Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
La permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione della libertà personale dell'indagato, ovvero con la sentenza anche non irrevocabile che ne riconosca la responsabilità. Pertanto la successiva condotta, anche se non separabile dalla precedente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma. A maggior ragione ciò si verifica se l'imputato sia stato assolto, in quanto mancando un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta criminosa addebitatagli, questa deve ritenersi "tamquam non esset".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1998, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consigli
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 8/4/1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio TOTH Consigliere N. 2199
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso AMATO Consigliere N. 4755/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: DI AR AL, nato a [...] il [...].
Avverso l'ordinanza in data 10/12/1997 del Tribunale di PALERMO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Verderosa con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con istanza in data 21/10/1997, la difesa di DI AR AL, imputato dei delitti di associazione mafiosa ed appellante avverso la sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 28/3/1996, ne chiedeva la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare alla quale si trovava sottoposto. La Corte di Assise di Appello di Palermo, con ordinanza 27/10/1997, rigettava l'istanza.
Secondo la Corte -che il 15/10/1997, confermando la pronuncia di condanna del DI AR, aveva aumentato la pena ad anni nove, mesi sei di reclusione e lire 900.000 di multa, inflittagli in primo grado- doveva escludersi che i termini di carcerazione fossero decorsi;
che a tal fine non si poteva considerare il periodo di carcerazione subito a seguito di mandato di cattura 11/10/1985, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Agrigento e conclusosi in primo grado con sentenza 23/7/1987 per il delitto di associazione mafiosa. Con tale sentenza era, infatti, venuta meno la permanenza del reato. L'invocata applicazione dell'art. 657 cpp, investiva, invece, la diversa materia dell'esecuzione della pena ed irrilevante, per diversità dei fatti contestati, si presentava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 cpp. Con l'ordinanza impugnata del 10/12/1997, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello.
Anche secondo i giudici dell'impugnazione, tra la sentenza assolutoria del 1987 e quella successiva di condanna, il cui termine temporale era indicato sino al febbraio 1993, non sussisteva alcuna identità ne' condizione che potesse giustificare la valutazione cumulativa del periodo di custodia cautelare già sofferto. Ricorre per cassazione il difensore del DI AR, prospettando con un unico motivo la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp-, in relazione agli artt. 297, 299 e 303 cpp.. Secondo il ricorrente, l'indagato era ristretto in carcere per il medesimo titolo di reato e relativo alla stessa organizzazione criminosa, anche se con riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione. Pertanto, i due procedimenti, ai fini cautelari, dovevano considerarsi quali diversi segmenti temporali del medesimo reato permanente protrattosi dal 29/2/1982 al febbraio 1993. Infatti, vi era identità del fatto, vi erano identici requisiti oggettivi e soggettivi, per cui non si poteva interrompere fittiziamente -con la sentenza di primo grado- il reato contestato, creando disparità di trattamento.
Il ricorrente insiste, anche, nell'affermare la perdita di efficacia della custodia cautelare, per superamento del tetto massimo di cui all'art. 303.4, lett. c) cpp. (sei anni), avendo sofferto un periodo di carcerazione di sette anni e dieci mesi di carcerazione. Contesta, infine, l'interpretazione giurisprudenziale che esclude la fungibilità di un periodo di carcerazione subito senza titolo, con la pena da espiare per altro reato commesso successivamente. In caso di conferma di tale interpretazione, il ricorrente solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 303 cpp, con gli artt. 3, 13, 27 Cost., nella parte in cui, nel caso di reato permanente, non è previsto, che ai fini della scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, possa essere computato il periodo presofferto senza titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In punto di fatto risulta accertato che, nei confronti del DI AR, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Agrigento, aveva emesso ordine di cattura per avere commesso "in Canicattì, Campobello di Licata, Agrigento ed altri luoghi, fino al 29/9/1982, il reato di cui all'art. 416 c.p. e dal 30/9/1982 il reato di cui all'art 416 bis C.P.", subendo la custodia cautelare dal 14/10/1985 al 23/10/1989,
mentre nel relativo procedimento era stato assolto per non avere commesso il fatto, con sentenza 20/6/1990 della Corte di Appello di Palermo. In data 6/11/1993 era stata eseguita nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, per il reato di cui alì art. 416 bis C.P., commesso in Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa e Favara dal 1987 al febbraio 1993, per il quale è stato condannato, in grado di appello, con sentenza in data 15/10/1997 alla pena di nove anni e mesi sei di reclusione e lire 900.000 di multa. Si osserva.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, è corretta ed aderente ai principi di diritto affermati da questa Corte, l'interpretazione data dai giudici dell'impugnazione.
Infatti, benché di identica specie, le due imputazioni sono diverse sia sotto il profilo temporale (consumazione cessata al 23/7/1987, con la sentenza di assoluzione, nel primo caso e quella de qua, per la quale è intervenuta sentenza di condanna e il cui termine temporale è stato indicato dal 1987 al febbraio 1993), sia con riferimento al fatto, in quanto, a differenza della prima associazione (per essersi associato a ER AN ed altri allo scopo di commettere delitti e di realizzare profitti e vantaggi ingiusti), era stato contestato alì imputato di avere fatto parte dell'associazione denominata "cosa nostra", per commettere delitti, quali estorsioni, commercio di sostanze stupefacenti e di armi, omicidi, nonché per acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi. Quindi, faceva difetto l'identità del fatto e non poteva ritenersi che si trattasse di segmenti temporali del medesimo reato permanente, protattosi dal 29/2/1982 al febbraio 1993, per cui i due periodi di custodia cautelare non potevano essere cumulati e ritenere decorso il periodo massimo di custodia cautelare.
Nè è possibile aderire alì assunto del ricorrente, secondo il quale, ritenere superato il tetto di cui alì articolo 304, lett. c) cpp, costituirebbe un legittimo risarcimento "per equivalente" della custodia cautelare sofferta inutilmente.
Infatti, il periodo di carcerazione subito per l'ipotesi associativa per la quale è intervenuta sentenza di assoluzione, costituisce un fatto diverso da quello per il quale è, successivamente, intervenuta nuova ordinanza cautelare, dalla notifica della quale decorre un nuovo periodo di custodia, trattandosi di un nuovo ed autonomo reato, che può essere anche della stessa specie.
Nè può disconoscersi che la permanenza del reato associativo, cessa anche con la privazione della libertà personale dell'indagato ovvero con la sentenza anche non irrevocabile che ne riconosca la responsabilità, per cui la successiva condotta, anche se non separabile dalla precedente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma.
Tale effetto interruttivo, a maggior ragione si verifica nell'ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, l'imputato sia stato assolto, in quanto mancando un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta criminosa addebitatagli, non è possibile alcun effetto interruttivo della stessa, che deve ritenersi tamquam non esset. (cass. 27/3/96, n. 4939, Di Paola;
Cass. 8093, n. 550, P.G./Sepe;
Cass., 16\10\1997, n. 19491, Maranto), tanto più quando i sodalizi criminosi ai quali si prospetta l'appartenenza siano diversi. Nè risulta violato la disposizione dell'articolo 657.4 cpp, della quale il Tribunale ha fatto corretta applicazione: in caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione anch'essi subiti in tempi diversi, non è possibile procedere ad un cumulo di tutto il periodo di carcerazione subito, per detrarre il presofferto così calcolato. Infatti, in tal modo, si calcolerebbero, come utili, periodi di carcerazione subiti anteriormente, a reati commessi successivamente e per un titolo custodiale diverso. Pertanto, risulterebbe violato il principio di diritto, per il quale la custodia cautelare subita per un reato dal quale l'indagato è stato successivamente assolto (ma per la quale sussiste pur sempre titolo), non può essere computata "da scalare" da quella subita per un reato successivamente commesso.
Manifestamente infondata è, inoltre, la questione di legittimità costituzionale, prospettata, in via subordinata, dell'art. 303 c.p.p. in relazione agli artt.3, 13, 27 Cost. Nella parte in cui, nel caso di reato permanente, non prevede che ai fini della scadenza dei termini massimi, possa essere computato il periodo di custodia cautelare già sofferto in un diverso procedimento, nel caso in cui l'imputato sia destinatario di una nuova ordinanza di custodia cautelare con riferimento ad un diverso in un diverso procedimento, nel caso in cui l'imputato sia destinatario di un a nuova ordinanza di custodia cautelare con riferimento ad un diverso procedimento, per una condotta iniziata precedentemente. Invero, la suddetta omessa previsione non può ritenersi in contrasto con le citate norme costituzionali, poiché l'art. 13 n^ 10 della Corte Costituzionale sancisce che i termini massimi della custodia preventiva devono essere stabiliti dalla legge per evitare che il sacrificio della libertà personale sia interamente subordinato alle vicende del procedimento (Corte Cost. 64/70), con la conseguenza che la determinazione di detti termini ed il computo degli stessi rientra nei poteri discrezionali del legislatore ordinario. Inoltre, è da evidenziare che il cumulo delle custodie cautelari -relative a diversi e distinti procedimenti- non è ammissibile perché risulta contrario alle finalità della custodia cautelare, che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, risiedono in esigenze strettamente inerenti il processo e di difesa sociale.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. Att.c.p.p. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998