'omicidio. 3 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione AE NE per mezzo del difensore di fiducia, avv. IA Lucia D'Anna, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle discordanze rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché tra il loro racconto e altri elementi probatori acquisiti al processo, tra i quali, in particolare, i risultati delle perizie medico-legali sul corpo dell'ucciso. La condanna di NE si fonderebbe su una adesione del tutto acritica alle dichiarazioni dei collaboratori ZZ e RU, rispetto alle quali nessuna preliminare valutazione di attendibilità intrinseca sarebbe stata compiuta, né sarebbero state vagliate le insanabili discrasie tra le loro propalazioni e le acquisizioni processuali, sicché le stesse rimarrebbero prive di riscontri obiettivi. In particolare, il narrato dei collaboratori sarebbe smentito sia dalla consulenza tecnica, sia dalle dichiarazioni della moglie di ARi, LL CO, e del socio, IA IT. Secondo la testimonianza della donna, ARi avrebbe trascorso l'intero pomeriggio, fino a tardi, con IT e, rientrato a casa successivamente, avrebbe accompagnato la moglie per negozi, fino alla chiusura degli stessi. RU, invece, avrebbe riferito che ARi, nel pomeriggio, li aveva raggiunti in campagna, dove avevano atteso che facesse buio. Né le dichiarazioni di RU potrebbero essere riscontrate da ZZ, considerato il difetto di autonomia tra le chiamate in esame. Quanto alle conclusioni del perito, dott. Ragazzi, egli sarebbe stato condizionato dalla conoscenza delle dichiarazioni di RU, utilizzando scadenti e usurate fotografie risalenti a un ventennio prima, diversamente dal dott. Coco, consulente tecnico del Pubblico ministero, che aveva eseguito il sopralluogo al momento del ritrovamento del cadavere ed eseguito l'autopsia. Invero, gli elementi raccolti nell'ambito del procedimento sarebbero unilateralmente favorevoli all'imputato e dimostrerebbero la fallacia della perizia, venendo però obliterati dalla sentenza di appello, benché ictu ()culi rilevanti. Gli insanabili contrasti tra le dichiarazioni dei collaboranti e l'inesistenza di riscontri esterni ad esse, non troverebbero alcuna logica risposta da parte della Corte di secondo grado, che avrebbe omesso di valutarli, risultando manifestamente illogica e contrastante con le massime d'esperienza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per l'omicidio, con ribaltamento del giudizio assolutorio e violazione del canone del ragionevole dubbio. 4 motivazione sarebbe connotata dai caratteri della probabilità e della mera verosimiglianza, mai della certezza, che costituisce la regola di giudizio su cui verificare la sussistenza della prova logica di responsabilità dell'imputato rispetto a un determinato fatto. Una circostanza, questa, che imporrebbe una pronuncia assolutoria quando si possa insinuare finanche il dubbio che vi siano ricostruzioni alternative della vicenda, ulteriori elementi di sospetto, circostanze non verificate che minano, alla base, la certezza di una colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La motivazione aderirebbe al criterio dell'ipotesi maggiormente plausibile, come capace di fornire una spiegazione quanto più ragionevole possibile rispetto al compendio probatorio. In particolare, sarebbe mancata una valutazione oculata degli elementi di prova raccolti, fondandosi la motivazione della sentenza impugnata su dichiarazioni de relato, argomenti pretesamente logici, mere congetture e deduzioni personali. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa. Nella vicenda per cui è processo, la condotta illecita non sarebbe stata realizzata per garantire o agevolare il gruppo criminale, né il Giudice avrebbe dato conto degli elementi di fatto idonei a configurare il metodo mafioso ovvero la volontà di agevolare il sodalizio di cui gli imputati avrebbero fatto parte. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché ancorato a mere clausole di stile e prive di riferimenti individualizzanti all'odierno imputato, senza alcun riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche IO MB per mezzo del difensore di fiducia, avv. IA Lucia D'Anna, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità del racconto di IO RU con la dinamica omicidiaria ricostruita dalla relazione del dott. Francesco Coco, consulente tecnico dell'Accusa, la cui correttezza deriverebbe dal fatto di essere intervenuto nell'immediatezza dei fatti, di avere effettuato personalmente l'esame autoptico e di non essere stato condizionato dalle dichiarazioni di RU, rese anni dopo. Quanto alle conclusioni rese dal perito, dott. Ragazzi, previa 5 rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad opera della Corte di assise di appello, frutto di ricostruzione compiuta sulla scorta di soli dati documentali, oltre venti anni dopo l'evento omicidiario, verosimilmente condizionata dal narrato del collaboratore RU, la sentenza impugnata, nel ritenerle «del tutto condivisibili», non fornirebbe alcuna plausibile motivazione al riguardo. Pertanto, la motivazione sarebbe mancante in quanto le argomentazioni svolte in sentenza sarebbero prive di completezza;
