Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 497 ter, comma primo, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3201
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 9034/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UB LI N. IL 09/12/1968;
avverso la sentenza n. 656/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 31/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale, Dott. Galli Massimo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 aprile 2013, il Tribunale di Nicosia, all'esito di rito abbreviato, condannava UB LI alla pena di giustizia per i delitti di false attestazioni a pubblico ufficiale e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (artt. 495 e 497 bis c.p.); l'imputato era stato trovato in possesso di due carte di identità materialmente contraffatte e di un tesserino plastificato recante i suoi dati anagrafici, la sua fotografia e l'indicazione "maresciallo Guardia di Finanza"; egli era invece assolto dall'accusa di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497 ter c.p.).
2. In seguito all'appello del pubblico ministero, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'imputato anche per la violazione dell'art. 497 ter c.p.. 3. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto dal difensore, avv. Nunzio Buscemi, affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 438 e 442 c.p.p., poiché
entrambe le sentenze di merito sono fondate su atti non presenti nel procedimento. Nel fascicolo d'ufficio, infatti, non hanno mai trovato accesso i tesserini e le carte d'identità oggetto di sequestro, ma solamente il relativo verbale, sicché il giudice non ha potuto verificare, mediante la diretta osservazione del documento, l'insussistenza di un timbro a secco, la sostituzione di una foto e l'applicazione di un'altra tramite nastro adesivo trasparente. Nè il verbale di sequestro poteva essere ritenuto sufficiente, potendosi riconoscere valore probatorio fino a querela di falso a tale atto solo in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza ovvero dallo stesso compiuti, ma non riguardo ai giudizi valutativi espressi.
2.2 Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 81 e 497 ter c.p., poiché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il tesserino della Guardia di Finanza sequestrato all'imputato non poteva indurre in errore in ordine all'appartenenza dello stesso ad alcun corpo militare, per il materiale da cui è composto, per l'impostazione con cui è stato realizzato, per la tipologia dei caratteri riportati, per la precaria consistenza e per l'assenza di elementi essenziali e distintivi, quali l'ologramma della Repubblica, lo stemma della Guardia di Finanza e l'immancabile intestazione al ministero di appartenenza. Si ribadisce poi che la mancata acquisizione del documento agli atti del fascicolo non ha consentito alla Corte d'appello una diversa valutazione, operata su una fotocopia del tesserino, il quale a tutto concedere poteva essere considerato un falso assolutamente grossolano.
2.3 Con il terzo motivo si deduce insussistenza del reato di cui all'art. 497 bis c.p., mancata assunzione di prove decisive, erronea applicazione dell'aumento di pena per la continuazione ed omessa applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2. A giudizio della difesa, infatti, la carta di identità rilasciata dal Comune di Leonforte e rinnovata dal Comune di Mediglia non presenta alcun elemento falso;
per questo si censura la decisione del giudice di primo grado di non ammettere domande sugli accertamenti condotti dal teste Polifrone al comune in cui sarebbe avvenuto il rinnovo e si contestano le conclusioni del decidente, in ordine alla falsità del timbro di rinnovo apposto sulla carta di identità.
2.4 Con il quarto motivo si deduce omessa applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, poiché in assenza di altre prove ed in assenza dei documenti in sequestro, il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato quantomeno per mancanza di prove certe ed incontrovertibili.
2.5 Con il quinto motivo si deduce erronea determinazione della pena, poiché la sentenza impugnata omette ogni riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 La Corte territoriale ha rilevato che i documenti di cui al capo di imputazione, in quanto corpi di reato, erano depositati presso i Carabinieri di Leonforte e, pur non essendo materialmente versati in atti, facevano parte del fascicolo processuale. La mancata diretta verifica da parte del giudicante delle caratteristiche dei documenti non ha determinato alcun vizio di motivazione, poiché entrambi i giudici di merito fanno riferimento alle risultanze del verbale di sequestro, nel quale sono dettagliatamente descritte le caratteristiche della carta d'identità e del tesserino plastificato e comunque hanno preso visione delle copie fotostatiche presenti in atti.
Tali risultanze sono perfettamente utilizzabili, avendo l'imputato richiesto la definizione del processo mediante rito abbreviato, sicché alcun rilievo può riconoscersi al principio espresso dall'art. 2700 c.c. (L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) invocato dall'imputato per negare valenza alla descrizione dei documenti falsi fatta nel verbale.
Peraltro va ribadito il principio espresso da una recente decisione della Quarta Sezione (Sez. 4, n. 39165 del 18/06/2013, Pisciella, Rv. 256936), secondo cui il concetto di "valutazione diretta delle prove" non è incompatibile con la disamina di una riproduzione fotografica dell'oggetto-prova, per cui non integra alcuna nullità (anche rispetto al principio del processo equo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) la mancata valutazione diretta di una prova nel caso in cui il giudice (nella specie la Corte di Appello) abbia dato atto di avere esaminato una riproduzione fotografica fedele dell'oggetto costituente la prova medesima. Anche nel caso in esame la (mancata) diretta osservazione dei documenti non assume valore decisivo nella formazione del giudizio della Corte di appello, poiché i giudici hanno avuto modo di rendersi conto delle caratteristiche dei medesimi sia attraverso la visione delle fotocopie, sia attraverso la mediazione del verbale di sequestro, utilizzabile nei termini anzidetti.
