Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11625 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA --- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 1 6 25/02 Composta dagli III.mi Sigg.: Magistra | Dott. Guglielmo CIARE I R.G.N. 5776/01 Cron.29233 _ Consigliere Dott. ER ROSELLI Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA | sul ricorso proposto da: I.B.A. CENTRO MERIDIONALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Vie Faravelli in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato CATALDO MOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA | VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO D'AVACH, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA STEFANIZZO, giusta delega in2002 1410 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 669/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 05/01/01 R.G.N. 1637/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato MOTTA;
udito l'Avvocato STEFANIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER SORRENTINO che ha concluso in inammissibilità, ed in subordine il via principale rigetto. -2- Svolgimento del Processo La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro, riformando la decisione di primo grado, dichiarava che le assenze per malattia maturate da ER FR, dipendente della I.B.A. Centro meridionale s.p.a. , nell'arco del periodo considerato dall'art. 27 del c.c.n.l. ( 20 mesi consecutivi) , non avevano superato la durata dalla stessa disposizione prevista (nove mesi complessivi), per l'ipotesi di comporto per sommatoria, e pertanto dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla società appellata a questo titolo (superamento del periodo di comporto) al dipendente. La Corte, premesso che il ccnl ha previsto espressamente, come base di computo, i mesi e non i giorni;
che, nel calcolo da effettuare , nell'ipotesi di comporto per sommatoria , occorre attenersi per quanto possibile alla unità di computo mese, e laddove ciò non sia possibile, trovare un sistema di riduzione a mese dei giorni liberi, il più obiettivo e nel dubbio più favorevole al lavoratore in coerenza con il principio del favor lavoratoris;
svolgendo questa premessa, richiamato l'art 155, 2° co. c.p.c., per il quale "per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune", procedeva al computo, per i successivi periodi di malattia, dei mesi in ciascuno di essi compreso, rilevando in tal modo che i mesi estrapolabili dall'insieme della malattia assommavano a sei, residuando ulteriori novanta giorni , oltre i mesi di malattia computati, da calcolare secondo l'unità di misura contrattualmente stabilita. Al fine la Corte riteneva di dover individuare la durata periodica del mese considerando, data la impossibilità, in questo ulteriore passaggio, di avvalersi della durata di calendario del mese, il risultato assumibile dalla divisione dei giorni dei giorni complessivi dell'anno per il numero dei mesi dell'anno sì che lo spazio temporale proprio ad ogni mese risultava di giorni 30,416 che, moltiplicato per il numero dei mesi ancora mancanti per il superamento del periodo di comporto, determinava il totale di 91,239 giorni. Risultando pertanto, per 1,239 giorni non ancora raggiunto il periodo massimo di comporto, la Corte dichiarava la illegittimità del licenziamento di cui è causa. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Soc. I.B.A censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la parte intimata Motivi della decisione Con un unico articolato motivo deduce la società ricorrente violazione dell'art. 155 c.p.c. e dell'art 2963 c.c., oltre vizio di illogica e contraddittoria motivazione in relazione all' 1362 c.c., assumendo che la norma patrizia (art. 27 del c.c.n.l. ), che disciplina il comporto per malattia per il settore edilizia, commisura il comporto stesso a giorni e non a mesi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, tale indice risultando confermato anche dalle successive disposizioni dello stesso articolo che commisurano a giorni il trattamento economico di malattia e che individuano nel 270° giorno l'ultimo del periodo di comporto sino al quale conteggiare le quote della retribuzione oraria. Deduce inoltre la società ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di poter attribuire valenza interpretativa al principio del favor lavoratoris ove il testo della norma escluda l'applicazione di altri criteri interpretativi. Con la seconda parte dello stesso motivo deduce inoltre la ricorrente che erroneo è il metodo seguito dal Tribunale per computare i mesi di assenza per malattia, nello scomputare dall'interno dell'unico episodio morboso , due entità , temporali, una costituita da mesi, l'altra da giorni, poi tradotti in mesi con un criterio del tutto illogico ed arbitrario;
con lo stesso motivo, infine, si deduce comunque l'erroneità del conteggio effettuato, avendo la Corte di appello considerato come unico giorno quello di conclusione del mese e quello di inizio del mese successivo. Deduce, inoltre, nella terza parte del motivo, la ricorrente che , ove anche nella fattispecie dovesse ritenersi applicabile il disposto dell'art 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., in alcun caso è ammissibile il frazionamento dell'unità e quindi che nel computo dei termini non può - , tenersi conto delle frazioni di giorno, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata con la quale si è alterata la durata del mese di calendario, elevata a giorni trenta più una frazione di un quattrocentosedicesimo di giorno. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere respinto quanto alla prima parte della censura posto che l'interpretazione del Tribunale si è strettamente attenuta alla lettera del contratto, quale risulta dalla trasposizione sul ricorso, che commisura la durata del comporto non ad un certo numero di giorni ma ad un certo numero di mesi, senza che in contrario rilievo alcuno possa avere la commisurazione del trattamento economico di malattia ai giorni di assenza dal lavoro quale parametro legittimamente scelto dalle parti contraenti ma ad un fine diverso da quello della durata del comporto;
né può negarsi che, nel dubbio, il favor lavoratoris costituisca un utile criterio di ermeneutica quando si tratti di una norma di tutela, qual è quella che assicura la conservazione del posto di lavoro per una certa durata della malattia, rispondendo tale principio al criterio interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., per il quale l'interpretazione ha da essere quella che attribuisca e non quella che non attribuisca effettività alla tutela stabilita dalla norma. D'altra parte , quanto agli ulteriori motivi, il meccanismo seguito dal Tribunale con l'estrapolazione di mesi interi e la riduzione a mese dei giorni residui non solo non contrasta con alcuna disposizione di legge, in particolare con l'art. 155 c.p.c. che per il computo del termine a mese altro non fa che rinviare alla durata del mese di calendario, ma neanche costituisce, della durata convenzionale di questo pari a trenta giorni, una illogica od arbitraria alterazione in quanto dovendosi convertire, alla stregua della lettera della disposizione contrattuale, una certa quantità di giorni in mesi, ovvero regolare una ipotesi non riconducibile all'art. 155 c.p.c., non poteva che assumersi un parametro diverso da quello mensile ovvero il parametro annuale in base al quale determinare la durata del mese, ai soli fini della interpretazione della norma in esame. Ritenuta pertanto la correttezza del meccanismo interpretativo seguito dal Tribunale quale risulta dalla motivazione, deve dedursene il rigetto della censura volta a sindacare, in sede di legittimità, l'interpretazione correttamente data dal giudice di merito ad una norma contrattuale. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alle spese che si liquidano in euro.?., 44.oltre a 2.000 euro per onorari. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002 Il Cons. Est. Il Presidente IL CANCELLERE zanc Depositate in. €2000 2002 Zanco