e sarebbe anche contraddittoria, essendovi contrasto tra la stessa e gli atti del processo e con la tesi difensiva, altrettanto plausibile di quella accolta dalla Corte di assise di appello. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al movente, individuato nell'esigenza di «evitare di creare fratture assai più pericolose all'interno del clan» e ritenuto «congruo» dalla sentenza (v. pag. 68). In realtà, i rapporti tra IO MB e la vittima sarebbero stati «ottimali», sicché la Corte territoriale non avrebbe spiegato il motivo per cui l'imputato avrebbe dovuto aderire alla richiesta di NO di sacrificare il suo amico, ARi. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta «convergenza del molteplice», da escludersi in quanto il collaboratore ZZ avrebbe reso dichiarazioni de relato, essendo la sua fonte IO RU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. La possibilità di individuare, nell'ambito delle rispettive censure, talune questioni sostanzialmente comuni o in ogni caso afferenti ai medesimi nuclei tematici, suggerisce, in relazione a essi, una trattazione unitaria o comunque sinottica. 2. Un primo ordine di argomentazioni difensive attiene alla critica del ragionamento probatorio svolto dalla sentenza di appello, la quale si è avvalsa, essenzialmente, del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ZZ e RU, e degli elementi di riscontro costituiti, tra l'altro, dalle risultanze della perizia effettuata dal dott. Ragazzi e dalla sua deposizione nel corso dell'udienza davanti alla Corte di secondo grado. Nel dettaglio, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori a sostenere il giudizio di responsabilità a o 6 carico dell'imputato. E ciò in quanto nessuna preliminare valutazione di attendibilità intrinseca del loro racconto sarebbe stata compiuta e in quanto esse sarebbero rimaste prive di riscontri estrinseci, non potendo riscontrarsi a vicenda in ragione della mancanza di autonomia genetica delle chiamate;
un aspetto, quest'ultimo, oggetto anche delle doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso 5 RuelU_ r o proposto da MB, secondo cui, le dichiarazioni di ZZ avrebbe resa dichiarazioni de relato, essendo la sua fonte IO RU, sicché non ricorrerebbe alcuna «convergenza del molteplice». E anzi, il racconto dei due dichiaranti sarebbe in insanabile contrasto con alcune acquisizioni processuali (costituite dalla consulenza tecnica, nonché dalle dichiarazioni della moglie di ARi, LL CO, e del socio, IA IT). Mentre le conclusioni del perito, dott. Ragazzi, sarebbero state condizionate dalla conoscenza delle dichiarazioni di RU e sarebbero viziate, sul piano metodologico, dal ricorso a fotografie «scadenti e usurate». 2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive sono generiche, aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate. Entrambe le sentenze di merito, infatti, hanno puntualmente vagliato la credibilità soggettiva dei due collaboratori, rilevando, quanto a RU, come egli si fosse autoaccusato del delitto ed avesse raccontato le dinamiche criminali interne al gruppo da cui l'omicidio era scaturito, con una dovizia di dettagli giustificata dalla sua militanza nel sodalizio;
e, quanto a ZZ, che la sua conoscenza delle dinamiche interne al gruppo criminale era parimenti spiegabile con la sua appartenenza al clan NA e con la sua pregressa conoscenza con NE, del quale aveva raccolto le confidenze sull'omicidio. Del pari, il profilo della coerenza e logicità intrinseca dei rispettivi contributi dichiarativi è stato oggetto di un vaglio scrupoloso. E del resto entrambi i profili in esame sono stati oggetto di doglianze soltanto genericamente articolate, come tali inidonee a scalfire la valutazione compiuta, su tali punti, nei primi due gradi di giudizio. Quanto, poi, alla mancanza di autonomia genetica che impedirebbe di configurare, nella specie, la cd. convergenza del molteplice, è appena il caso di osservare che mentre IO RU aveva riferito dell'omicidio sulla base della sua diretta partecipazione all'evento, ZZ aveva riportato quanto direttamente appreso da un altro protagonista diretto dell'agguato, ovvero da AE NE (v. pag. 69 della sentenza impugnata). Ciò che, dunque, smentisce la tesi difensiva secondo cui i due collaboratori deriverebbero la loro conoscenza dell'accaduto da un'unica fonte dichiarativa. E anzi, la convergenza dei loro racconti è stata ritenuta tanto più significativa in rapporto al fatto che le dichiarazioni dei due collaboratori erano state rese a distanza di anni, senza che RU potesse essere a conoscenza di quanto riferito, molto tempo prima, da ZZ (il cui racconto era stato all'epoca 7 archiviato per mancanza di riscontri, emersi solo successivamente con l'avvio della collaborazione da parte dell'altro dichiarante). 2.2. Analogamente, del tutto vaghe sono le considerazioni difensive volte a porre in luce asserite incompatibilità logico-fattuali del racconto dei due collaboratori con talune emergenze istruttorie. Centrale, sul punto, è la questione della corrispondenza tra la dinamica dell'esecuzione dell'omicidio raccontata da IN ZZ e IO RU con le acquisizioni autoptiche e con lo stato dei luoghi corrispondente alla scena criminis, che ha trovato puntuale e congrua risoluzione da parte della Corte di secondo grado in esito agli approfondimento peritali compiuti dal dott. Giuseppe Ragazzi e al suo esame dibattimentale. Tali momenti istruttori, infatti, hanno consentito di superare la ricostruzione delle modalità dell'agguato mortale operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero, il medico legale dott. Francesco Coco. Quanto, in particolare, alla dinamica dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco e delle lesioni da arma da taglio su cui ha riferito RU, la Corte di assise di appello si è fatta certamente carico delle osservazioni contenute nella consulenza del dott. Coco, peraltro puntualmente illustrate nel corpo della motivazione, giungendo a condividere, con diffusa e convincente motivazione, le conclusioni illustrate dal dott. Ragazzi in relazione al fatto che le lesioni al fianco della vittima rilevate in sede autoptica non fossero lesioni da arma da sparo, ma da arma da taglio, proprio come indicato da collaboratori;
