Sentenza 2 maggio 2002
Massime • 2
Nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fidejussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione.
Sulla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo (cd. "fidejussione omnibus") non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rispettivamente imponendo la determinazione dell'importo massimo garantito, e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore alla propria liberazione, atteso che tali innovazioni operano, a norma del successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza che, quale "jus superveniens", possano incidere sugli effetti non ancora esauriti dei rapporti anteriormente costituiti, e cioè possano applicarsi a quelle fidejussioni in cui, alla data fissata per l'operatività della norma, il fidejussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione, atteso che le dette innovazioni impongono direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo.
Commentario • 1
- 1. MUTUO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dei coobbligati in solidoAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6258 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
M LA CORTE SUPRE0 6 2 5 8 / REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PATOLO LALI. CASSAZIONE Oggetto fideiussion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14253/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere 18032 Dott. Antonio Cron.Rel. Consigliere LIMONGELLI - Rep. 1382 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da:
2. MAG. 2002 TL CANCELLIERE SC IA CO, NI SC AR, CORTE SUPREMA DI CASSATIONS UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGR E' 37, presso Richiesta copia studio 10 studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che I li dal Sig.
3.10 per diritti € difende unitamente all'avvocato IANI NOVELLI, gi 2 MAG 2002 usta il ---- IL CANCELLIERE delega in atti%;B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrenti SN Studio Richiesta copia studio
contro
N dal Sig. per dingi CARI PLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE il s.p.a., in persona del presidente pro tempore prof. IL CANCELLIERE Giovanni Ancarani, elettivamente domiciliata in ROMA "CORTE PUDREAM DI CA TIONE 2001 VIA VAL GARDENA 35, presso 10 studio dell'avvocato Richiesta copial studio 2028 DOM ENICO GUIDI, che la difende unitamente all'avvocato al Sig. per diritti € 3.10 IL CANCELLIERE ENRICO PEREGO, giusta delega in atti;
controricorrente 1522/98 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. sezione civile emessa il 31/3/98, terza MILANO, depositata il 29/05/98; RG. 3072/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato ENRICO PEREGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11.2.193 i coniugi HI premesso ER TI, di avere AN GI e nell'anno 1984 prestato fideiussione in favore della CARIPLO spa per tutti i debiti che sarebbero stati con- snc F.LI ER nei confronti della tratti della banca, convennero la CARIPLO dinanzi al Tribunale per sentir dichiarare la nuLItà della obbligazione di ga- Presidente del il 15.1.1993 ranzia. Con decreto del Tribunale di Milano, su istanza della CARIPLO, ingiunse alla società ER aied coniugi NA ER il pagamento della somma di L. 590.541.332 in Con atto dell'11.3.1993 i coniugi favore della banca. 2 NAER si opposero alla ingiunzione. La CARI PLO, costituitasi in entrambi i giudizi, chiese il rigetto delle domande, che, previa riunione dei proce- dimenti, furono rigettate dal Tribunale con sentenza del 19.6.1995. su appello del HI e della Alber- tini la Corte di Milano, con sentenza 29.5.1998, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che la fideiussione "omnibus" dedotta in giudizio non era indeterminatezza dell'oggetto affetta da nuLItà per ed, in quanto prestata prima che fossero decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 17.2.1992, n. 154, era pienamente valida, quantunque l'importo massi- mo garantito non fosse stato predeterminato dai con- traenti. Ricorrono il HI e la ER con do- dici motivi. Resiste la CARIPLO con controricorso. En- trambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col quinto motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, i ricorrenti denunziano viola- zione degli artt. 1938, 1346 e 1418 cod. civ. Lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto valida la fide- iussione da loro prestata, sebbene essa, in quanto ri- ferita a tutte le future obbligazioni della società ga- rantita, avrebbe dovuto considerarsi nulla per indeter- minatezza e