2. L'infondatezza del primo motivo comporta il rigetto anche del quarto, con il quale genericamente si deduce la carenza di prova come conseguenza dell'assenza dei documenti in sequestro.
3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, è infondato.
3.1 La norma di cui all'art. 497 ter c.p. è stata introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in sede di conversione, con modifiche, del D.L. n. 272 del 2005, sulla funzionalità della Amministrazione dell'Interno); l'art. 1 ter è intervenuto a modificare, mediante previsione aggiuntiva, il D.L. n. 144 del 2005, art. 10 bis, conv. in L. n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso punire la detenzione, la fabbricazione e l'uso di segni distintivi dei corpi di Polizia, sul presupposto della potenziale strumentante di tale condotta rispetto alla consumazione di delitti terroristici. La previsione del comma 1, n. 1) si riferisce - come si desume anche dalla rubrica dell'articolo di legge - sia alla detenzione di segni contraffatti o comunque non autentici (posto che la contraffazione, in sè, è condotta rientrante in quelle espressamente descritte nell'ipotesi numero 2, prevista dall'articolo citato), sia alla detenzione illecita di segni distintivi di diversa origine illegale (ad esempio furto).
3.2 D'altra parte, la condotta integrata dalla "detenzione" di segni o contrassegni contraffatti, in uso a corpi di Polizia, prevista nella prima parte del n. 1, è disciplinata unitamente a quella, contenuta nella seconda parte del n. 1 dello stesso art. 497 ter c.p. della detenzione di "oggetti o documenti che ne simulano la funzione" cioè di oggetti idonei a trarre in inganno sulla funzione tipica del segno imitato. Tale dizione è in grado di ricomprendere l'ipotesi di documenti che, ancorché non realmente in uso ai corpi di Polizia, siano comunque in grado di indurre in errore in ordine allo svolgimento della funzione, sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi li dovesse, illecitamente, usare e sul potere connesso all'uso del segno come appunto avvenuto nel caso di specie, secondo l'accertamento di merito operato dalla Corte territoriale che, se congruo (come nel caso di specie), è insindacabile dalla Corte di cassazione.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento alla conduzione dibattimentale dell'esame del teste Polifrone, cui era stata subordinata la richiesta di rito abbreviato;
secondo la tesi difensiva una corretta assunzione della prova avrebbe avvalorato la propria tesi, secondo cui la carta d'identità sequestrata era stata rilasciata dal Comune di Leonforte (EN) e regolarmente rinnovata dal Comune di Medeglia (MI).
4.1 Sul punto va innanzi tutto osservato che (da ultimo Sez. 6, n. 28247 del 30/01/2013, Rionero, Rv. 257026) l'assunzione della prova a cura del giudice, anche qualora non sia conforme alle regole che ne disciplinano la raccolta, non -, da luogo ad inutilizzabilità, non inquadrandosi la fattispecie richiamata nella prova assunta in violazione dei divieti posti dalla legge, prevista con riferimento alla figura giuridica dell'inutilizzabilità dall'art. 191 c.p.p., valutazione che consente di ritenere inammissibile in diritto l'eccezione formulata dalla difesa.
4.2 Peraltro, trattandosi di una prova assunta nel contraddittorio, era onere della parte presente formulare eccezioni sulle modalità di assunzione dell'atto istruttorio, in assenza delle quali non risulta neppure possibile ex post contestare la valida conduzione dell'attività di acquisizione. È del tutto pacifico, infatti, che l'eccezione sulle modalità di conduzione della prova debba essere proposta nel corso dell'assunzione, potendosi nei successivi gradi di giudizio sottoporre al giudice solamente la motivazione con la quale si è decisa la relativa eccezione, (Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone, Rv. 242255).
Nel caso di specie il difensore non ha proposto alcuna eccezione durante l'escussione del teste Polifrone, per cui la doglianza proposta in questa sede, sub specie di mancata assunzione di prova decisiva, è inammissibile.
4.3 Per il resto, il ragionamento della Corte in ordine alla sussistenza della falsificazione è logico e congruo, in quanto basato sulla regola di esperienza che esclude il rinnovo di una carta di identità da parte di comune diverso da quello che l'ha rilasciata e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, che ha ammesso le contraffazioni.
5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità.
Il ricorrente non indica quali circostanze sarebbero state tralasciate dalla Corte territoriale nella determinazione della pena, che d'altra parte richiama nella sua motivazione l'oggettiva gravità dei fatti, i precedenti per delitti contro il patrimonio ed una recente condanna per simulazione di reato e falsità ideologica in atti pubblici.
In proposito vale anche la pena di ricordare che la modulazione della pena è statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e nel caso di specie come si è detto, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
6. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato.
6.1 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015