in relazione alle caratteristiche delle lesioni da arma da sparo, rispetto alle quali era possibile individuare, a partire da una documentazione fotografica in grado di smentire la ricostruzione operata dal medico legale, il foro d'entrata e quello d'uscita dei colpi, i quali erano stati esplosi, secondo il racconto del collaboratore, dal soggetto che si trovava seduto sul sedile anteriore destro e che avevano attinto la vittima, seduta al posto di guida;
nonché in relazione al rinvenimento di sangue e di materia cerebrale nel luogo di ritrovamento del cadavere, rispetto al quale il perito ha parimenti offerto una spiegazione più che adeguata, diffusamente riportata alle pagine da 57 a 61 della sentenza impugnata. Una spiegazione che ha, dunque, consentito alla Corte di secondo grado di superare pienamente le considerazioni del consulente del Pubblico ministero. Ciò che consente di ritenere aspecifiche le censure svolte con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MB, fondate sull'asserito contrasto tra il racconto di RU e la dinamica omicidiaria ricostruita dalla relazione del dott. Francesco Coco. Rispetto a tale ricostruzione non può certamente ammettersi, in sede di legittimità, uno scrutinio volto a verificare l'esattezza scientifica dell'analisi compiuta dal perito, non potendo il relativo controllo estendersi ai suoi contenuti sul piano tecnico, ma dovendo esso essere circoscritto alla correttezza, sul piano metodologico, dell'accesso al sapere tecnico-scientifico da parte del giudice di 8 merito e, in definitiva, della logicità e razionalità della spiegazione offerta, dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni del suo dissenso rispetto a taluna delle tesi prospettate dai consulenti e della scelta compiuta. Ciò che, nel caso in esame, è stato fatto dalla Corte territoriale, attraverso un'ampia disamina del contributo prestato dai tecnici e, in particolare, del perito, dott. Ragazzi. Generiche, in proposito, si palesano le censure difensive svolte con il primo motivo dei ricorsi dei due imputati in relazione alle asserite aporie metodologiche dell'analisi del dott. Ragazzi, che certo non possono essere fondate sulla natura prettamente documentale dell'indagine, né sul tempo trascorso dall'evento, né tantomeno su un presunto e indimostrato condizionamento che il racconto di RU avrebbe prodotto sull'accertamento peritale. Né possono in alcun modo condividersi le osservazioni difensive in ordine alla asserita incompatibilità del racconto dei collaboratori con quanto riferito dai testi IA IT e LL CO, moglie di ARi. In proposito, la sentenza di appello ha, infatti, evidenziato che secondo RU la condotta non era iniziata nel tardo pomeriggio, avendo egli, invece, collocato nel pomeriggio soltanto la telefonata fatta a ARi per spostare MB e avendo, per converso, precisato che il convoglio costituito dalle due auto si era mosso di sera;
sicché le doglianze articolate sul punto in sede di ricorso hanno un tenore essenzialmente rivalutativo rispetto alla congrua e logica lettura del materiale probatorio compiuta in sentenza, come tale inammissibile. Dunque, il ribaltamento della ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte di assise assolve pienamente all'onere di motivazione rafforzata richiesto dalla consolidata giurisprudenza, non essendosi il giudice di appello limitato a un semplice diverso apprezzamento delle medesime risultanze probatorie, ma avendo lo stesso utilizzato elementi di giudizio ulteriori (come la perizia del dott. Ragazzi) in grado di accreditare una ricostruzione dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio originato dalla pronuncia assolutoria di primo grado, sottoposta a rigorosa e penetrante analisi critica e alla puntuale esposizione delle ragioni della sua ritenuta incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma alla stregua di un analitico ragionamento probatorio. Ciò che, pertanto, conduce a ritenere inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE, con cui erano stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ribaltamento del giudizio assolutorio e al conseguente vulnus al canone del ragionevole dubbio. 3. Parimenti inammissibili sono le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MB e relative al movente dell'omicidio, individuato nell'esigenza di «evitare di creare fratture assai più pericolose all'interno del clan». Invero, l'opposta tesi sostenuta dalla difesa si fonda sul 9 carattere asseritamente ottimale dei rapporti tra lo stesso MB e ARi, che la sentenza non ha affatto negato, pur giungendo tuttavia a ritenere, in maniera niente affatto illogica, che l'equilibrio all'interno del gruppo criminale, in particolare nei rapporti tra NO e lo stesso MB, avesse alla fine prevalso sulla considerazione delle relazioni personali tra taluno dei suoi componenti. Una ricostruzione rispetto alla quale il ricorso assume connotati prettamente confutativi, che non superano il vaglio di ammissibilità da parte di questo Collegio. 