indeterminabilità dell'oggetto. La doglia n- za non ha fondamento. Sul punto la Corte territoriale si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di le- gittimità, secondo cui la fideiussione prestata a favo- re di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (cosiddetta fideiussione omni- bus) valida e non contrasta con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipote- si, l'oggetto della fideiussione determinabile attra- verso il riferimento ad una attività -quella della ban- ca- la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistema bancario, che escludono ogni possibilità di ar- bitrio da parte dell'istituto di credito e da parte dello stesso debitore principale (Cass. 20.5.1997 n. 4469; Cass. 23.3.1996 n. 2577; Cass. 10.4.1995 n. 4117). Col primo, secondo e terzo motivo, che essendo con- nessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti SO- d stengono che l'art. 10 della legge n. 154 del 1992 (che, modificando l'art. 1938 cod.civ., ha imposto nel caso di fideiussione per obbligazione futura la previ- sione dell'importo massimo garantito), rivestendo natu- ra interpretativa, avrebbe operato con efficacia retro- attiva sulle fideiussioni contratte prima della sua en- trata in vigore. Denunziano, quindi, che, in violazione dell'art. 10 cit. la Corte di merito abbia escluso la 4 applicabilità di detta disposizione alla fideiussione dedotta in contestazione. La censura è priva di fonda- mento. Al riguardo al Corte distrettuale ha corretta- mente applicato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nella controversia inerente alla validità ed efficacia della fideiussione prestata in favore di un istituto di cre- dito, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con un terzo, non influisce il nuovo testo dell'art. 1938 cod. civ., introdotto dall'art. 10 della legge, atteso che detta innovazione opera, ai sensi de successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (Cass. 22.6.1993 n. 6897; Cass. 23.3.1996, n. 2577; Cass.
1.10.1998 n. 9758). I ricorrenti sostengono in subordine che, indipen- dentemente dalla questione concernente la retroattività dell'art. 10, questa norma dovrebbe considerarsi sicu- ramente applicabile a quelle fideiussioni (che essi de- finiscono "aperte") nelle quali, alla data stabilita per l'inizio della operatività della norma stessa, il fideiussore non avesse - come nella specie- ancora adem- piuto dalla sua obbligazione. L'assunto non può condi- vidersi, giacchè la nuova disposizione non può incidere 5 sugli effetti non ancora esauriti del rapporto fideius- sorio costituito anteriormente, atteso che essa impinge direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze ob- tempo (Cass. n. 6897/1993 bligatorie protraentisi nel cit.). Col quarto motivo i ricorrenti eccepiscono, in ul- teriore subordine, la illegittimità, per contrasto con dell'art. 11 della legge l'art. 3 della Costituzione, cui non prevede n. 154 "limitatamente alla parte in 10 della legge debba espressamente che l'art. trovare applicazione anche alle fideiussioni omnibus stipulate prima del 9.7.1992" (data di entrata in vigore della La non può essere accolta perché è legge. eccezione stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con sentenza n. 204 del 1997, sul ri- Costituzionale, lievo che la diversità di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata di- sparità di trattamento di situazioni identiche, ma ri- specchia piuttosto la diversa qualificazione degli atti nel tempo da parte del legislatore, il quale, nel det- ad un requisito del tare una nuova regola attinente contratto non travolge gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente. Col sesto motivo i ricorrenti eccepiscono, ancor subordinatamente, più la illegittimità, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della costituzione, dell'art. 1938 cod. civ. nella sua originaria formulazione. Denunziano la disparità ingiustificata di trattamento, che questa norma comporterebbe tra la posizione del creditore, cui sarebbe consentito di continuar e a far credito iLImi- tatamente al debitore garantito, così ampliando a sua discrezione anche l'oggetto della ob bligazione fideius- soria, e la posizione del fideiussore, cui non sarebbe dato di interferire minimamente n ell'esercizio di tale facoltà discrezionale del credito re. La eccezione è ma- nifestamente infondata, giacchè nella fideiussione om- nibus le situazioni soggettive delle parti, ed in par- ticolare la soggezione del fideiussore alla facoltà del creditore di incrementare