Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6258
CASS
Sentenza 2 maggio 2002

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Nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fidejussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione.

Sulla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo (cd. "fidejussione omnibus") non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rispettivamente imponendo la determinazione dell'importo massimo garantito, e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore alla propria liberazione, atteso che tali innovazioni operano, a norma del successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza che, quale "jus superveniens", possano incidere sugli effetti non ancora esauriti dei rapporti anteriormente costituiti, e cioè possano applicarsi a quelle fidejussioni in cui, alla data fissata per l'operatività della norma, il fidejussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione, atteso che le dette innovazioni impongono direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo.

Commentario1

  • 1MUTUO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dei coobbligati in solido
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6258
Data del deposito : 2 maggio 2002

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