4. Le considerazioni che precedono rendono, altresì, inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato, il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE, con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 (ora assorbita nell'art. 416-bis.1 cod. pen.). Conduce a tale conclusione la ricostruzione delle dinamiche interne al gruppo criminale prima ricordata, essendo stato l'omicidio deliberato, su mandato dei vertici del sodalizio mafioso, per ragioni connesse al mantenimento all'interno del clan degli equilibri criminali tra i suoi componenti. Una ricostruzione con la quale il presente motivo omette, sostanzialmente, di confrontarsi in alcun modo. 5. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, infatti, ha esaustivamente motivato sulle ragioni che hanno orientato il relativo momento valutativo, attraverso un niente affatto illogico apprezzamento dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, attraverso la valorizzazione delle gravissime modalità della condotta, dell'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e, non ultima, della personalità degli imputati, i quali annoverano precedenti penali gravissimi, anche specifici, essendo stati entrambi condannati, in via definitiva, anche per omicidio, oltre che per associazione mafiosa e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 110 10 6.1. Quanto al regolamento delle spese del grado sostenute dalle parti civili RI ARi e AU ARi, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente anche rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti. Dette spese sono da liquidarsi nella misura di 4.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. Quanto, poi, alle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (LL CO, ET ARi, IA ARi, IZ ARi, GI ARi e IS ARi), le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste a carico dell'imputato soccombente nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ARi RI e ARi AU, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, CO LL, ARi ET, ARi IA, ARi IZ, ARi GI e ARi IS nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Vito Antonio Brunetto, il quale, nell'interesse delle parti civili, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle precedenti statuizioni, comprese quelle civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di assise di Siracusa in data 12/01/2021, AE NE e IO MB furono assolti dall'accusa di avere, in concorso con IO RU e su mandato di RA NO, cagionato la morte di AN AR i /e Penale Sent. Sez. 1 Num. 30369 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 in data 30/04/2002, colpendolo dapprima con una coltellata nel fianco sferrata da NE e, successivamente, con due colpi di arma da fuoco al tronco e alla testa esplosi da MB, agendo con le aggravanti della crudeltà verso la vittima e della premeditazione, nonché al fine di agevolare l'attività del clan mafioso NA. 1.1. Secondo quanto, infatti, emerso nel corso del dibattimento di primo grado, i collaboratori di giustizia IO RU e IN ZZ avevano riferito che ARi era stato ucciso, su richiesta di RA NO, esponente di spicco del clan NA di cui tutti i protagonisti della vicenda facevano parte, in occasione di un agguato realizzato nella zona balneare di Costa Saracena, nel corso del quale egli era stato attinto da due colpi di pistola, uno al capo e l'altro al fianco, esplosi da MB e da una coltellata al tronco sferrata da NE. Tale racconto, benché corrispondente a quanto accertato durante il sopralluogo, in occasione del quale era stata rinvenuta una Audi A4, bruciata, di proprietà della moglie della vittima, accanto alla quale vi era il cadavere di ARi, quasi interamente carbonizzato, e alle testimonianze del socio della vittima, IA IT, e della moglie di ARi, LL CO, presentava alcune incoerenze rispetto agli accertamenti svolti dal consulente tecnico del Pubblico ministero, tali da non consentire di superare il vaglio critico del ragionevole dubbio. In particolare, secondo quanto riferito dal medico legale, dott. Francesco Coco, doveva ritenersi «poco probabile» che il proiettile diretto alla nuca fosse entrato, così come riferito dai collaboratori, da destra e fosse uscito a sinistra del capo, essendo più probabile che esso avesse perforato la nuca da sinistra e percorso una traiettoria dal basso verso l'alto e dal davanti verso l'indietro, fuoriuscendo dalla parte posteriore destra del cranio. Inoltre, sempre secondo il medico legale, in relazione alla ferita rinvenuta nel fegato della vittima, non sarebbe possibile, anche per lo stato di carbonizzazione della salma, ricondurla a una lesione da arma da taglio, essendo più probabile che essa fosse la conseguenza di un colpo di arma da fuoco. Infine, l'importante versamento di sangue e di materia cerebrale fuoriuscito dal cranio della vittima e riscontrato sul luogo del delitto rendeva poco probabile l'ipotesi di una sua uccisione in un luogo diverso da quello di rinvenimento del cadavere. 2. A seguito di impugnazione del Pubblico ministero, con sentenza in data 6/07/2022, la Corte di assise di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto i due imputati responsabili dei reati ad essi ascritti e, per l'effetto, esclusa per entrambi la sola aggravante dell'avere agito con crudeltà, li ha condannati alla pena dell'ergastolo. 2.1. A tale conclusione, la Corte territoriale è giunta attraverso l'espletamento di una perizia, affidata al dott. Ragazzi, in esito alla quale è stato accertato che AN ARi era stato attinto da due colpi d'arma bianca (coltello) e da due '\ colpi d'arma da fuoco a canna corta. I primi due, inferti all'emitorace destro, con 2 lesione trapassante del diaframma e del fegato e all'emitorace sinistro, con lesione trapassante del diaframma e del cuore, avrebbero ex se condotto, con certezza, alla morte della vittima, ancorché non immediatamente: con ciò confermandosi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo i quali ARi, dopo essere stato colpito da due coltellate, aveva tentato di reagire. Il colpo d'arma da fuoco al capo, invece, era stato esploso in regione temporo-parietale destra ed era uscito in regione sotto-orbitale sinistra;