la esposizione del debitore principale mediante ulteriori affidamenti, sono ricon- ducibili al contratto di fideiussione, al quale le par- ti addivengono liberamente in posizioni di piena pari- tà. In relazione alla eccezione testè esa minata i ri- correnti deducono la "ininfluenza della sentenza n. 204/1997 della Corte Costituzionale". Questa considera- zione è prospettata (anche per il risalto grafico che la distingue e per la numerazione da cui è contrasse- 7 gnata) come un ulteriore motivo di gravame il settimo) 1 ma tale tuttavia non può essere ritenuta (onde appare inammissibile), perché non comporta alcuna censura alla sentenza impugnata, ed è, per di più, priva di fonda- mento, giacchè risulta specificamente contraddetta dal- le argomentazioni già svolte in ordine ai primi tre mo- tivi del ricorso. Col nono motivo, che per consequenzialità logica va i ricorrenti denunziano che a questo punto esaminato, la Corte di merito abbia senza adeguata motivazione stata acquisita la prova: 1) dello escluso che fosse stato di dissesto in cui la società garantita (s.n.c. F.LI ER) sarebbe incorsa;
2) della conseguente continuato a avrebbe far che banca, della mala fede credito alla società (poi faLIta), pur essendo consa- pevole del grave deterioramento delle sue condizioni patrimoniali. Al riguardo osservano di aver prodotto in 4.3.1993 del quotidiano un articolo in data giudizio "La Stampa", recante la notizia dell'appropriazione in- debita, da parte del legale rappresentante della F.LI ER, di ingenti somme di pertinenza della socie- tà, e lamentano che la rilevanza di questa produzione sia stata del tutto trascurata dalla Corte territoria- le. La doglianza è infondata, giacchè la Corte milane- se, avendo accertato che il dissesto della società ga- 8 rantita si era determinato soltanto nel corso dei due giudizi (poi riuniti) promossi dagli odierni ricorren- ti, è pervenuta alla logica conclusione per cui nessun addebito di mala fede poteva esser mosso alla banca in relazione ai pregressi fatti che quel giudizi avevano generato. Con l'ottavo motivo i ricorr enti denunziano viola- zione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché vizi di motivazione. Lamentano che la Corte di merito, contrad- dicendo la giurisprudenza del Supremo Collegio (ed in particolare le sentenze 20.7.1989 n. 3385 e 20.7.1989 n. 3387), abbia immotivatamente ritenuto valida la i garanti,clausola del contratto di fideiussione con cui garanti- ✓✓ pur non avendovi interesse: 1) avevano esonerato la CARI PLO dal richiedere la loro autorizzazione alla con- cessione di ulteriori crediti alla debitrice principale nel caso di peggioramento delle condizioni p atrimoniali di quest'ultima; 2) avevano assunto l'onere di tenersi direttamente al corrente dello stato di solvibilità della società garantita. La censura è inconferente, po- sto che -come si è visto- la Cor te distrettuale ha escluso che la CARIPLO avesse f atto credito alla socie- tà in dissesto, sicchè, non essendosi verificati i pre- supposti di applicabilità della clausola in discorso, nessuna influenza detta clausola può aver spiegato 9 sull'oggetto della controversia. Col decimo motivo i ricorrenti denunziano violazio- 141, 634 102 della legge 7.3.1938, n. e ne degli artt. 633 cod. proc. civ. Sostengono che la ingiunzione di pa- CARIPLO base di un gamento, richiesta dalla sulla estratto di saldaconti, sarebbe stata emessa illegitti- mamente, posto che la legge bancaria dell'epoca consen- tiva soltanto all'Istituto di emissione, agli Istituti di credito di diritto pubblico ed alle Casse di Rispar- mio di ottenere ingiunzioni di pagamento sulla base di tale documentazione, della quale, di conseguenza, non avrebbe potuto avvalersi la CARIPLO, che ad avviso dei ricorrenti al momento della pronunzia della ingiunzio- ne avrebbe rivestito natura di soggetto privato. La suo fondamento, è inconfe- censura, a prescindere dal a contraddire efficacemente rente, perché non è idonea sentenza impugnata, che è stata la legittimità della t emessa nel giudizio di opposizione promosso dagli odierni ricorrenti avverso la ingiunzione di pagamento. di ricordare che, secondo E', infatti, appena il caso il consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad ac- certare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione 10 alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali dille Herevizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti diverso regolamento della valere solo ai fini di un (Cass. 25.3.2000 n. 3591; suddetta fase processuale Cass.
