Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
La violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di portare con sé la carta di permanenza configura la contravvenzione prevista dall'art. 9, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità). Conf. sez. I, 10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, non massimata
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2008, n. 46223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46223 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1333
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 025874/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR ZI, N. IL 18/05/1974;
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/3/2008 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza 15/3/2007 del Tribunale di RI (solo diversamente qualificando il fatto sub 2 riconducendolo alla fattispecie originariamente contestata) con la quale UR RI era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto quale responsabile dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di inottemperanza reiterata alla prescrizione - impostagli quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - di non associarsi con soggetti pregiudicati, nonché di omessa esibizione della carta precettiva che non portava seco pur essendo a ciò obbligato;
fatti commessi in Mesagne fino al 3/5/2004. La Corte ha ritenuto che gli accertati reiterati incontri con pregiudicati da parte del sorvegliato speciale integrassero il reato contestato e che anche le omissioni concernenti la carta precettiva integrassero pur esse il reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo mancata valutazione della prova e mancanza della motivazione, non avendo il Giudice dell'appello tenuto nel debito conto i rilievi difensivi ed essendosi limitato ad una conferma della sentenza di primo grado. Inoltre la Corte era incorsa - ad avviso del ricorrente - nella inosservanza od erronea applicazione di legge con riferimento ad entrambi i fatti contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Il ricorrente ha, nella prima parte del motivo, dedotto in maniera apodittica e generica la non corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova nonché la illogicità, contraddittorietà ed omessa considerazione di circostanze decisive, senza indicare le illogicità, le contraddittorietà e le omissioni nelle quali la Corte di merito sarebbe incorsa e solo limitandosi ad uno sterile richiamo di principi giurisprudenziali da questa Corte enunciati in materia. Quanto poi al rilievo per il quale, al fine di integrare la violazione del divieto di associarsi stabilmente con pregiudicati, sarebbe necessaria "una stabilizzata relazione interpersonale", rileva il Collegio come la censura non abbia fondamento alcuno, atteso che al fine di configurare la contravvenzione in discorso non si richiede certo una costante ed assidua relazione interpersonale, essendo sufficiente una reiterata frequentazione le volte in cui sia assunta a sintomo di abitualità: ed invero, in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ma deve essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione (cfr. Cass. sentenze n. 16789/2008 e n. 5978/2000). Ciò precisato, va rilevato come la Corte di merito abbia, nella specie, operato una valutazione - esposta con completa e logica motivazione che resiste alle censure in fatto del motivo - del tutto conforme ai citati principi espressi da questa Corte, sottolineando la ripetitività della condotta trasgressiva e sintomaticamente elencando la lunga serie di soggetti pregiudicati con i quali in più circostanze il RI si era accompagnato. Quanto poi alla questione della carta precettiva, la Corte di merito ha correttamente ricondotto il fatto alla violazione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
9. Infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. sentenze n. 8771/2008 e n. 22202/2005) pienamente condiviso da questo Collegio, la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., di portare con sè la carta di permanenza configura la contravvenzione prevista dalla L. n. 1423 del 1956. Ed invero il fatto che tale precetto sia separatamente previsto alla L. cit., art. 5, u.c., ove ai commi precedenti sono elencate le varie altre prescrizioni che devono o possono essere imposte al sorvegliato speciale, non comporta la sua sottrazione alla sanzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 atteso, da un lato, che il porto della carta di permanenza rientra comunque tra le prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale del soggetto a tale porto obbligato e, dall'altro lato, che proprio l'obbligo di portare seco la carta di permanenza ha lo scopo di consentire all'Autorità di Polizia la verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni. I rilievi al proposito avanzati, peraltro generici ed assai poco pertinenti, sono dunque manifestamente infondati.
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non consente di tenere conto del decorso del termine prescrizionale maturato dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. S.U. sent. n. 23428/2005).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente RI UR al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008