mentre la traiettoria di un secondo colpo d'arma da fuoco a canna corta, la cui presenza era dimostrata dal referto radiologico, non era determinabile, in assenza totale di riferimenti descrittivi e iconografici forniti dal consulente tecnico. Dunque, la ricostruzione complessiva delle lesioni operata dal perito è stata ritenuta perfettamente compatibile con le dichiarazioni dei collaboranti, secondo cui ARi era stato accoltellato, da un soggetto destrimane, con due colpi all'emitorace destro e sinistro con lesioni trapassanti del fegato e del cuore, non immediatamente mortali, venendo successivamente attinto «con certezza matematica» da un colpo d'arma da fuoco al capo e, «con alta probabilità prossima alla certezza», da un altro colpo all'emitorace di destra con uscita posteriore, mentre la vittima si girava con movimento destrorso, offrendo all'aggressore l'emilato destro del corpo. La circostanza che non fossero state riscontrate «codette» è stata spiegata con il fatto che esse sono segni caratteristici presenti sulla cute a seguito di lesioni inflitte con armi da solo taglio e non con strumenti da punta e da taglio quale quello utilizzato per l'omicidio in questione (un coltello di tipo subacqueo) e che la cute del cadavere di ARi era carbonizzata, di tal che nessuna codetta o incisura avrebbe potuto essere rinvenuta sulla cute. Perfettamente compatibile con la dinamica descritta dai collaboratori è stato, poi, ritenuto il rinvenimento di sangue e di materia cerebrale nel luogo di ritrovamento del cadavere, mentre decisiva rilevanza è stata attribuita, ai fini del giudizio sull'attendibilità di RU, al rinvenimento dell'auto della moglie di ARi con il sedile del lato passeggero reclinato. Una circostanza, questa, che, all'epoca dei fatti, non era stata riportata dalle fonti giornalistiche e che, quindi, RU non avrebbe potuto conoscere;
ma che, tuttavia, era perfettamente coerente con il suo racconto, secondo cui ARi era stato, dopo l'omicidio, spostato sul sedile del lato passeggero, appositamente reclinato per evitare il ribaltamento o lo spostamento del cadavere, per essere trasportato, con l'autovettura, in un luogo distante qualche chilometro da quello dell'omicidio. Coerente con tale ricostruzione è stata ritenuta anche la circostanza, riferita da RU, dello spostamento del cadavere dall'auto (ma comunque in prossimità della stessa) prima di dare fuoco alla vettura, per una sorta di forma di "rispetto" nei confronti di colui che era stato un sodale e amico degli autori dell'omicidio. 3 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione AE NE per mezzo del difensore di fiducia, avv. IA Lucia D'Anna, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle discordanze rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché tra il loro racconto e altri elementi probatori acquisiti al processo, tra i quali, in particolare, i risultati delle perizie medico-legali sul corpo dell'ucciso. La condanna di NE si fonderebbe su una adesione del tutto acritica alle dichiarazioni dei collaboratori ZZ e RU, rispetto alle quali nessuna preliminare valutazione di attendibilità intrinseca sarebbe stata compiuta, né sarebbero state vagliate le insanabili discrasie tra le loro propalazioni e le acquisizioni processuali, sicché le stesse rimarrebbero prive di riscontri obiettivi. In particolare, il narrato dei collaboratori sarebbe smentito sia dalla consulenza tecnica, sia dalle dichiarazioni della moglie di ARi, LL CO, e del socio, IA IT. Secondo la testimonianza della donna, ARi avrebbe trascorso l'intero pomeriggio, fino a tardi, con IT e, rientrato a casa successivamente, avrebbe accompagnato la moglie per negozi, fino alla chiusura degli stessi. RU, invece, avrebbe riferito che ARi, nel pomeriggio, li aveva raggiunti in campagna, dove avevano atteso che facesse buio. Né le dichiarazioni di RU potrebbero essere riscontrate da ZZ, considerato il difetto di autonomia tra le chiamate in esame. Quanto alle conclusioni del perito, dott. Ragazzi, egli sarebbe stato condizionato dalla conoscenza delle dichiarazioni di RU, utilizzando scadenti e usurate fotografie risalenti a un ventennio prima, diversamente dal dott. Coco, consulente tecnico del Pubblico ministero, che aveva eseguito il sopralluogo al momento del ritrovamento del cadavere ed eseguito l'autopsia. Invero, gli elementi raccolti nell'ambito del procedimento sarebbero unilateralmente favorevoli all'imputato e dimostrerebbero la fallacia della perizia, venendo però obliterati dalla sentenza di appello, benché ictu ()culi rilevanti. Gli insanabili contrasti tra le dichiarazioni dei collaboranti e l'inesistenza di riscontri esterni ad esse, non troverebbero alcuna logica risposta da parte della Corte di secondo grado, che avrebbe omesso di valutarli, risultando manifestamente illogica e contrastante con le massime d'esperienza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per l'omicidio, con ribaltamento del giudizio assolutorio e violazione del canone del ragionevole dubbio. 