Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 1
Nella valutazione sulla responsabilità del direttore di un periodico ai sensi dell'art. 57 cod. pen., l'esigenza, cui tale disposizione si ispira, di evitare che con il mezzo della stampa vengano commessi reati, deve essere contemperata con il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore medesimo, nonché con i principi posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., secondo i quali nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà; pertanto, ad escludere la responsabilità ex art. 57 cod. pen. del direttore di un periodico nel tempo in cui egli gode delle ferie spettantigli è sufficiente, senza che sia necessario il ricorso alla procedura prevista per i mutamenti radicali nell'organico del giornale dagli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, la preventiva individuazione ed indicazione nello stesso periodico della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita, sia pur in via provvisoria, la struttura della compagine del giornale e sia così assicurato il controllo sulla pubblicazione, con la possibilità di individuare la persona che risponda dell'eventuale omissione. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie concernente il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, ha annullato la sentenza di merito che, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, non aveva accertato chi avesse ufficialmente sostituito il direttore responsabile nel periodo in cui questi si trovava in ferie, limitandosi a prendere atto che l'assenza non era dovuta ad un motivo di forza maggiore)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1997, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
CURTE OUTAL AZION
R.G. N. 11008/97 UFFEN NE
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ZASSAZICHE 3 UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA A B NOME DEL POPOLO ITALIANO G Richiest studio A dal S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AC754241 per gin 300 QUINTA SEZIONE PENALE
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4 DIC. 1997 composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Giuseppe Consoli Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere UFFICIO COPIE
Dott. Bruno Foscarini Consigliere Richiesta copia stus
Dott. Giovanni Badia Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 O Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere per diritti L. 3000 ha emesso la seguente
SENTENZA il 20 NOV. 1997 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREME DECASSAZIO AR EU n. 6\4\1926 a Civitavecchia UFFICIO COPIE avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 24\10\1996; Rilasciat udita la relazione del cons. dott. Alfonso Malinconico;
CEAP al Sudito il P.G. dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udita la difesa, avv. Giovanni Le Pera, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
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# 46 FF osserva: 1998 n
IL CANCELLIER SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
AR EU fu imputato del delitto di cui agli artt. 595, 596 bis c.p., 13 e 21 L. 47\1948 perché in qualità di direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica" consentiva la pubblicazione sul numero del 29- 30\12\1991 di una fotografia non autorizzata di IS BE con accanto il titolo "L'anno nuovo si spoglia in pista. Cenoni sexy tra balli e strip-tease", il tutto lesivo della reputazione della stessa. Il tribunale ne affermò la responsabilità ai sensi dell'art. 57 c.p. ritenendo la contestazione comprensiva dell'omesso controllo atto ad impedire la pubblicazione. La corte d'appello confermò la decisione. Tra l'altro giudicò irrilevante la circostanza (non integrante a suo dire forza maggiore) che il predetto fosse in ferie fin dal 26\12\1991, dovendo egli richiedere la propria sostituzione e comunque impedire la pubblicazione.
Col ricorso per cassazione, denunciata l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, vengono indicati tre motivi che sostanzialmente ribadiscono quelli già dedotti con l'appello. Col primo si contesta che tra la più ampia contestazione iniziale ed il fatto omissivo accertato e ritenuto corresse un rapporto di continenza e si afferma tra l'altro che la diversità dei comportamenti, l'uno positivo l'altro negativo (omissione di controllo), e degli eventi aveva prodotto riflessi pregiudizievoli dell'esplicazione del diritto alla prova e quindi alla difesa. Col secondo, rilevato anche il vizio di motivazione, si assume che il prevenuto non aveva invocato la forza maggiore e che lo stesso, prima di esercitare il diritto alle ferie, costituzionalmente riconosciuto, aveva ottenuto dal direttore del giornale la nomina di un condirettore (il dott. Gianni Rocca),
UFFIC PIE
Pella stu per dirių il 19 FEB. 1998
IL CANCELLIERE
LIRE 2000
CANCELLERIA
AB632643
LIRE 2000
CANCELLERIA
AB632644 regolarmente registrata presso gli uffici competenti ed ufficializzata con la menzione specifica nel cosiddetto "tamburino", che contiene tutte le indicazioni obbligatorie per legge. Col terzo si denuncia l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato contestato, con riferimento al consenso alla foto ed alla rilevanza diffamatoria della pubblicazione.
Quest'ultimo deve essere esaminato per primo potendo in tesi incidere sull'esistenza stessa della diffamazione e quindi, in via mediata, sulla responsabilità del direttore siccome configurata nella sentenza di condanna. Il fatto, che viene riportato alla cognizione di questa corte dalla descrizione fattane nel capo d'imputazione e dal testo della sentenza, diversamente da quanto dedotto sotto il profilo della carenza di motivazione e dell'errata applicazione dell'art. 595 c.p., è stato correttamente interpretato e ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 57 c.p. La motivazione su tutti i punti connessi (in particolare sull'inscindibilità della foto dal titolo) è completa, coerente sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico. Prospettarne una diversa rilettura e valutazione, come tentato nel motivo, significa porre una questione di merito non deducibile in cassazione. La censura deve essere disattesa.
