Sentenza 27 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
65437 с NOM DEL POL1 1 120/02 REPUBBLICA ITALIANA, с LA CORTE SURREN CASSAZIONE Oggetto Opposizione ad SEZIONE TERZA CIVILE ingiunzione fiscale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 20183/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 28737 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo 2875 MAZZA Rep. Dott. Fabio Consigliere Ud. 08/04/02Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66480 sul ricorso proposto da: LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E in persona del RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Sig. Dominique Salvy, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BALDI, che la difende, giusta delega in atti;
CORTES NEMA DI CASSAZIONE ricorrente UFICIO COPIE -
contro
Richiesta copia studio dal Sig 52402 A. I.M.A.-MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE AZIENDA per diritti € 6.20 il2.08.02 2002 DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO, in IL CANCELLIERE 844 persona del legale rappresentante pro tempore, 1 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente avversO la sentenza n. 347/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa il 16/12/98 e depositata il 08/02/99 (R.G. 4651/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giuseppe BALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del V motivo ed il rigetto nel resto. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 5 giugno 1991, la Compa- gnia assicuratrice La Nationale s. p. a. propose oppo- sizione, davanti al Tribunale di Roma, alla ingiunzione ex r. d. n. 639 del 1910, con la quale il Presidente della A. I. M. A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), le aveva ordinato di pagare la somma di lire 220.528.000 (oltre interessi e rivaluta- zione), in forza di una polizza fideiussoria (CZ/H01828) rilasciata il 23 aprile 1985 da essa Compa- 2 gnia in favore della s. r.
1. FA con sede in Russi (Ravenna), resasi inadempiente nei confronti della stessa AIMA in un'operazione di importazione e denatu- razione di 1.000 quintali di latte in polvere acquista- to in Irlanda. A fondamento dell'opposizione la Nazionale eccepì la nullità dell'ingiunzione (in quanto il visto di ese- cutorietà del Pretore era risultato apposto in data an- tecedente a quella di rilascio della ingiunzione stes- sa) e, nel merito, la non operatività della polizza, atteso che 1'AIMA non aveva provveduto a controllare con tempestività e rigore (e cioè entro 120 giorni de- correnti dal 23 aprile 1985) la regolarità delle opera- zioni di denaturazione imposte alla Soc. FA. Rile- vò, inoltre, l'opponente: che detta polizza aveva una validità complessiva di dieci mesi, laddove l'AIMA ave- va comunicato ad essa Compagnia l'inadempimento della FA soltanto il 3 dicembre 1990; - che la FA era stata dichiarata fallita sin dal 6 ottobre 1986 ed il latte in polvere era stato acquisito all'attivo falli- mentare, nonché il ricavato distribuito ai creditori, con conseguente impossibilità per essa Compagnia di po- tersi surrogare nei diritti e nei privilegi della AIMA: il che aveva comportato l'estinzione della garanzia fi- deiussoria ex art. 1953 cc;
che la AIMA non aveva ri- 3 chiesto alcun pagamento alla SOC. FA, non aveva proceduto a sequestrare il latte, non si era insinuata nel fallimento: di qui la liberazione di essa Compagnia ai sensi dell'art.1956 C. C.; - che, infine, l'obbliga- zione principale era scaduta il 3 agosto 1985 e la AIMA non aveva proposto alcuna istanza contro la FA, con conseguente dell'obbligazione fideiussoriaestinzione ex art.1957 cc.. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta con- testò la fondatezza della domanda, esponendo, tra l'al- - che la Nazionale aveva prestato la fideiussione tro: a semplice richiesta scritta ed aveva rinunciato al be- neficio della preventiva escussione del debitore garan- che l'inadempimento della debitrice societàtito; FA si era verificato ben prima dei sei mesi previ- sti nella polizza, dal momento che i Carabinieri del NAS, con rapporto 29 giugno 1985, avevano riferito che il latte de quo era stato destinato dalla FA al- l'alimentazione umana, invece che, come dovuto, a quel- la di determinate specie animali. Espletata la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza in data 11 novembre 1994, respinse la proposta opposizione, condannando l'opponente alle spese del grado. Su gravame della Nazionale, con sentenza depositata in data 8 febbraio 1999, la Corte di appello di Roma rigettò l'appello, osservando in parte motiva: che andava condivisa la tesi del giudice di prime cure se- condo cui, in tema di riscossione delle entrate patri- moniali dello Stato di cui al RD 14 aprile 1910 n.639, la mancanza del visto del pretore non incide sulla va- lidità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale;