4 motivazione sarebbe connotata dai caratteri della probabilità e della mera verosimiglianza, mai della certezza, che costituisce la regola di giudizio su cui verificare la sussistenza della prova logica di responsabilità dell'imputato rispetto a un determinato fatto. Una circostanza, questa, che imporrebbe una pronuncia assolutoria quando si possa insinuare finanche il dubbio che vi siano ricostruzioni alternative della vicenda, ulteriori elementi di sospetto, circostanze non verificate che minano, alla base, la certezza di una colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La motivazione aderirebbe al criterio dell'ipotesi maggiormente plausibile, come capace di fornire una spiegazione quanto più ragionevole possibile rispetto al compendio probatorio. In particolare, sarebbe mancata una valutazione oculata degli elementi di prova raccolti, fondandosi la motivazione della sentenza impugnata su dichiarazioni de relato, argomenti pretesamente logici, mere congetture e deduzioni personali. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa. Nella vicenda per cui è processo, la condotta illecita non sarebbe stata realizzata per garantire o agevolare il gruppo criminale, né il Giudice avrebbe dato conto degli elementi di fatto idonei a configurare il metodo mafioso ovvero la volontà di agevolare il sodalizio di cui gli imputati avrebbero fatto parte. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché ancorato a mere clausole di stile e prive di riferimenti individualizzanti all'odierno imputato, senza alcun riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche IO MB per mezzo del difensore di fiducia, avv. IA Lucia D'Anna, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità del racconto di IO RU con la dinamica omicidiaria ricostruita dalla relazione del dott. Francesco Coco, consulente tecnico dell'Accusa, la cui correttezza deriverebbe dal fatto di essere intervenuto nell'immediatezza dei fatti, di avere effettuato personalmente l'esame autoptico e di non essere stato condizionato dalle dichiarazioni di RU, rese anni dopo. Quanto alle conclusioni rese dal perito, dott. Ragazzi, previa 5 rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad opera della Corte di assise di appello, frutto di ricostruzione compiuta sulla scorta di soli dati documentali, oltre venti anni dopo l'evento omicidiario, verosimilmente condizionata dal narrato del collaboratore RU, la sentenza impugnata, nel ritenerle «del tutto condivisibili», non fornirebbe alcuna plausibile motivazione al riguardo. Pertanto, la motivazione sarebbe mancante in quanto le argomentazioni svolte in sentenza sarebbero prive di completezza;
e sarebbe anche contraddittoria, essendovi contrasto tra la stessa e gli atti del processo e con la tesi difensiva, altrettanto plausibile di quella accolta dalla Corte di assise di appello. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al movente, individuato nell'esigenza di «evitare di creare fratture assai più pericolose all'interno del clan» e ritenuto «congruo» dalla sentenza (v. pag. 68). In realtà, i rapporti tra IO MB e la vittima sarebbero stati «ottimali», sicché la Corte territoriale non avrebbe spiegato il motivo per cui l'imputato avrebbe dovuto aderire alla richiesta di NO di sacrificare il suo amico, ARi. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta «convergenza del molteplice», da escludersi in quanto il collaboratore ZZ avrebbe reso dichiarazioni de relato, essendo la sua fonte IO RU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. La possibilità di individuare, nell'ambito delle rispettive censure, talune questioni sostanzialmente comuni o in ogni caso afferenti ai medesimi nuclei tematici, suggerisce, in relazione a essi, una trattazione unitaria o comunque sinottica. 2. Un primo ordine di argomentazioni difensive attiene alla critica del ragionamento probatorio svolto dalla sentenza di appello, la quale si è avvalsa, essenzialmente, del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ZZ e RU, e degli elementi di riscontro costituiti, tra l'altro, dalle risultanze della perizia effettuata dal dott. Ragazzi e dalla sua deposizione nel corso dell'udienza davanti alla Corte di secondo grado. Nel dettaglio, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori a sostenere il giudizio di responsabilità a o 6 carico dell'imputato. E ciò in quanto nessuna preliminare valutazione di attendibilità intrinseca del loro racconto sarebbe stata compiuta e in quanto esse sarebbero rimaste prive di riscontri estrinseci, non potendo riscontrarsi a vicenda in ragione della mancanza di autonomia genetica delle chiamate;
