Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
046 19 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto axour legatria of montre SEZIONE SECONDA CIVILE testert devas architectonics edific accretament Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRADott. Vincenzo Presidente R.G.N. 3501/99 Cron. 3847 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Rep. 1589 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere BUCCIANTE - Consigliere.- Dott. Ettore Ud.19/01/01 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato VECCHIO diferAall' all'avvocato VITALE F., ohe difende unitamente VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio elettivamente dal Sig. ----It-SOLE 24 ORE CAVALLO GIUSEPPE, DAVEPON EVELINE, 29""MAR, 2001 domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo il IL CANCELLIERE studio dell'avvocato MAGNO P, che 11 difende- difert CANCELLERIA Sunitamente da11''avvocato CONTE AUGUSTO, giusta delega 2001 in atti;
97 controricorrenti - -1- avverso la sentenza n. 382/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. £ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 26 giugno 1989, UI LI conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, i coniugi PP CA e NE ON e ne chiedeva la condanna a rimuovere la canna fumaria, realizzata sul muro perimetrale dell'edificio condominiale in Ceglie Messapico, via Romita n. 17, nonché al risarcimento del danno. R In particolare, assumeva che tale canna fumaria alterava il decoro architettonico dell'edificio condominiale, invadeva con la parte terminale l'area del lastrico solare di esclusiva proprietà di esso LI, pregiudicandone l'uso e la destina- zione, ed era collocata a distanza inferiore a quella legale dall'adiacente edificio di sua proprietà. PP CA e NE ON si costituivano e resistevano alla domanda, deducendo che quella canna fumaria, nient'affatto pregiudizievole del decoro architettonico dell'edificio condominiale e nient'affatto invadente il lastrico solare dello stesso edificio, era stata installata in sostitu- zione di altra, precedente e non funzionante canna fumaria, posta al servizio del proprio appartamen- 3 to, loro venduto dal LI. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 1°/11 dicembre 1995, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda. UI LI interponeva gravame, cui resistevano le controparti. Con sentenza del 15 luglio/11 settembre 1998, la Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza, UI LI ha proposto ricorso in forza di tre motivi. t PP CA e NE ON hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa C.C., 345 applicazione degli artt. 949, 840, 907 insufficiente e contraddittoria \- omessa, c.p.c. motivazione su più punti decisivi della controver- sia, in relazione all'art. 360, I comma, n. 5", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto, difformemente dalle risultanze processua- li, che esso ricorrente non avesse esercitato l'azione negatoria servitutis in ordine ai pregiu- dizi subiti dalla sua proprietà a causa della canna fumaria di controparte, collocata sul muro perime- trale dell'edificio condominiale, in adiacenza al 4 lastrico solare di sua esclusiva proprietà e a distanza inferiore a quella legale dall'attiguo edificio di sua proprietà. Non può condividersi, quindi, precisa il ricorren- te, l'affermazione contenuta nella sentenza impu- gnata, secondo cui la canna fumaria in questione non pregiudica la possibilità di sopraelevazione ovvero di aprire vedute o affacci "proprio perché non costituisce oggetto di servitù attiva a favore dei convenuti". La Corte di merito, assume poi il ricorrente, non ha considerato che la canna fumaria pregiudicava il suo diritto di veduta, violando peraltro l'art. 907 c.c.. Con il secondo motivo, rubricato *violazione e falsa applicazione dell'art. 890 c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omessa ed illogica motivazione su più punti decisi- vi della controversia in relazione all'art. 360, I 5 c.p.c.", il ricorrente si duole che la comma, n. Corte di merito abbia ritenuto non pericolosa e nociva la canna fumaria in questione, facendo ricorso alle norme di comune esperienza e, peral- tro, non considerando che tale canna, al servizio di un camino e a soli 30 centimetri di distanza F dalla proprietà di esso ricorrente, provocava immissioni moleste ed era già andata in fiamme nel corso del giudizio, come documentato dal verbale dei Vigili del Fuoco, prodotto in sede di gravame. Sottolinea, altresì, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per aver escluso la nocività della canna fumaria in ragione della preesistenza di altra canna fumaria. Con il terzo motivo, rubricato "violazione £ - omessa, insufficiente dell'art. 1120 e 1102 c.c. motivazione su altro punto e contraddittoria controversia", il ricorrente si decisivo della duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la canna fumaria in questione non fosse pregiudizievo- architettonico dell'edificio, in le del decoro delle conclusioni cui era pervenuto difformità invece il consulente tecnico d'ufficio. La Corte di merito, precisa il ricorrente, avrebbe dovuto motivare il suo dissenso dalle conclusioni, cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, e, in particolare, avrebbe dovuto valutare se le dimensioni della canna fumaria erano tali da costituire lesione del decoro architettonico dell'edificio. Dei motivi esposti è meritevole di accoglimento soltanto il secondo. Ed invero, con riguardo al primo motivo, va osser- vato che l'esame degli atti di causa, consentito dalla particolare natura delle questioni poste, evidenzia che la Corte di merito ha correttamente disconosciuto che il ricorrente avesse esercitato nella specie l'azione negatoria servitutis, per l'appunto non espressamente enunciata nell'atto e, peraltro, esclusaintroduttivo di lite dall'essere stata collocata la canna fumaria de qua t non già sul lastrico solare di proprietà esclusiva del ricorrente, come inizialmente assunto nell'atto introduttivo di lite, bensì, secondo il conforme accertamento tecnico d'ufficio, in aderenza al muro perimetrale dell'edificio condominiale, con innal- zamento a quota di m. 2,30 da quel lastrico solare e a distanza di cm. 30 dall'edificio attiguo di proprietà del ricorrente. Non si poneva, quindi, un problema di accertamento negativo di diritti vantati da altri sulle cose del ricorrente, proprio dell'actio negatoria servitu- tis, ma, come rilevato dalla Corte di merito, un problema di distanze rispettare, se prescritte, di tollerabilità delle eventuali immissioni, di alterazione, ° meno, del decoro architettonico e quindi di danni..". Tali erano, appunto, i temi affrontati dal giudice di primo grado, in conformità degli allora assunti profili di illiceità della canna fumaria in que- stione, all'esito del disposto accertamento tecnico d'ufficio, profili -questi- cui era peraltro estraneo quello connesso all'esercizio del diritto di veduta, prospettato dal ricorrente soltanto in sede di gravame e, quindi, viziato da inammissibi- lità, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, traducendosi nella proposizione di domanda nuova, non consentita ex art. 345 c.p.c.. Con riguardo al secondo motivo, va invece osservato che la Corte di merito non ha dato adeguato conto del perché abbia escluso la pericolosità della canna fumaria in questione. In effetti, dopo aver ricondotto il caso di specie ed aver rilevato la nell'ambito dell'art. 890 c.c. disposizioni regolamentari sulle mancanza di distanze da osservare (e su tali punti non v'è censura), la Corte di merito ha disconosciuto la pericolosità della canna fumaria, segnatamente argomentando che "vi è la prova che la canna fumaria sufficientemente larga (40x40 e quindi con buon tiraggio) s'innalza fino a m.2,30 al di sopra s del lastricato solare del LI e quindi assicura una buona dispersione dei fumi nell'atmosfera, sulla base di nozioni tecniche di comune esperien- za. La presunzione di pericolosità è quindi supera- ta, mentre spetta a chi allega di aver subito un danno provarne l'esistenza. Per quanto riguarda il presunto incendio della canna fumaria, si rileva da una parte che il fatto non è provato e dall'altra sono chiare le conseguenze che ne vorrebbeche non trarre l'attore." Così operando, però, la Corte di merito, per un verso, in difformità de principio enunciato in materia da questa Corte (v. sent. n. 2808/97, n. 2859/95 e n. 4330/87), ha mostrato di ritenere che tra le nozioni di comune esperienza possano farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica, quali le regole di buon funzionamento delle canne fumarie, e, per altro verso, ha omesso di valutare il verbale dei Vigili del Fuoco, prodotto dal ricorrente con l'atto d'appello, che, per quanto attestante l'avvenuto incendio della canna fumaria in questione, avrebbe potuto determi- nare una decisione diversa da quella resa. Con riguardo al terzo motivo, infine, premesso che l'indagine volta a stabilire se in concreto una q innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico di un edificio è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato (v. sent. n. 6496/95, n. 10513/93 e n. 2313/88), va osservato che la Corte di merito ha dato adeguato e coerente conto del perché la canna fumaria in architettonico questione non alterasse il decoro dell'edificio condominiale. Ed invero, dopo aver sottolineato in risposta alla censura formulata in sede di gravame- che non v'era alcun contrasto tra la valutazione espressa nella sentenza di primo grado e i rilievi espressi dal consulente tecnico d'ufficio, relativi soltanto ad una alterazione del progetto originario dell'edificio e, quindi, non anche assertivi di turbativa del relativo decoro architettonico, la Corte di merito ha specificamente mostrato di condividere le argomentazioni espresse sul punto dal giudice di prima istanza, nella parte in cui evidenziavano che la canna fumaria in questione per collocazione, colore e dimensioni- non alterava l'estetica dell'edificio, raffigurata dall'insieme delle linee e strutture ornamentali, che ne costi- tuivano la nota dominante e ne imprimevano una lo determinata e armonica fisionomia. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respin- ti gli altri (motivi), deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla pericolosità o meno della canna fumaria de 100T 250.000 qua, in relazione al disposto dell'art. 890 c.c.. 60000 Il giudice del rinvio, che și designa in altra TOT. 3/0000 sezione della Corte d'appello di Lecce, provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso il 19 gennaio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil com. st. Il presidente Блажено бавние IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Special 7 SET. 2002 Regist erate 160 ,10 an.- Serie 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA (OQUIO. CASA CENTOSESSANJA/10 2.9 MAR. 2001Roma p. 1 Dirigente Area Servizi IL CANCELLIERE C1крис (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari 11.30 (Dr. M. RACHICHINI) 9 3 1 1 1