- che, con riferimento alla censura relativa alla decadenza dai benefici di polizza, la stessa era infondata in quanto le clausole contrattuali erano, nel loro com- plesso, strutturate in modo tale che il contraente as- con pochi premi la cauzione richiesta.sicurato pagasse dalla AIMA, in caso di sollecito adempimento degli ob- blighi assicurati, previsto in un arco temporale minimo di dieci mesi, e fosse, invece, soggetto al pagamento di supplementi di premio fino a quando la AIMA non l'avesse liberato restituendogli la polizza di garan- zia;
- che non sussisteva l'estinzione della fideius- sione ex art. 1955 c.c., posto che, perché si verifichi la liberazione del fideiussore prevista da quest'ultima norma, occorre che il creditore abbia con il suo com- portamento causato al garante la perdita del diritto di surrogazione, e non la maggiore difficoltà di attuarlo, il che, nella specie, era da escludere;
che non sus- sisteva, altresì, la liberazione del fideiussore ex 5 art.1956 c.c., atteso che non vi era alcuna prova che la AIMA avesse concesso dilazioni 0, comunque, finan- ziato anche indirettamente la FA, mentre, comunque, la norma codicistica de qua, avente ad oggetto la fide- iussione per obbligazioni future, non era applicabile nemmeno in via analogica al diverso caso concernente la sopravvenuta precarietà delle condizioni economiche del terzo e la mancata notizia di esse al fideiussore;
che, infine, la doglianza relativa alla decadenza ex art. 1957 C.C. era infondata in quanto essa, sostanzial- mente, richiamava il primo motivo dell'appello, già di- satteso sulla base della riconosciuta proroga conven- zionale della polizza fideiussoria sino a quando non vi fosse stato lo svincolo della cauzione da parte della AIMA. Per la cassazione della suindicata sentenza la SO- cietà La Nazionale ha proposto ricorso, sulla base di due motivi (il secondo dei quali articolato in quattro censure), cui ha resistito, con controricorso, il Mini- : stero dell'Agricoltura e Foreste, in persona del Mini- stro. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, lamentando in- sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un 6 punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 C. p. c.), deduce che era da censurare la motivazione con la quale la Corte di appello aveva sbrigativamente respin- to la sollevata eccezione di nullità dell'opposta in- giunzione in ragione della incontestabile irregolarità consistente nella apposizione del visto di esecutorietà in data antecedente all'emissione dell'ingiunzione stessa. In primo luogo, non poteva essere accolta la tesi del giudice di merito, secondo cui la mancanza del vi- sto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale. E ciò, in primo luogo, perché una siffatta ingiunzione non potrebbe avere valore di titolo esecutivo;
inoltre, perché, nel caso di specie, non si trattava di mancanza del visto del Pretore ma di apposizione dello stesso in data antecedente alla for- mazione ed emissione dell'atto; né poteva parlarsi, co- me erroneamente fatto dalla sentenza, di "data ictu oculi errata in quanto apparentemente anteriore...": la data del visto di esecutorietà non era solo apparente- mente, ma effettivamente anteriore all'emissione del- l'ingiunzione. La Corte di appello aveva fatto eviden- temente mal governo dei dati di fatto acquisiti, inter- pretandoli senza rispetto della normativa vigente, fino al punto di non poter motivare il proprio convincimen- 7 to. La censura non merita accoglimento. In linea generale va rilevato che questa Suprema Corte ha affermato, con numerose pronunce, il princi- pio, che deve trovare ulteriore conferma in questa se- de, secondo cui l'ingiunzione fiscale, quale estrinse- cazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ri- pete la sua efficacia direttamente dal potere attribui- to all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del preto- re. Tale visto è, invece, necessario ai fini dell'ese- cuzione giudiziaria, vale a dire del ricorso agli orga- ni esecutivi della giurisdizione ordinaria. Conseguen- temente, la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma e, pertanto, lo stesso è pienamente valido come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora (cfr. Cass.nn. 8091 del 1992, 390 del 1979, 878 del 1968 e S.U. 2339 del 1967). A tale principio si è uniformata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato il dictum del primo giudice, secondo cui poteva pre- 8 scindersi del tutto dalla circostanza che nella specie il visto del Pretore recava una data antecedente a quella di emissione del decreto, considerando tale cir- costanza alla stregua di una mancanza del visto medesi- mo. Orbene, tale parte della sentenza, che risulta cen- surata in termini del tutto generici dalla ricorrente, rende irrilevanti le ulteriori censure