un aspetto, quest'ultimo, oggetto anche delle doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso 5 RuelU_ r o proposto da MB, secondo cui, le dichiarazioni di ZZ avrebbe resa dichiarazioni de relato, essendo la sua fonte IO RU, sicché non ricorrerebbe alcuna «convergenza del molteplice». E anzi, il racconto dei due dichiaranti sarebbe in insanabile contrasto con alcune acquisizioni processuali (costituite dalla consulenza tecnica, nonché dalle dichiarazioni della moglie di ARi, LL CO, e del socio, IA IT). Mentre le conclusioni del perito, dott. Ragazzi, sarebbero state condizionate dalla conoscenza delle dichiarazioni di RU e sarebbero viziate, sul piano metodologico, dal ricorso a fotografie «scadenti e usurate». 2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive sono generiche, aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate. Entrambe le sentenze di merito, infatti, hanno puntualmente vagliato la credibilità soggettiva dei due collaboratori, rilevando, quanto a RU, come egli si fosse autoaccusato del delitto ed avesse raccontato le dinamiche criminali interne al gruppo da cui l'omicidio era scaturito, con una dovizia di dettagli giustificata dalla sua militanza nel sodalizio;
e, quanto a ZZ, che la sua conoscenza delle dinamiche interne al gruppo criminale era parimenti spiegabile con la sua appartenenza al clan NA e con la sua pregressa conoscenza con NE, del quale aveva raccolto le confidenze sull'omicidio. Del pari, il profilo della coerenza e logicità intrinseca dei rispettivi contributi dichiarativi è stato oggetto di un vaglio scrupoloso. E del resto entrambi i profili in esame sono stati oggetto di doglianze soltanto genericamente articolate, come tali inidonee a scalfire la valutazione compiuta, su tali punti, nei primi due gradi di giudizio. Quanto, poi, alla mancanza di autonomia genetica che impedirebbe di configurare, nella specie, la cd. convergenza del molteplice, è appena il caso di osservare che mentre IO RU aveva riferito dell'omicidio sulla base della sua diretta partecipazione all'evento, ZZ aveva riportato quanto direttamente appreso da un altro protagonista diretto dell'agguato, ovvero da AE NE (v. pag. 69 della sentenza impugnata). Ciò che, dunque, smentisce la tesi difensiva secondo cui i due collaboratori deriverebbero la loro conoscenza dell'accaduto da un'unica fonte dichiarativa. E anzi, la convergenza dei loro racconti è stata ritenuta tanto più significativa in rapporto al fatto che le dichiarazioni dei due collaboratori erano state rese a distanza di anni, senza che RU potesse essere a conoscenza di quanto riferito, molto tempo prima, da ZZ (il cui racconto era stato all'epoca 7 archiviato per mancanza di riscontri, emersi solo successivamente con l'avvio della collaborazione da parte dell'altro dichiarante). 2.2. Analogamente, del tutto vaghe sono le considerazioni difensive volte a porre in luce asserite incompatibilità logico-fattuali del racconto dei due collaboratori con talune emergenze istruttorie. Centrale, sul punto, è la questione della corrispondenza tra la dinamica dell'esecuzione dell'omicidio raccontata da IN ZZ e IO RU con le acquisizioni autoptiche e con lo stato dei luoghi corrispondente alla scena criminis, che ha trovato puntuale e congrua risoluzione da parte della Corte di secondo grado in esito agli approfondimento peritali compiuti dal dott. Giuseppe Ragazzi e al suo esame dibattimentale. Tali momenti istruttori, infatti, hanno consentito di superare la ricostruzione delle modalità dell'agguato mortale operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero, il medico legale dott. Francesco Coco. Quanto, in particolare, alla dinamica dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco e delle lesioni da arma da taglio su cui ha riferito RU, la Corte di assise di appello si è fatta certamente carico delle osservazioni contenute nella consulenza del dott. Coco, peraltro puntualmente illustrate nel corpo della motivazione, giungendo a condividere, con diffusa e convincente motivazione, le conclusioni illustrate dal dott. Ragazzi in relazione al fatto che le lesioni al fianco della vittima rilevate in sede autoptica non fossero lesioni da arma da sparo, ma da arma da taglio, proprio come indicato da collaboratori;
in relazione alle caratteristiche delle lesioni da arma da sparo, rispetto alle quali era possibile individuare, a partire da una documentazione fotografica in grado di smentire la ricostruzione operata dal medico legale, il foro d'entrata e quello d'uscita dei colpi, i quali erano stati esplosi, secondo il racconto del collaboratore, dal soggetto che si trovava seduto sul sedile anteriore destro e che avevano attinto la vittima, seduta al posto di guida;
nonché in relazione al rinvenimento di sangue e di materia cerebrale nel luogo di ritrovamento del cadavere, rispetto al quale il perito ha parimenti offerto una spiegazione più che adeguata, diffusamente riportata alle pagine da 57 a 61 della sentenza impugnata. Una spiegazione che ha, dunque, consentito alla Corte di secondo grado di superare pienamente le considerazioni del consulente del Pubblico ministero. Ciò che consente di ritenere aspecifiche le censure svolte con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MB, fondate sull'asserito contrasto tra il racconto di RU e la dinamica omicidiaria ricostruita dalla relazione del dott. Francesco Coco. Rispetto a tale ricostruzione non può certamente ammettersi, in sede di legittimità, uno scrutinio volto a verificare l'esattezza scientifica dell'analisi compiuta dal perito, non potendo il relativo controllo estendersi ai suoi contenuti sul piano tecnico, ma dovendo esso essere circoscritto alla correttezza, sul piano metodologico, dell'accesso al sapere tecnico-scientifico da parte del giudice di 8 merito e, in definitiva, della logicità e razionalità della spiegazione offerta, dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni del suo dissenso rispetto a taluna delle tesi prospettate