Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1998, n. 2199
CASS
Sentenza 8 aprile 1998

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La permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione della libertà personale dell'indagato, ovvero con la sentenza anche non irrevocabile che ne riconosca la responsabilità. Pertanto la successiva condotta, anche se non separabile dalla precedente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma. A maggior ragione ciò si verifica se l'imputato sia stato assolto, in quanto mancando un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta criminosa addebitatagli, questa deve ritenersi "tamquam non esset".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/1998, n. 2199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2199
    Data del deposito : 8 aprile 1998

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