Il primo motivo non segue diversa sorte e certamente non perché questa corte intenda attestarsi sul brocardo "il più comprende il meno" (che non costituisce canone di interpretazione). Il problema va posto in concreto ed in termini di confronto tra una proposizione (quella corrispondente al capo d'imputazione), certa, ed un'altra ipotetica, da costruire con gli elementi della precedente, che, sotto il profilo della rappresentazione di una fattispecie criminosa, non se ne discosti anche se in parte si avvalga di dati implicitamente presupposti (in particolare la rilevanza delle rispettive posizioni del redattore dell'articolo e del titolo e del direttore responsabile). Il tutto ovviamente senza prescindere dalla peculiarità dei reati posti a confronto, per la cui realizzazione è indispensabile il veicolo della stampa.
Orbene il "consentire" alla pubblicazione, riferito alla condotta del direttore del giornale, in un contesto meramente soggettivo assume il significato di esprimere il consenso, dare il permesso, essere d'accordo, ma anche quello di tollerare passivamente;
prospetta poi anche un significato rilevante su un piano obiettivo, come l'offrire in modo spersonalizzato una possibilità il cui verificarsi prescinda dalla partecipazione della volontà a ciò diretta. Riguardato al negativo, il consentire può coincidere col non impedire. Nella specie non può escludersi l'attribuzione di questo significato al capo d'imputazione indipendentemente dalla citazione dei soli artt. 595 e 596 bis c.p. i quali vogliono dire che alla base c'è una diffamazione a mezzo stampa. Ciò che è dubbio invece è proprio la rappresentazione dell'autonoma fattispecie dolosa atteso che non è neanche indicato l'imprescindibile concorso ex art. 110 c.p. con l'autore dell'articolo, con i redattori del giornale e col titolista.
In conclusione il dire "l'avere consentito" non restringe la contestazione ad un fatto unico, tipico e determinato, e cioè ad un comportamento doloso che non tollera di essere ricondotto nella previsione dell'omesso controllo imposto dall'art. 57 cit. E se proprio si intenda configurare una scala gerarchica dei comportamenti attribuibili al direttore responsabile, non può pretermettersi il testo dell'art. 57 cit. il quale prevede come primario quello integrato dall'omissione di controllo e come eventuale, e perciò postulante l'indicazione di elementi specifici individualizzanti il diverso atteggiamento soggettivo, il caso del concorso. Non può perciò neppure porsi un problema di correlazione tra accusa e sentenza per cui anche il primo motivo deve essere disatteso, senza dire che, come già spiegato dalla sentenza impugnata, lo CA si è difeso congruamente proprio in relazione al reato di cui all'art. 57 c.p. tanto che deve essere accolto il secondo motivo per le ragioni che seguono.
Detto motivo si ricongiunge a quelli d'appello. Erasi ivi affermato, sulla premessa non contestata che lo CA alla data del 29 e 30/12/1991 godesse delle ferie annuali, che andava individuato come responsabile colui il quale sostituiva il direttore del giornale mentre usufruiva del predetto diritto, riconosciuto dalla legislazione sul lavoro e dalla stessa costituzione;
che gli oneri per l'esonero da responsabilità del direttore responsabile non potevano essere individuati negli adempimenti di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.
Col ricorso si sottolinea l'errore consistito nell'avere ricondotta l'assenza per ferie nella forza maggiore (mai invocata) anziché nell'esercizio di un diritto;
nel non avere tenuto conto del fatto che, al fine di assicurare il controllo del giornale, il direttore responsabile aveva ottenuto dall'editore la nomina di un condirettore, ufficializzata anche attraverso il cd. "tamburino"; nell'avere omesso l'agevole accertamento di tale circostanza.
Il tenore delle critiche impone di porre in via preliminare il problema in diritto dei limiti di responsabilità ai sensi dell'art. 57 cit. del direttore responsabile durante il periodo in cui gode delle ferie;
di esaminare poi, alla stregua dei principi elaborati, la motivazione della sentenza impugnata onde verificare se ad essi si sia attenuta.
In tema di responsabilità del direttore responsabile del giornale ai sensi dell'art. 57 cit. per omesso controllo sulle pubblicazioni durante il periodo di ferie, può registrarsi un orientamento giurisrudenziale, che forse risente dell'antica figura del gestore responsabile (il quale rispondeva anche e soprattutto a titolo oggettivo) secondo cui "al direttore incombe l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti. Il suo controllo deve essere costante e non ammette soluzione di continuo onde la sua assenza per ferie durante la quale può farsi sostituire seguendo tempestivamente la
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procedura fissata dall'art. 6 L. 8 febbraio 1948 n. 47 - non vale ad escludere la sua responsabilità" (così ad es. Cass. Sez VI, 2\8\1968 RV 108924). Siffatta giurisprudenza, col richiamo agli adempimenti in caso di mutamenti secondo l'art. 6 cit., che a sua volta richiama gli elementi previsti dal precedente art. 5, e che attengono alla registrazione del giornale (o periodico), in sostanza pretende che un'assenza di pochi giorni sia assimilata al cambiamento degli elementi costitutivi elencati dall'art.