formulate da quest'ultima in ordine alle motivazioni del giudice di merito relative all'antecedenza della data del visto rispetto a quella di emissione del decreto. Invero, po- tendosi prescindere del tutto dal visto pretorile, po- sto che nella specie non è in discussione l'esecutività del decreto fiscale opposto, peraltro affermata in via definitiva dal giudice di prime cure, ma l'eventuale nullità dell'atto, in ordine alla quale del tutto ininfluente la carenza del visto. Con il secondo motivo, lamentando violazione falsa applicazione degli artt. 1936, 1944, 1949, 1950, 1953, 1955, 1956, 1957, ecc., nonché R.D. 14 aprile 1910 n. 639, il ricorrente articola quattro censure, che verranno singolarmente esaminate dalla Corte. a) Con riferimento alla formulata eccezione di sca- denza della polizza fideiussoria, la Corte di appello aveva male interpretato le norme pattizie. La polizza, infatti, fu rilasciata in armonia e per le esigenze 9 previste dalla normativa CEE in materia di trasforma- zione del latte in polvere. Gli obblighi gravanti sulla FA avrebbero dovuto esaurirsi per legge nel termine indicato nella polizza, salva possibilità di proroga, ed il beneficiario avrebbe potuto usufruire dell'opera- tività della garanzia nel termine massimo, salve sempre le proroghe, di dieci mesi dall'emissione (23 aprile 1985), e cioè fino al 23 febbraio 1986. Nel caso di specie gli obblighi gravanti sulla FA si erano, in effetti, esauriti nei termini previsti, in quanto era stato accertato e comunicato all'Aima fin dal 18 giugno 1985 che la FA non aveva e non avrebbe più ottempe- rato agli obblighi sulla stessa gravanti (destinazione animale del latte in polvere), come da verbale del NAS che aveva accertato la frode. Avuta notizia della frode nei termini contrattualmente previsti, 1'AIMA avrebbe dovuto (ex art.4 delle Condizioni Generali di polizza) invitare la FA al versamento delle somme nel termi- ne di quindici giorni e, solo in caso di mancato paga- mento, avrebbe potuto escutere il fideiussore: nulla di tutto ciò aveva fatto l'AIMA che, invece, era rimasta del tutto inerte fino al 3 dicembre 1990. La Corte di appello, evitando di censurare il comportamento del- 1'AIMA, aveva confuso i termini, di operatività della garanzia e, quindi, di escussione della stessa, con 10 quelli dello svincolo della garanzia, che avevano i lo- ro riflessi unicamente sui rapporti tra contraente e garante al fine del pagamento di eventuali premi di proroga (art. 3 C.G. di polizza). Detta possibilità di proroga avrebbe potuto verificarsi solo ed unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione era ancora da ese- guire e/o da verificare e non certo quando era già in- tervenuto l'accertamento dell'inadempimento e/o del- Inl'impossibilità di adempimento della obbligazione. ogni caso, la durata della garanzia era stata determi- nata in [...] alle disposizioni normative europee e non perché "il contraente assicurato pagasse con pochi premi la cauzione", come ritenuto immotivatamente dalla corte distrettuale, ritenendo infondatamente che la ga- ranzia sì era prorogata di mese in mese fino allo svin- colo dell'AIMA. In proposito, non era assolutamente ve- ro che la polizza si fosse prorogata di mese in mese fino allo svincolo per avvenuto adempimento, sia perché svincolo non vi era stato, sia perché vi era stato l'inadempimento, accertato dopo meno di due mesi dal rilascio della stessa. Nell'ipotesi di adempimento, an- che ritardato, l'AIMA avrebbe dovuto rilasciare la di- chiarazione di svincolo, ma nell'ipotesi di inadempi- mento avrebbe potuto e dovuto escutere la garanzia nei termini contrattuali. 11 La doglianza è in parte inammissibile, in parte in- fondata. Sotto il primo profilo, va, infatti, rilevato che la ricorrente, pur lamentando l'erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali ad opera del giudice di merito, ha omesso di trascrivere, nel ricorso, il con- tenuto delle stesse, così da porre in grado la Corte di violazione valutare se sussista, о meno, la dedotta delle norme di ermeneutica richiamate. In proposito, non può che ribadirsi che, in virtù del principio del- l'autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ri- corrente non poteva limitarsi a censurare la sentenza gravata, per avere malamente interpretato alcune clau- sole del contratto, ma doveva puntualmente provvedere a trascrivere le suindicate clausole del contratto, sì da consentire l'esame in concreto delle medesime. Sotto il secondo profilo, può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Su- premo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà sto- rica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, come istituzionalmente riservato al giudice di meritotale ed è censurabile in sede di legittimità, oltre che per 12 Z violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattua- le di cui agli artt.1362 e segg. C. C. (che nella spe- cie non risultano invocati), per vizi di motivazione. Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, appare evidente come tutte le circostanze sottolineate dalla ricorren- te, lungi dal porre in luce detti vizi, mirano, in buo- na sostanza, solo a pervenire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice del me- rito, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità. b) La ricorrente censura la sentenza impugnata nel- la parte in cui la stessa ha respinto l'eccezione di essa deducente di estinzione della fideiussione ex comportamento dell'AIMA, art.1955 C.C. sulla base del la cui condotta totalmente e colposamente inerte nella vicenda della società FA (omissione dei controlli, mancato avvertimento del fideiussore sull'illecito com- messo dal debitore, ecc.) aveva comportato l'impossibi- lità per essa Compagnia di surrogarsi nei diritti del creditore. A parte la richiesta di pagamento avvenuta solo nel 1990, e cioè dopo 5 anni dall'inadempimento della FA, andava posto in luce che quest'ultima era stata dichiarata fallita il 6 ottobre 1986 e che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, era nota e pacifica in causa, per es- 13 Inoltre, il latte sere stata dedotta e non contestata. oggetto della operazione comunitaria e sul quale esi- era stato venduto dagli steva privilegio speciale organi fallimentari con pregiudizio del diritto di sur- rogazione spettante ad essa Compagnia mallevadrice. In- fine, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, non si era mai sostenuto, da parte di essa de- ducente, che sull'AIMA incombesse un obbligo di impedi- re l'inadempimento della debitrice principale ovvero che si vigilasse perché lo stesso non avesse luogo, ma semplicemente che fosse data tempestiva notizia al fi- deiussore dell'inadempimento del debitore, e ciò anche sotto il profilo dell'art. 1953 c.c., del tutto ignorato dalla corte di merito. La doglianza è infondata. Invero, in linea di principio, costituisce ius re- ceptum, alla stregua della giurisprudenza di questo Su- premo Collegio, che il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art.1955 C.C., non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto;
esso deve consistere, pertanto, in un comportamento quanto meno colposo, о comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che 14 gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuri- dico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdi- ta di un diritto, e non nella maggior difficoltà di at- tuarlo per le diminuite capacità satisfattive del pa- trimonio del debitore. Orbene, la sentenza impugnata, attenendosi ai suin- dicati principi di diritto, contiene un duplice apprez- zamento di fatto, non suscettibile di censura in questa sede di legittimità, siccome coerentemente motivato, e cioè: 1) che contrattualmente non era previsto alcun obbligo a carico dell'AIMA di avvertire la compagnia garante dell'inadempimento della debitrice principale, posto che, secondo le previsioni contrattuali, l'ina- dempimento doveva essere portato a conoscenza solo ai fini dell'incameramento della cauzione;
2) che non ri- sultava provato che la tardiva comunicazione dell'ina- dempimento avesse comportato un qualche pregiudizio al- le ragioni surrogatorie dell'attuale ricorrente. c) Deduce la ricorrente che l'eccezione di libera- zione ex art.1956 c.c., contrariamente a quanto ritenu- to dal giudice di merito, era chiaramente fondata, do- vendosi ravvisare nel comportamento inerte dell'AIMA, che nulla aveva fatto, né aveva concesso di fare, nem- meno in via cautelare, quale creditore nei confronti 15 dell'obbligato principale, un'equivalenza con una con- cessione di credito all'inadempiente. Le risultanze processuali apparivano convincenti e confermative nel senso sopra esposto, mentre la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, in effetti, la tesi di essa ri- corrente era stata quella di avere sottolineato il com- portamento equivalente al generico concetto di far cre- dito di cui all'art. 1956 c.c. La censura è inammissibile. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza 10 un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sor- - per giungere alla cassazione reggerla, è necessario della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, ° in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro. sor- reggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che 16 sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. Pacifico quanto precede, si Osserva che il giudice del merito ha posto a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla dimostrazione della infondatezza del quarto motivo di appello, due autonome rationes decidendi, una delle quali costituita dalla considerazione che la norma di cui all'art. 1956 C.C. non era applicabile al caso