Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14954 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 4 9 54/02 SEZIONE Lavoro Composta Dott. Vinc ZO TREZZA Presidente R.G.N. 8990/00 Cron. 34369 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- Ud.02/07/02 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MO ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 3242 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3011/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 30/11/99 R.G.N. 9986/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato JENI per delega FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO ND, già dipendente Dalmine S.p.A., posto in CIGS dal gennaio 1988 al maggio 1992, ed in regime di prepensionamento nella gestione dipendenti dell'INPS dal 1° settembre 1992, in virtù del riscatto oneroso di otto anni di lavoro come agricolo, benché avesse provveduto in data 4 gennaio 1988, cioè dal primo giorno della CIGS, a comunicare (ai sensi dell'art.8, comma 5, legge n.160 del 20 maggio 1988) all'INPS lo svolgimento da parte sua, in forma non continuativa, di attività di geometra, si vedeva intimare dall'Istituto la restituzione della somma di lire 55.303.000, in quanto indebitamente percepita a titolo di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1988 al 6 maggio 1992, in ragione dello svolgimento dell'anzidetta attività libero professionale di geometra, oltre all'ulteriore somma di lire 12.467.080, quale importo di pensione di anzianità non spettante, per l'intervenuto annullamento della contribuzione figurativa connessa alla cassa integrazione, con conseguente revoca del provvedimento di quiescenza. Ritenendo illegittimi i predetti provvedimenti, conveniva in giudizio l'Istituto previdenziale, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto al mantenimento della posizione pensionistica, e, prima ancora, alla fruizione integrale, ovvero in subordine parziale, ai sensi del quarto comma dell'art.8 legge n.160/88, del trattamento integrativo. Con sentenza n.29/98 il Pretore di Brescia, sull'opposizione dell'INPS, ritualmente costituitosi, rigettava la domanda del ricorrente, accogliendo, per converso, la riconvenzionale dell'Istituto diretta ad ottenere la condanna dell'assicurato alla restituzione dei ratei di pensione indebitamente percepiti. Avverso detta decisione proponeva appello il ND, ribadendo le tesi già avanzate in primo grado e disattese dal Pretore. Si costituiva la parte appellata, resistendo al gravame. 1 Con sentenza del 28 ottobre-30 novembre 1999, l'adito Tribunale di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava che l'appellante era tenuto a restituire all'INPS la complessiva somma di lire 19.218.000, indebitamente percepita a titolo di CIGS, oltre interessi legali dalla data del deposito della memoria costitutiva INPS di primo grado (20 settembre 1996); accertava, altresì, che il periodo dal 4 aprile 1988 al 6 maggio 1992 era validamente coperto da contribuzione figurativa ex art.3 legge 164/1975 e, per l'effetto, respingeva la richiesta di restituzione dei ratei già percepiti di pensione, condannando l'Istituto a rimettere in pagamento la pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era cessato il pagamento, con gli interessi legali sugli arretrati a decorrere da tale data. Osservava il Tribunale che il ND aveva dato puntuale comunicazione all'ente previdenziale dell'esercizio di attività libero professionale come geometra, e che, pertanto, era da escludere, sulla base del quarto e quinto comma dell'art.8 d.
1.21 marzo 1988 n.86, convertito in legge 20 maggio 1988 n.160, che ricorresse, nella specie, un caso di decadenza dal trattamento integrativo, bensì, più limitatamente, (di riduzione del relativo importo a ciò che residuava in seguito alla detrazione dall'ammontare annuo di CIGS di quanto percepito a titolo di parcelle per prestazioni professionali, così come risultante dalle prodotte dichiarazioni tributarie. Non sussisteva, inoltre -a giudizio del Tribunale- alcuna decadenza dalla contribuzione figurativa, intatto rimanendo il diritto al trattamento integrativo, dal quale andava soltanto rideterminato l'importo, fermo restando il riferimento al periodo temporale per esso riconosciuto. Per la cassazione di tale decisione l'INPS propone ricorso, notificato il 21 aprile 2000, sulla base di un unico motivo. Resiste il ND con controricorso, notificato in data 8 settembre 2000. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente puntualizzato che il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso in appello proposto dal ND, ritenendo rilevante la tempestiva comunicazione dallo stesso effettuata all'Ente previdenziale, dell'esercizio di attività libero professionale, al fine di evitare la sanzione della decadenza di cui all'art.8, comma 5, del d.l. n.86 del 31 marzo 1988, convertito nella legge n. 160 del 20 maggio 1988. Orbene, con il ricorso in oggetto, l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.3, co. 1 e 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 nonché dell'art. 1, co. 260 e ss., della legge 23 dicembre 1996 n.662 in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., pur mostrando di condividere le esposte premesse, lamenta che il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conseguenze dagli accertamenti effettuati in relazione alle minori somme che competevano in favore dell'appellante, a seguito della rideterminazione degli importi in argomento;
ciò in quanto, avendo posto alla base del proprio ragionamento la circostanza che la contribuzione figurativa comunque rimaneva ferma per il periodo temporale riconosciuto, avrebbe erroneamente omesso di considerare che detta contribuzione è prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale (integrazioni salariali straordinarie). Pertanto, essendo stata la prestazione principale ridotta nel suo ammontare, il Tribunale avrebbe conseguentemente errato nel ritenere sia che non fosse necessario accertare la esistenza (alla luce di quanto sopravvenuto) della provvista contributiva occorrente per il diritto a pensione di anzianità, sia, e tanto più, che l'Istituto dovesse rimettere in pagamento la pensione in questione, con la medesima decorrenza, versando, in favore dell'appellante, gli arretrati maggiorati degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze sino al saldo. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, l'INPS, nel sostenere la sua tesi, avrebbe dovuto -e già nei gradi di merito- dimostrare, anche ai fini di consentire al Collegio di delibare in ordine alla decisività del dedotto vizio di motivazione, che la diminuzione della contribuzione figurativa aveva inciso sulla esistenza e, comunque, sulla consistenza della pensione di anzianità, indicandone, in questo secondo caso, l'entità. Senonché, l'Istituto non risulta avere mai proposto alcun mezzo istruttorio a sostegno della fondatezza della sua pretesa di ottenere come richiesto in via riconvenzionale davanti al Pretore - la restituzione dei ratei di pensione, avendo sempre sostenuto, nei giudizi di merito, il proprio diritto di ottenere in restituzione tutti i ratei di pensione di anzianità corrisposti in relazione all'annullamento per intero delle prestazioni CIGS, senza avanzare domande subordinate;
non ha neppure specificato la somma che in questa sede pretende dalla controparte. Del tutto ingiustificata risulta, pertanto, la doglianza dell'INPS, per avere il Tribunale omesso di disporre di ufficio, ex art.421 c.p.c., i mezzi istruttori indispensabili per la rideterminazione delle somme dovute in relazione alla contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione da restituire. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla sulle spese, essendo stato il controricorso notificato oltre i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e non avendo il difensore del ND svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese. Roma, 2 luglio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Кисело Чекие I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 23 07.2002 IL C ELLIERE