Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ee 68799 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOMETEL POPOLO JULIANO,25 /030 3 03. LA C TE UPREM E SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05441/00 PresidenteDott. Alfio FINOCCHIARO Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 7646 Dott. RI CICALA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI MARINUCCI Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto dal: N. 68799 persona del Ministro pro Ministero delle Finanze, in tempore e dall'Ufficio del Registro di Brescia, in epersona del Direttore pro tempore, rappresentati difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato ricorrenti
contro
PA RI, erede di PA IE residente a [...] intimato- 3092 avverso la sentenza n. 45/21/99, depositata il 09.03.1999, della Commissione Tributaria Regionale di Milano. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso di liquidazione, notificato in data 19.12.1989, l'Ufficio del Registro di Brescia richiese al Sig. PA RI il pagamento dell'imposta e degli accessori dovuti in conseguenza della revoca delle agevolazioni di cui alla Legge n.408/1949. La revoca venne disposta dall'Ufficio del Registro 1.2 di Brescia a causa della mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori prevista dall'art. 6 del D.L. n. 1150/1967 convertito nella Legge n. 26/1968. Il Sig. PA RI impugnò il suddetto avviso 1.3 di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia, che accolse il ricorso. 2 1.4 La Commissione Tributaria Regionale di Milano, adita in sede di appello dall'Ufficio del Registro di Brescia, ha respinto l'appello rilevando che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria છે stata esercitata ben oltre il termine di tre anni dalla data di (mancata) presentazione della denuncia, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 1150, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 1968. 1.5. L'Amministrazione finanziaria ha proposto il ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata. La parte ricorrente ha presentato memoria.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo l'Amministrazione deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 07 febbraio 1968, n. 26". I Giudici tributari sono all'impugnatapervenuti decisione muovendo, dalla considerazione che, per godere sostanzialmente, delle agevolazioni fiscali di cui al D.L. n. 1150/1967, convertito nella Legge n. 26/1968 (c.d. Legge Tupini), non sarebbe necessario aver presentato la denuncia di ultimazione dei lavori nel termine di un anno previsto dall'art. 6 della medesima legge, essendo sufficiente 3 lu l'elemento sostanziale del rispetto del termine per la costruzione del fabbricato". Con il secondo si rileva la "Violazione e falsa applicazione della legge 29.04.1981 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.". "Il Collegio giudicante ha considerato come termine ultimo per la presentazione della summenzionata dichiarazione il e successive 31.12.1982 fissato dalla L. 1150/67 proroghe".
2.2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.3 Sul primo motivo si osserva. Questa Corte, con giurisprudenza univoca, ha affermato che ་་ la denuncia di cui all'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1150, corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza delle condizioni prescritte per poter fruire in via definitiva delle agevolazioni fiscali concesse in via provvisoria a norma della L. 2 luglio 1949 n. 408, rappresenta per il contribuente non una mera facoltà, ma un obbligo da assolvere nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del D.L. 1150 del 1967 atteso che, malgrado la mancanza di un'espressa qualificazione normativa in questo senso, tale termine deve ritenersi posto a pena di 4 wwwww.P decadenza delle agevolazioni (concesse in via 19.12.1986 n.7734, Cass. provvisoria)" (Cass. 20.04.1994, n. 3772, Cass. 15.11.1993 n. 11239, Cass. 22.09.1999 n. 10253).
2.4 In ordine al secondo motivo, questa Corte ha precisato che "la proroga al 31 dicembre 1985, disposta dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1981 n. 790 (convertito nella L. 23 febbraio 1982, n. 47), del termine per la nell'edilizia fruizione delle agevolazioni tributarie e successive di cui alla legge n. 408 del 1949 data dalla quale decorre il termine di un modifiche anno per la denuncia da parte del contribuente dell'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite e, alla scadenza di questo, ulteriormente il termine triennale per l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967 ha portata, non territorialmente limitata, ma generale, ad onta del titolo del provvedimento legislativo che la contiene" (Cass. 26.11.2001, n. 13218).
2.5 Nella fattispecie risulta accertato e non contestato che la denuncia di avvenuta ultimazione della costruzione, prevista dall'art. 6 del D.L. 11.12.1967 n. 1150, non è stata presentata nei termini 5 di legge. Risulta, inoltre, che l'avviso di liquidazione è stato notificato il 19.12.1989, e quindi tempestivamente, atteso che il triennio, come visto, decorre a far tempo dal 31.12.1986, ovverosia dal compimento del termine annuale perentorio della presentazione della denuncia da parte del contribuente, a sua volta decorrente dal 31.12.1985, data di scadenza di detto regime prorogato (secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1981 n. 790). I due motivi del ricorso vanno pertanto accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata.
2.6. Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza recessità di rinvio e conseguentemente deve rigettarsi il ricorso iniziale del contribuente.
2.7 Si appalesa equo compensare le spese dell'intero giudizio, alla luce della natura delle questioni trattate e dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata pronunciando nel merito, rigetta il ricorso iniziale e, del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 03 luglio 2002 Il Relatore ed estensore Il Presidente Giuseppe Marinucci Alfic Finocchiato Шали DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE OT Oggi.. - 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE C1 r Osvaldo Ascanio 7