CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 8401 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RA RI per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 14.10.2014 sino al 06.06.2015 e dal 12.9.2018 al 7.10.2020 per un totale di 965 giorni in riferimento alla contestazione del reato previsto dall'art.416-bis, commi da primo a sesto, cod.pen. per avere partecipato alla cosca CC TO operante a San Ferdinando, con il ruolo di "picciotto di giornata". Quanto al merito, dopo la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado e la riforma intervenuta in appello in ordine al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 7.10.2020, aveva annullato senza rinvio la pronuncia per non avere l'istante commesso il fatto. 2. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza ex art.314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta del ricorrente fosse sintomatica di "vicinanza" e/o "contiguità ideale". 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RA RI, tramite il proprio difensore, articolando un motivo di impugnazione. Con detto motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 314 e ss. cod.proc.pen. nonché agli artt. 416 bis e 512 bis cod.pen. Si censura l'ordinanza impugnata per l'omessa considerazione della sussistenza di uno specifico rapporto causale tra la condotta gravemente colposa asseritamente posta in essere dall'istante e la detenzione. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'istante ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato 2 causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Rv. 283411; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Rv. 263197; Sez. 4, 3/6/2010, n.34656, Rv. 248074). Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Rv. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Ne deriva, in diretta conseguenza di *tale principio, quello 'ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, 14/12/2017, n.3895, RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039), 3 imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento. 3. Ebbene, venendo al caso che occupa, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta riparatoria azionata dalla difesa, abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in tesi violate, conformandosi, peraltro, all'ermeneusi che della nozione di colpa grave ostativa ha offerto il giudice di legittimità. Ed invero, i giudici di merito, riconoscendo valenza preclusiva all'accoglimento dell'istanza alla vicinanza alla cosca CC TO, si sono uniformati agli insegnamenti della Suprema Corte che ha, da tempo, affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite» (così: Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01, nonché, in precedenza Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237-01 e Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218-011, chiarendo, altresì, che «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio"»,- in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246-01, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859-01 e Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764-01) 3.1. In tal senso la Corte territoriale, valutando il compendio probatorio acquisito, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da sms, non infirmato nella sua valenza dalla sentenza assolutoria, ha evidenziato che il RA era informato delle vicende di interesse della cosca ed era soggetto presente alle interlocuzioni dei soggetti di rilievo del clan. In particolare, lo stesso era di ausilio ai sodali nel sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine ed in un caso aveva partecipato al rinvenimento ed alla distruzione di una microspia collocata nell'auto di tale MA del quale aveva altresì favorito la fuga. ti, inoltre veniva accertata la frequente e stabile presenza del RA accanto a numerosi membri del sodalizio nonché la sua partecipazione ad episodi di 4 rilevanza simbolica, in particolare alla cena del 14 marzo 2014 che aveva sancito la pax mafiosa tra le cosche CC TO e CE AN. Correttamente il comportamento tenuto dal RA é stato considerato, nel giudizio della Corte di merito, come indicativo della sua contiguità al sodalizio e tale da far ipotizzare da parte dell'autorità giudiziaria il suo diretto coinvolgimento nella compagine, pur se successivamente smentito dall'esito del giudizio di merito. Né può assumere rilievo dirimente la circostanza, dedotta da parte ricorrente nella memoria ex art. 611 cod.proc.pen., circa il diverso esito del ricorso per cassazione proposto dal coindagato NO IL avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., deciso da questa Sezione, stante la sicura diversità delle posizioni, dell'ordinanza impugnata e dello stesso ricorso. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 stensore
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 8401 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RA RI per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 14.10.2014 sino al 06.06.2015 e dal 12.9.2018 al 7.10.2020 per un totale di 965 giorni in riferimento alla contestazione del reato previsto dall'art.416-bis, commi da primo a sesto, cod.pen. per avere partecipato alla cosca CC TO operante a San Ferdinando, con il ruolo di "picciotto di giornata". Quanto al merito, dopo la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado e la riforma intervenuta in appello in ordine al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 7.10.2020, aveva annullato senza rinvio la pronuncia per non avere l'istante commesso il fatto. 2. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza ex art.314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta del ricorrente fosse sintomatica di "vicinanza" e/o "contiguità ideale". 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RA RI, tramite il proprio difensore, articolando un motivo di impugnazione. Con detto motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 314 e ss. cod.proc.pen. nonché agli artt. 416 bis e 512 bis cod.pen. Si censura l'ordinanza impugnata per l'omessa considerazione della sussistenza di uno specifico rapporto causale tra la condotta gravemente colposa asseritamente posta in essere dall'istante e la detenzione. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'istante ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato 2 causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Rv. 283411; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Rv. 263197; Sez. 4, 3/6/2010, n.34656, Rv. 248074). Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Rv. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Ne deriva, in diretta conseguenza di *tale principio, quello 'ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, 14/12/2017, n.3895, RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039), 3 imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento. 3. Ebbene, venendo al caso che occupa, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta riparatoria azionata dalla difesa, abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in tesi violate, conformandosi, peraltro, all'ermeneusi che della nozione di colpa grave ostativa ha offerto il giudice di legittimità. Ed invero, i giudici di merito, riconoscendo valenza preclusiva all'accoglimento dell'istanza alla vicinanza alla cosca CC TO, si sono uniformati agli insegnamenti della Suprema Corte che ha, da tempo, affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite» (così: Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01, nonché, in precedenza Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237-01 e Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218-011, chiarendo, altresì, che «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio"»,- in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246-01, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859-01 e Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764-01) 3.1. In tal senso la Corte territoriale, valutando il compendio probatorio acquisito, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da sms, non infirmato nella sua valenza dalla sentenza assolutoria, ha evidenziato che il RA era informato delle vicende di interesse della cosca ed era soggetto presente alle interlocuzioni dei soggetti di rilievo del clan. In particolare, lo stesso era di ausilio ai sodali nel sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine ed in un caso aveva partecipato al rinvenimento ed alla distruzione di una microspia collocata nell'auto di tale MA del quale aveva altresì favorito la fuga. ti, inoltre veniva accertata la frequente e stabile presenza del RA accanto a numerosi membri del sodalizio nonché la sua partecipazione ad episodi di 4 rilevanza simbolica, in particolare alla cena del 14 marzo 2014 che aveva sancito la pax mafiosa tra le cosche CC TO e CE AN. Correttamente il comportamento tenuto dal RA é stato considerato, nel giudizio della Corte di merito, come indicativo della sua contiguità al sodalizio e tale da far ipotizzare da parte dell'autorità giudiziaria il suo diretto coinvolgimento nella compagine, pur se successivamente smentito dall'esito del giudizio di merito. Né può assumere rilievo dirimente la circostanza, dedotta da parte ricorrente nella memoria ex art. 611 cod.proc.pen., circa il diverso esito del ricorso per cassazione proposto dal coindagato NO IL avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., deciso da questa Sezione, stante la sicura diversità delle posizioni, dell'ordinanza impugnata e dello stesso ricorso. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 stensore