Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 1/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione 62 Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai seguenti Magst 1 0 Presidente R.G.n. 2317/2000 dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 28225 dr. Michele De Luca Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud. 15.05.2002. Consigliere dr. Grazia Cataldi ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR RI RE, FA IC, FA IN e ON IN di FA IN KA e C. s.n.c., già ON IN di TR RI ES e C. s.n. c., in persona del proprio rappresentante signora FA . IN KA, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dal prof. avv. Renato Scognamiglio di Roma e dall'avv. Giuseppe Foffano di Treviso, con domi- cilio eletto presso lo studio del primo in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326, ricorrenti;
·2180 CON TRO - 1 - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, tanto congiunta- mente che dissiuntamente, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per procura speciale con firma autenticata per avv. Franco Lupo, notaio in Roma, il 3.4.2000, rep. n. 32565, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso in data 12 ottobre 2 novembre 1999, n. 1302/99, n. 776/99 R.G. Cont.%;B udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 16 maggio 2002; udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'avv. Renato Scognamiglio per i ricorrenti;
udito l'avv. Clementina Pulli per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2 - Svolgimento del processo. Con separati ricorsi depositati in data 29 ottobre 1996 e 25 luglio 1997 RI ES TR, quale titolare della ces- sta omonima ditta individuale, proponeva opposizione rispet tivamente avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente della sede INPS n. 166/96 ed avverso il decreto ingiuntivo n. 428/97 del Pretore di Treviso%; con distinti ricorsi deposite. ti nelle medesime date RI ES TR, IC FA e IN FA, nonchè la s.n.c. ON IN (di cui gli stessi erano soci illimitatamente responsabili) proponeva- no a loro volta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 172/96 dell'INPS ed il decreto ingiuntivo n. 429/97 del Pretore del lavoro di Treviso. Tutti i provvedimenti impugna- ti si fondavano su verbali di accertamento redatti dagli i- spettori INPS del 14 dicembre 1995 e del 12 gennaio 1996, con i quali era stata contestata la natura subordinata di taluni rapporti di lavoro domiciliare intrattenuti prima dalla ditta individuale e poi dalla società, com il conseguente addebito di contributi evasi, sanzioni aggiuntive e sanzioni amministra- tive. Deducevano gli opponenti che i rapporti dovevano qualificarsi autonomi e non subordinati, stante il loro concreto svolgimen- to. In particolare, rilevavano come le ricamatrici provvedes- sero a realizzare i modelli dei ricami, godendo così di auto- nomia creativa;
come il compenso fosse determinato a seguito -- } - di accordi bilaterali%3B come le lavoratrici avessero ampia facoltà di accettare o rifiutare il lavoro commissions to. Chiedevano conseguentemente la revoca delle ordinanze-in giunzioni e dei decreti ingiuntivi opposti. Si costituiva il convenuto INPS, deducendo come la natura subordinata del rapporto fosse emersa dagli accertamenti ispettivi ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici a domicilio. All'esito dell'istruttoria orale e documentale il Pretore, прив con sentenza in data 16 dicembre 1998, confermava le ordi- nanze ingiunzioni e, revocati i decreti ingiuntivi, riduce- va parzialmente l'ammontare delle somme dovute, avendo e- scluso gli addebiti relativi alle posizioni di tre lavora- trici, ritenute prestatrici occasionali. Avverso tale pronuncia proponevano appello gli originari op- ponenti, denunciando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle posizioni delle lavoratrici FA, TO, VI, RO, VI e IN, essendo emerso dall'esperita istruttoria che tali soggetti mon solo non erano sottoposti a precise e vincolanti direttive da parte della committente, ma avevano altresì un'autonomia creativa nella predisposizione dei ricami da apporre sui capi di maglieria lavorati;
osservando, ancora, come tutte le lavo- ratrici avessero ampia discrezionalità nei tempi di consegna, - 4 - contrattassero il prezzo unitario e fossero libere di accettare o meno il lavoro proposto (tali ultime carat- teristiche comuni anche alla posizione della Binotto, che svolgeva solo attività di rimaglio). Chiedevano quindi la riforma integrale, od in subordine parziale, dell'impugnata sentenza. Si costituiva anche in grado di appello l'INPS, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza in data 12 ottobre - 2 novembre 1999 il Tri- bunale di Treviso rigettava l'appello e confermava l'impu- gnata sentenza. Osservava il Tribunale, richiamata la nozione di lavoratore subordinato a domicilio, che nel caso di specie, in assenza di dati univoci in ordine alla manifestazione di volontà delle parti, tale volontà (nel senso dell'autonomia del rapporto) avrebbe potuto essere desunta solo dalla circo- stanza che le lavoratrici emettevano fatture ed erano, al- meno in prevalenza, iscritte alla camera di commercio%; che, in caso di risultanze dubbie in ordine all'elemento volonta- ristico, doveva privilegiarsi il canone ermeneutico di asse- gnare al rapporto la natura di lavoro subordinato domiciliare;
che gli appellanti ritenevano di poter desumere la natura autonoma del rapporto dall' "autonomia creativa", che avrebbe caratterizzato nella specie le prestazioni, consistenti (per la maggior parte delle lavoratrici) in lavori di ricamo ese- -5- guiti sulla maglieria di produzione della committente, e che era, viceversa, emerso dall'esperita istruttoria il carattere assolutamente marginale di tale apporto creativo%;B che era irrilevante il fatto che la committente fosse priva, al suo interno, di un reparto ricamo, e che, al contrario, proprio dal tattoatto che essa accettasse commesse di capi ricamati e che tali ricami affidasse non a propri dipendenti bensì a lavoratrici esterne, si evinceva come tale attività si in- serisse pienamente nel ciclo produttivo aziendale, essendo volta alla realizzazione del capo finito;
che risultava an- cora dalle testimonianze assunte l'assoluta mancanza, in capo alle lavoratrici, della benchè minima organizzazione imprenditoriale così come del rischio d'impresa. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 gennaio 2000, TR RI ES, FA IC, FA IN e ON IN di FA IN KA e C. s.n.c., già ON IN di TR RI ES e C. s.n.c. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed illustrato da memoria difensiva. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e ss., 2222 e ss., 1322, 1362 e SS. nonchè 1372 c.c.; carenza e contraddittorietà - 6 - della motivazione. I ricorrenti deducono che il Tribunale ha rilevato che nella specie mancavano dati univoci riguardo alla mani- festazione di volontà dei contraenti di porre in essere rapporti di collaborazione autonoma, ma che ha dovuto ammettere circostanze in base alle quali i rapporti di lavoro erano stati di fatto "trattati" come autonomi;
che per la manifestazione della volontà delle parti è suffi- ciente la ricorrenza dei c.d. facta concludentia%;B che deve escludersi che alcun canone di ermeneutica contrat- tuale consenta di pervenire alla conclusione del Tribu- nale, secondo cui, esistendo dubbi sulla volontà delle parti, debba preferibilmente ritenersi la natura subordi- nata del rapporto di lavoro a domicilio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della legge 16 dicembre 1973 n. 877; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. I ricorrenti deducono che la circostanza che fossero le stesse lavoratrici a produrre i campioni dei ricami dimo- stra che la lavorazione avveniva secondo il libero estro e le autonome determinazioni delle ricamatrici, senza alcu- na ingerenza dell'imprenditore riguardo alle modalità di e- secuzione, alle caratteristiche ed ai requisiti del lavoro;
che il Tribunale ha omesso di valorizzare l'aspetto alta- -7- mente creativo delle lavorazioni di cui si discute (ovvero, la fase propedeutica alla lavorazione) ed è incorso in evi- dente contraddizione, confondendo il concetto di 'commessa" " con quello di "direttiva" previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 877/1973%; che la forte caratterizzazione per-- sonale del prodotto e le circostanze in fatto appaiono in- compatibili con la c.d. "subordinazione tecnica" prevista dal legislatore nei noti termini elaborati dalla giurispru- denza;
che l'impugnata sentenza inoltre va censurata laddo- ve, quantomeno implicitamente, sostiene l'inesistenza di un rischio in capo alle lavoratrici. илг Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e fal- sa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2122 c.c., nonchè della legge n. 877/1973; carenza e contraddit- torietà della motivazione su un punto essenziale della
contro
- versia. I ricorrenti deducono che, ad avviso del Tribunale, la rea- lizzazione del campione non era indice di autonomia decisio- nale o di assunzione di rischio, in quanto la decisione sul tipo e quantità dei capi spettava esclusivamente alla com- mittente;
che il Tribunale mostra di ignorare che nel con- tratto d'opera spetta al committente indicare all'artigiano il tipo e la quantità dei prodotti che vuole ottenere, men- tre quel che vale a stabilire il carattere autonomo del rap- porto è la libera creatività dell'opus da parte del prestatore;
- 8 - che su questo punto i testimoni hanno affermato concorde- mente che le lavoratrici godevano di piena autonomia sia nella scelta e nella predisposizione dei campioni, che nei modi e tempi della lavorazione, come anche potevano ri- fiutare l'offerta di lavoro secondo le proprie esigenze e valutazioni. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., nonchè della legge n. 877/1973; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. I ricorrenti deducono che il fatto che la committente fosse priva di un reparto ricamo o deve ritenersi del tutto irri- levante ai fini della causa o deve reputarsi rilevante in senso contrario a quello supposto dal Tribunale, poten- dosi argomentare a tale stregua che la committente non fosse in grado di dirigere e controllare dal punto di vista tecnico le lavorazioni esterne dei ricami (quest'ultima deduzione più coerente) B che il rapporto di lavoro autonomo, in cui il prestatore impegna esclusivamente o prevalente- mente le energie psico-fisiche della sua persona, non ri- chiede affatto l'esistenza e l'operatività di una organiz- zazione imprenditoriale. I motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, e sono infondati. - 9 .- In tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le ca- ratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera la- vorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale disciplina legislativa,. il lavoro a do-- micilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume ri- lievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'e sterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e correlativamente, il vincolo di , subordinazione viene a configurarsi come inserimento - 10 - dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purchè conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (Cass. 16 giugno 2000 n. 8221). A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, che ha osservato che il lavoro subordinato a domicilio si di- stingue per il peculiare atteggiarsi dell'elemento della subordinazione, dovuto alle specifiche caratteristiche dello svolgimento delle mansioni lavorative. Come rilevato dal Tribunale, nessun significato può avere in tale genere di rapporto il rispetto di un obbligo di orario, posto che il lavoratore è tenuto a produrre un determinato risultato, con estrinsecazione delle proprie energie lavorative, orga- nizzando in piena libertà il proprio tempo. Di tal che l'af- fidamento dei modi e dei tempi della lavorazione non eviden- zia alcun requisito proprio dell'autonomia del rapporto. Si configura infatti la distinta fattispecie del lavoro au- tonomo allorchè sia riscontrabile, nel soggetto cui l'im- prenditore commette un determinato opus, una distinta or- ganizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale (al qual fine, non è, peraltro, sufficiente la mera iscrizione nell'albo delle 11 - imprese artigiane, come rileva il Tribunale): circostanze, queste ultime, la cui valutazione è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il Cenone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di levoro a domicilio (Cass. 18 giugno 1999 n. 6150). Ed invero, nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo ovvero subordinato, il giudice non può pre- scindere dall'elemento volontaristico, ossia dalla qualifi-- cazione che le parti hanno ritenuto concordemente di asse- سلام gnare allo stesso, ma la volontà delle parti deve essere interpretata anche attraverso i comportamenti delle stesse nell'esecuzione del contratto. Ove pertanto emerga che il rapporto, in difformità rispetto al nomen juris adottato dalle parti, sia caratterizzato dall'elemento della subordinazione (nella speciale accezione che essa assume nel rapporto di lavoro domiciliare), deve concludersi che il rapporto di preteso lavoro autonomo sia stato simulato, essendo la concorde volontà delle parti (come emergente dal concreto svolgersi del rapporto) volta ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato. Sulla base di tali corrette premesse, il Tribunale ha osser- vato che nel caso di specie, in assenza di dati univoci in ordine alla manifestazione della volontà delle parti, tale volontà (nel senso dell'autonomia del rapporto) potrebbe --- 12 essere desunta solo dalla circostanza che le lavoratrici e mettevano fatture ed erano, come già detto, almeno in prevalenza, iscritte alla camere di commercio. E giova ricordare al riguardo quanto posto in luce dal Tribunale in ordine a quanto riferito dalle teste Volontà agli Ispettori INPS e confermato eventi al Fretore, secondo cui "mi sono iscritta al registro ditte della C.C.I.A.A. su consiglio del committente, per ottenere il lavoro", circo- stanza che, secondo detto giudice, depone positivamente nel senso della natura solo formele e fittizia del rapporto autonomo;