8.2.1971 n. 330). Con l'undicesimo motivo i ricorrenti denunziano la "mancanza di prova circa l'entità del preteso credito della CARIPLO" nei confronti del HI e della Al- bertini. Denunziano, inoltre, "insufficienza e contrad- dittorietà della motivazione sul punto". Sostengono che per provare il proprio credito la banca avrebbe dovuto produrre la "copia delle scritture contabili afferenti il rapporto in contestazione nella loro integrità" e lamentano che la Corte di merito abbia, invece, ritenu- to sufficiente la produzione degli estratti analitici dei due conti correnti intestati alla debitrice garan- tita s.n.c. F.LI ER. La doglianza non ha fonda- non contestati dal debitore mento. Gli estratti conto (come appunto queLI acquisiti agli atti) costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti -come nella specie- non li abbia del fideiussore che assoggettati ad alcuna specifica contestazione (Cass. 10.11.1993 n. 11084; Cass. 29.10.198 n. 10808). Con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto provato l'intero cre- 11 rapporto di conto dito della CARIPLO relativo al cor- rente svoltosi tra la banca e la s.n.c. F.LI ER nel periodo dal 1984 al 1992, quantunque in giudizio la banca avesse prodotto soltanto estratti gli conto dell'anno 1992. La censura è inammissibile. La Corte di merito ha dato atto che l'affermazione del Tribunale, secondo cui erano stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto analitici dei conti correnti accesi dal- non era stata censurata dagli ap- la società debitrice, pellanti HI e ER, i quali, di conseguen- za non possono censurarla per la prima volta -nel giu- dizio di cassazione. Col dodicesimo ed ultimo motivo i ricorrenti denun- III della legge n. 154 ziano violazione dell'art. 4 co. del 1992. Lamentano che la Corte distrettuale abbia ri- sul credito in argomento tenuto dovuti gli interessi nella misura ultralegale pretesa dalla banca, quantun- que la clausola contrattuale concernente gli interessi fosse nulla, avendone determinato il tasso con generico riferimento agli usi bancari. La doglianza è priva di fondamento. L'art. 4 CO. III della legge n. 154 (che sancisce la nuLItà delle clausole contrattuali di rin- vio agli usi) non è applicabile retroattivamente alla specie in esame, perché la sua efficacia è stata fatta decorrere, dall'art. 11 co. IV, dalla scadenza del ter- 12 in vigore della legge mine di 120 giorni dall'entrata (Cass. 16.6.1997 n. 5379). Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli che stimasi di liquidare in L. onorari, 12.000.000 (€ ).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na i ricorrenti in solido al pagamento delle spese pro- cessuali, liquidate in L. 356.470₤ (€ 184, 10 ), liquidati in L. 12.000.000 (€ oltre agli onorari, 6.197,481 Roma, 27.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE the f Dott.ssa Maria Aiello sitata in Cancelleria 2 - MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 29 11 4567 41 32 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data.LUG. 20erie 4 •CT. 170,43 al n.3407) Versale € 170,63 COLOCENTOSETTANTA 143) Couro 3. Dingerte Area Servizi S a Grazia DI FILIPPO) nsabile Servizio Atti Giudiziari Dr M. RACCICHINI) 13