dai consulenti e della scelta compiuta. Ciò che, nel caso in esame, è stato fatto dalla Corte territoriale, attraverso un'ampia disamina del contributo prestato dai tecnici e, in particolare, del perito, dott. Ragazzi. Generiche, in proposito, si palesano le censure difensive svolte con il primo motivo dei ricorsi dei due imputati in relazione alle asserite aporie metodologiche dell'analisi del dott. Ragazzi, che certo non possono essere fondate sulla natura prettamente documentale dell'indagine, né sul tempo trascorso dall'evento, né tantomeno su un presunto e indimostrato condizionamento che il racconto di RU avrebbe prodotto sull'accertamento peritale. Né possono in alcun modo condividersi le osservazioni difensive in ordine alla asserita incompatibilità del racconto dei collaboratori con quanto riferito dai testi IA IT e LL CO, moglie di ARi. In proposito, la sentenza di appello ha, infatti, evidenziato che secondo RU la condotta non era iniziata nel tardo pomeriggio, avendo egli, invece, collocato nel pomeriggio soltanto la telefonata fatta a ARi per spostare MB e avendo, per converso, precisato che il convoglio costituito dalle due auto si era mosso di sera;
sicché le doglianze articolate sul punto in sede di ricorso hanno un tenore essenzialmente rivalutativo rispetto alla congrua e logica lettura del materiale probatorio compiuta in sentenza, come tale inammissibile. Dunque, il ribaltamento della ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte di assise assolve pienamente all'onere di motivazione rafforzata richiesto dalla consolidata giurisprudenza, non essendosi il giudice di appello limitato a un semplice diverso apprezzamento delle medesime risultanze probatorie, ma avendo lo stesso utilizzato elementi di giudizio ulteriori (come la perizia del dott. Ragazzi) in grado di accreditare una ricostruzione dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio originato dalla pronuncia assolutoria di primo grado, sottoposta a rigorosa e penetrante analisi critica e alla puntuale esposizione delle ragioni della sua ritenuta incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma alla stregua di un analitico ragionamento probatorio. Ciò che, pertanto, conduce a ritenere inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE, con cui erano stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ribaltamento del giudizio assolutorio e al conseguente vulnus al canone del ragionevole dubbio. 3. Parimenti inammissibili sono le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MB e relative al movente dell'omicidio, individuato nell'esigenza di «evitare di creare fratture assai più pericolose all'interno del clan». Invero, l'opposta tesi sostenuta dalla difesa si fonda sul 9 carattere asseritamente ottimale dei rapporti tra lo stesso MB e ARi, che la sentenza non ha affatto negato, pur giungendo tuttavia a ritenere, in maniera niente affatto illogica, che l'equilibrio all'interno del gruppo criminale, in particolare nei rapporti tra NO e lo stesso MB, avesse alla fine prevalso sulla considerazione delle relazioni personali tra taluno dei suoi componenti. Una ricostruzione rispetto alla quale il ricorso assume connotati prettamente confutativi, che non superano il vaglio di ammissibilità da parte di questo Collegio. 4. Le considerazioni che precedono rendono, altresì, inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato, il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE, con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 (ora assorbita nell'art. 416-bis.1 cod. pen.). Conduce a tale conclusione la ricostruzione delle dinamiche interne al gruppo criminale prima ricordata, essendo stato l'omicidio deliberato, su mandato dei vertici del sodalizio mafioso, per ragioni connesse al mantenimento all'interno del clan degli equilibri criminali tra i suoi componenti. Una ricostruzione con la quale il presente motivo omette, sostanzialmente, di confrontarsi in alcun modo. 5. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di NE in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, infatti, ha esaustivamente motivato sulle ragioni che hanno orientato il relativo momento valutativo, attraverso un niente affatto illogico apprezzamento dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, attraverso la valorizzazione delle gravissime modalità della condotta, dell'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e, non ultima, della personalità degli imputati, i quali annoverano precedenti penali gravissimi, anche specifici, essendo stati entrambi condannati, in via definitiva, anche per omicidio, oltre che per associazione mafiosa e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 110 10 6.1. Quanto al regolamento delle spese del grado sostenute dalle parti civili RI ARi e AU ARi, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente anche rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti. Dette spese sono da liquidarsi nella misura di 4.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. Quanto, poi, alle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (LL CO, ET ARi, IA ARi, IZ ARi, GI ARi e IS ARi), le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste a carico dell'imputato soccombente nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ARi RI e ARi AU, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, CO LL, ARi ET, ARi IA, ARi IZ, ARi GI e ARi IS nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore