CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 8950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8950 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
— ) —2,—) ( (—>) k s ,b --7) )3 2 o 7,77/ SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIB. LIBERTA di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA ER;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI 4ì) -->-7) YY L72, -> 4o4it-o il difensore kA-à- ei Penale Sent. Sez. 2 Num. 8950 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ER GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione PA AN, imputato del reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod.pen., avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pavia che il 26.7.2022 ha respinto il riesame avverso il decreto di sequestro conservativo, emesso dal Tribunale di Pavia, su istanza delle parti civili, con provvedimento in data 7.7.2022. Deduce il ricorrente: • insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza • insussistenza delle esigenze cautelari. Si sostiene che le somme asseritamente ricevute dall'imputato non corrispondono documentalmente a quanto confermato dalle parti offese. • mancanza di proporzionalità della misura • assenza del periculum in mora • violazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Del tutto generica è la doglianza ex art. 415 bis c.p.p., per mancato confronto argomentativo con la decisione del riesame. Gli ulteriori motivi sono all'evidenza destituiti di fondamento giuridico e comunque sono aspecifici. Se è vero che in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato in quanto la "ratio" della preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, è pur vero che tale argomentazione non vale nel caso di specie, essendovi stata citazione diretta dell'imputato da parte del PM e non essendovi stato dunque alcuno scrutinio sulla fondatezza dell'azione penale da parte di un giudice. Ne discende che nel caso di specie non si è verificato alcun effetto preclusivo in ordine alla valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti.. Ciò premesso deve però rilevarsi che il Tribunale, proprio richiamando sinteticamente detti principi, ha valutato e argomentato la sussistenza del fumus con il riferimento ai messaggi intercorsi fra le parti e all'avvenuto esborso di denaro, argomenti rispetto ai quali il ricorrente non si è confrontato. Così, come con riguardo al periculum, il Tribunale ha correttamente rilevato che ai fini indicati «è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del 1 debitore» (Cass. Sez. U. n. 51660 del 25/9/2014, Zambito, rv. 261118), presupposto di cui è stato dato conto, senza che nel ricorso siano state formulate specifiche censure Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2023 Il Consigliere estensore AN ER - \ Il Presid t eigt Giovanni\DÌbtALLEVI
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI 4ì) -->-7) YY L72, -> 4o4it-o il difensore kA-à- ei Penale Sent. Sez. 2 Num. 8950 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ER GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione PA AN, imputato del reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod.pen., avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pavia che il 26.7.2022 ha respinto il riesame avverso il decreto di sequestro conservativo, emesso dal Tribunale di Pavia, su istanza delle parti civili, con provvedimento in data 7.7.2022. Deduce il ricorrente: • insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza • insussistenza delle esigenze cautelari. Si sostiene che le somme asseritamente ricevute dall'imputato non corrispondono documentalmente a quanto confermato dalle parti offese. • mancanza di proporzionalità della misura • assenza del periculum in mora • violazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Del tutto generica è la doglianza ex art. 415 bis c.p.p., per mancato confronto argomentativo con la decisione del riesame. Gli ulteriori motivi sono all'evidenza destituiti di fondamento giuridico e comunque sono aspecifici. Se è vero che in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato in quanto la "ratio" della preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, è pur vero che tale argomentazione non vale nel caso di specie, essendovi stata citazione diretta dell'imputato da parte del PM e non essendovi stato dunque alcuno scrutinio sulla fondatezza dell'azione penale da parte di un giudice. Ne discende che nel caso di specie non si è verificato alcun effetto preclusivo in ordine alla valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti.. Ciò premesso deve però rilevarsi che il Tribunale, proprio richiamando sinteticamente detti principi, ha valutato e argomentato la sussistenza del fumus con il riferimento ai messaggi intercorsi fra le parti e all'avvenuto esborso di denaro, argomenti rispetto ai quali il ricorrente non si è confrontato. Così, come con riguardo al periculum, il Tribunale ha correttamente rilevato che ai fini indicati «è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del 1 debitore» (Cass. Sez. U. n. 51660 del 25/9/2014, Zambito, rv. 261118), presupposto di cui è stato dato conto, senza che nel ricorso siano state formulate specifiche censure Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2023 Il Consigliere estensore AN ER - \ Il Presid t eigt Giovanni\DÌbtALLEVI