nè alcun vizio è ravvisabile nel predetto ragionamento del giudice del merito. L'affermazione del Tribunale che, in caso di risultanze dubbie in ordine all'elemento volontaristico, deve pri- vilegiarsi il canons ermeneutico di assegnare al rapporto la natura di lavoro subordinato domiciliare, risponde ad un costante insegnamento di questa Suprema Corte (v. ex plurimis la cit. Cass. n. 6150/1999). E pertanto non è fondata la censura (1° motivo) con la quale si esclude l'esistenza di un canone di ermeneutica contrattuale, che consenta di pervenire alla predetta affermazione del Tri- bunale. Neppure rileva, ai fini dell'autonomia del rapporto SO stenuta dai ricorrenti -, la circostanza che fossero le stesse lavoratrici a produrre i campioni dei ricami se- - 13- condo il loro libertestro e le loro autonome determina- zioni, senza alcuna ingerenza dell'imprenditore riguardo alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche ed ai requisiti del lavoro, con aspetto altamente creativo delle lavorazioni, secondo quanto si assume in ricorso (2° e 3° motivo). In merito ha invero correttamente osservato il Tribunale che la pretesa "autonomia creativa" non costituiva indice di autonomia del rapporto. Il Tribunale evidenzia infatti che è emerso, dell'esperita istruttoria, il carattere asso- lutamente marginale di tale apporto creativo: le testi FA, RO, VI, TO hanno concordemente effermato che esse non avevano alcuna autonomia nel realiz- zare i singoli capi, dal momento che era la committente a richiedere la realizzazione degli specifici ricami, dopo avere approvato dei campioni presentati dalle lavoratrici. La realizzazione del campione, infatti à rileva correttamente non è affatto indice di autonomia decisio-il Tribunale - nale o di assunzione del rischio imprenditoriale, posto che la decisione in ordine al tipo ed alla quantità dei capi spettava, pacificamente, in via esclusiva alla committente. Non vi è stata pertanto alcuna confusione da parte del Tri- bunale - contrariamente a quanto si assume in ricorso - tra i concetti di "commessa" e di "direttiva" di cui alla legge n. 877/1973. Il rapporto di lavoro subordinato a domicilio 14 non comporta invero la necessità che le direttive sulle moda- lità di esecuzione e le caratteristiche del lavoro da ese- guire siano continuative o reiterate (Cass. 3 novembre 1995 n. 11431); la subordinazione tecnica della lavoratrice consi- steva infatti nella direttive impartita dalla committente con la richiesta realizzazione degli specifici ricami, dopo l'approvazione dei campioni presenta ti dalla lavoratrice stessa, e ciò escludeva le necessità che la direttiva fosse continuativa o reiterata. Risulta poi - come evidenzia il Tribunale dalle testimo- nianze assunte l'assoluta mancanza, in capo alle lavoratrici, della benchè minima organizzazione imprenditoriale così come del rischio d'impresa. Nessuna di esse, infatti, impie- gava dipendenti, così come il lavoro veniva svolto senza l'impiego di macchinari (ad eccezione della lavoratrice Binotto, che utilizzava solo due semplici macchine per il rimaglio ed eseguiva lavori semplici e ripetitivi su cam- pione) e con l'utilizzo di materiali (filo da ricamo) fornito dalle committenti. Va altresì rilevato che l'eventuale mancanza di continuità delle prestazioni e lo svolgimento di attività per più com- mittenti non vale di per sè ad escludere la forma attenuata di subordinazione configurata dalla legge n. 877/1973 come specie derogatoria rispetto al "genus" delinato dall'art. 2094 c.c. (Cass. 23 settembre 1998 n.. 9516). Di tal che - 15 - l'eventuale rifiuto dell'offerta di lavoro, secondo le -esigenze e la valutazioni della lavoratrice prospet- tata in ricorso - non vale ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a domicilio (3° motivo). Si è già detto che nel rapporto di lavoro subordinato a domicilio il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dell'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini del- l'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento del- l'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorchè esterno (Cass. n. 9516/1998 cit.). Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, che ha osservato che era irrilevante il fatto che la committente fosse priva, al suo interno, di un reparto ricamo, e che, al contrario, proprio dal fatto che essa accettasse commesse di capi rica- mati e che tali ricami affidasse non a propri dipendenti bensì a lavoratrici esterne, si evinceva come tale attività si inserisse pienamente nel ciclo produttivo aziendale, essendo volta alla realizzazione del capo finito. Sono pertanto infondate le censure svolte in ricorso, dirette a dimostrare l'irrilevanza del fatto che la committente fosse: priva di un reparto ricamo o la rilevanza di tale fatto in senso favorevole all'autonomia del rapporto, per non essere la committente in grado di dirigere e controllare - 16- dal punto di vista tecnico le lavorazioni esterne dei ricami, assunto quest'ultimo del tutto indimostrato (4° motivo). Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanne solidale dei ricorrenti, stante il comune interesse nella causa. P.C La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all'Istituto resistente le spese de giudizio di cassazione, liquidate in euro 1033, 01 euro mille cinquecento per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 16 maggio 2002. Il Presidente (dr. Bruno D'Angelp) Ви при Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli CA - 17 -