5. Inoltre non tiene conto della tutela costituzionale del diritto alle ferie. Per converso in tempi più recenti qualche decisione ha cercato di ricondurre ragionevolmente la responsabilità nei naturali profili soggettivi e personali. Così Cass. Sez. V, 5\7\1991, RV. 187697: "Il direttore di un giornale che si assenta per ferie, e che sa di non poter esercitare, nel corrispondente periodo, le proprie funzioni, è tenuto tuttavia a richiedere la propria sostituzione e ad impedire che, in mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza di una sua presenza, ma senza che, in effetti, venga esercitato alcun controllo. Ove il proprietario rifiuti, il direttore non può consentire che il suo nome continui ad apparire ancora come responsabile allorché in realtà si trovi, a causa delle ferie, nella concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni e in concreto non le eserciti. Pertanto il godimento delle ferie senza predisporre o sollecitare alcuno dei meccanismi previsti perché sia assicurato il costante controllo della pubblicazione e consentendo che lo stesso continui ad apparire garantito dalla sua presenza, costituisce di per sé una condotta colposa da cui deriva la responsabilità prevista dall'art. 57 cod. pen." Questa decisione, ove parla di sola sostituzione, costituisce un corretto superamento della precedente in quanto gli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, ed in particolare la dichiarazione di cui al n. 1 dell'art. 5 comma 2, riguardano gli elementi essenziali e fissi dell'organico del periodico sui quali realisticamente non può e non deve incidere l'evento precario e transitorio delle ferie del direttore responsabile. Peraltro la mancanza a riguardo di regolamentazione espressa (occorre tener presente che secondo il comma 4 dell'art. 3 della L. cit. la nomina di un vice direttore responsabile è prevista solo in caso di mandato parlamentare del direttore), non deve indurre a configurare come meramente oggettiva, a cagione della sola assenza per ferie, la responsabilità del predetto, per l'omesso controllo di cui all'art. 57 c.p.: dal sistema di norme devono quindi essere desunte le regole volte a contemperare l'esigenza assunta dall'art. 57 c.p. - quella cioè di evitare che col mezzo della stampa siano commessi reati - col diritto alle ferie del direttore responsabile e con i principi posti dagli artt. 42\1 e 43 cp. quanto ai delitti, per la cui punizione non può prescindersi dalla coscienza e volontà dell'agente. Così inquadrato il problema, sembra corretta la conclusione che il direttore responsabile, in vista della sua assenza nel periodo in cui usufruisce del diritto al godimento delle ferie annuali, deve adoperarsi affinché sia assicurato il controllo della pubblicazione, da parte di persona munità di adeguata capacità professionale che lo sostituisca ufficialmente, negli stessi termini e con la stessa intensità da lui richiesti;
che l'esclusione di responsabilità discende dall'esercizio del diritto;
che una volta assicurato detto controllo, l'addebito al direttore assente costituirebbe imputazione a titolo di responsabilità obiettiva. In altre parole, senza perdere di vista quella che è la realtà del fenomeno dell'informazione, con la tutela che gli deriva dalle norme costituzionali e del codice penale, ad escludere la responsabiltà del direttore ai sensi dell'art. 57 c.p. nel periodo in cui gode delle ferie spettantegli, è sufficiente, senza ricorrere alla procedura prevista per i radicali mutamenti di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, la preventiva indicazione nello stesso giornale della persona che lo sostituisce in modo che sia ricostituita una struttura dell'organico del giornale, in via provvisoria, tale da assicurare il controllo, e sia data la possibilità di individuare la persona che risponde del mancato controllo.
La sentenza impugnata, muovendo da una giurisprudenza da considerarsi superata sulle premesse in diritto circa la responsabilità del direttore del giornale in ferie, è incorsa in una carenza di indagine in fatto con conseguente difetto di motivazione. La corte di merito, invero, condividendo la motivazione del tribunale, non ha ritenuto in tesi sufficiente a scriminare la mera deduzione del diritto alle ferie ed a causa di ciò non ha risposto all'obiezione, avanzata con ufficiamente l'appello, secondo cui andava accertato chi sostituisse il direttore in detto periodo, ritenendo esaurito il proprio compito nel prendere atto che non ricorreva l'ipotesi di forza maggiore. In conseguenza ha omesso di svolgere, sul piano di eventualali accertamenti ed in sede di motivazione, la dovuta indagine in ordine al prospettato esercizio del diritto. sui La sentenza deve essere annullata essendo necessario un nuovo esame, punti indicati, nell'osservanza dei principi di diritto innanzi fissati.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Roma 28 ottobre 1997
Il Presidente
Cont Cellue Il Consigliere rel.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 20 NOV. 1997
I COLLABORATORE DI CANCELLERIA оших Carmela Larizuise
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