di specie, essendo la stes- sa prevista solo per la fideiussione relativa ad obbli- gazioni future. Quest'ultima statuizione non risulta affatto censurata dalla ricorrente, per cui si rivelano ultronee le ulteriori censure mosse alla sentenza impu- gnata con il motivo in esame, censure che si palesano ugualmente inammissibili, traducendosi le stesse in una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il motivo è, in ogni caso, infondato, avendo la corte distrettuale fatto puntuale richiamo alla sentenza n. 2965 del 9 aprile 1990 di questo S.C., secondo cui, in tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 c.c., il quale prevede la liberazio- ne del fideiussore in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue 17 condizioni economiche, conosciuto dal creditore, non è applicabile, nemmeno in via analogica, stante la non equiparabilità delle situazioni, al diverso caso in ferme restando le condizioni economiche del cui, sopravvenga dopo la fideiussione, solo la con- terzo, tezza della loro precarietà (in senso conforme, Cass.n.1645 del 16 febbraio 1998). d) Con riferimento all'eccezione di decadenza dai benefici della fideiussione ex art.1957 C.C., doveva rilevarsi, secondo la ricorrente, che la Corte di ap- pello era caduta in errore, avendo confuso la scadenza della garanzia in ragione dei patti di polizza, con la decadenza dai benefici della fideiussione in virtù del citato art. 1957 c.c.. La proroga della polizza era cosa del tutto diversa dall'obbligo del creditore di propor- re le proprie istanze nei confronti del debitore e di coltivarle diligentemente, dovendosi menzionare la con- solidata giurisprudenza del giudice di legittimità, se- condo cui per "istanze" ex art.1957 c.c., si devono in- tendere esclusivamente le azioni interposte in via giu- diziale: nella specie 1'AIMA non aveva proposto nei confronti del debitore principale alcuna azione né al momento della scadenza dell'obbligazione principale (intendendosi per tale l'accertamento dell'inadempimen- to, risalente al 18 giugno 1985), né successivamente. 18 La doglianza merita accoglimento. Invero, la sentenza gravata, come si evince agevol- mente dalla lettura della medesima sul punto, non ha affatto risposto alla censura dell'appellante ed odier- na ricorrente, relativa all'onere imposto al creditore dall'art. 1957 c.c. di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazio- ne principale, richiamando, invece, del tutto impro- priamente l'intervenuta proroga contrattuale della po- lizza. E' ben vero, Osserva la Corte, che, come si evince sempre dalla sentenza gravata, il contratto prevedeva che il pagamento del garante dovesse avvenire "a sem- plice richiesta" del creditore, onde in tale tipo di clausola potrebbe ravvisarsi una pattuizione atipica di un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristi- ca fondamentale è costituita dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, per cui il garante si impegna a pagare al creditore, senza possibilità di op- porre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione po- sta dall'art.1945 C.C.. Tale contratto atipico viene ritenuto ammissibile nel nostro ordinamento: la sua stipulazione è alternativa ad un reale deposito cauzio- nale, che la normativa vigente spesso impone a garanzia 19 di obbligazioni verso enti pubblici ed è pacifico che l'art. 1957 C.C. non trovi applicazione in tale tipo di contratto (cfr., Cass. 3964/1999 e 8540/00). Peraltro, occorre rilevare come la presenza, in se- no al tessuto negoziale di un contratto di fideiussione di una clausola del tipo "dietro semplice richiesta", importa le risoluzione, in sede di interpretazione del contratto, di una quaestio voluntatis, ai fini di sta- bilire se le parti abbiano in effetti inteso, о meno, stipulare un contratto autonomo di garanzia, derogato- rio della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.. Atteso che una concreta interpretazione della clau- sola in questione manca nella sentenza impugnata né può certo essere effettuata da questa S.C., essendo tale compito istituzionalmente demandato al giudice di meri- to, s'impone l'accoglimento del ricorso sul punto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
acco- glie, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad al- tra sezione della Corte di appello di Roma. 20 Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 7 maggio 2002. Il Consigliere relatore ed estensore the Tue Il Presidente Gana Fiduci IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 16.04 02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 458T 61,97 TOT. 191.08 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7 OTT 700Z Serie 4 Registrato in data an. 111796 versate €.. 124.08 NO (euro 5. Il Dirigente Area Seryh Dana Maria Gracia DI Remunsabile Servizio A udiziari M ACCICHANI) 10 STRATED E LL E C 21