Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO IT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 241 del 18.5.200, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono per procura per atto notaio Tuccari di Roma rep. 57636 del 26.7.2001;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 4856/00 del Tribunale del Lavoro di Torino del 6.6.2000/20.7.2000 nella causa iscritta al n. 1534 del R.G. anno 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 22.10.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Assennato Sante, per delega Avv. Franco Agostini, per il ricorrente e l'Avv. L. La Peccerella, per delega Avv. Giuseppe De Ferrà, per INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato l'8.2.1999, ZI VI NC chiedeva al Giudice del Lavoro di Torino il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui era affetto - grave ipoacusia bilaterale - e la condanna dell'INAIL alla corresponsione della rendita prevista dalla legge.
L'INAIL si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 29,9.1999 accoglieva la domanda con il riconoscimento della rendita corrispondente ad un'invalidità del 23%, oltre accessori.
Proposta impugnazione da parte dell'INAIL, il Tribunale di Torino, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 23.5.2000/20.7.2000, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l'originario ricorso del NC.
Il Tribunale riteneva, sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente di secondo grado, che fosse estremamente improbabile l'attribuzione del danno professionale, risalente al 1995 (10,4%), al periodo maturato presso la ditta Ciocca, in considerazione dell'indisponibilità di audiogrammi senati negli anni precedenti che non consentivano una precisa collocazione temporale dell'insorgenza ed evoluzione della lesione uditiva.
Lo stesso Tribunale faceva riferimento ai dati fonometrici all'interno della ditta Ciocca, che non avevano rilevato un'apprezzabile esposizione del NC al rischio auditivo. Il NC ricorre per Cassazione deducendo unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso, motivo del ricorso il NC denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 74 DPR, n. 1124 del 1965; della tabella delle malattie professionali approvata con D.P.R.
9.6.1975 n. 482 voce 44 sub C), E), N), U); dell'artt. 41 C.P.,
nonché dei principi generali che regolano la causalità e concausalità materiale;
vizio di motivazione.
Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere valutato come non professionale l'aggravamento verificatosi dopo il 1995 ritenendolo dovuto solo a presbioacusia;
per avere violato i principi della concausalità; per non avere tenuto conto della presunzione legale delle malattie tabellate, in relazione al rischio derivante da rumore di 85 - 86 DB;
per non avere indicato le ragioni della preferenza data all seconda consulenza tecnica di ufficio rispetto alla prima.
Da parte sua l'INAIL, nel contestare gli esposti rilievi del ricorrente, ne eccepisce l'inammissibilità, trattandosi di censure e valutazioni critiche dirette a contrastare gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello con riferimento alle convincenti e motivate conclusioni del secondo consulente tecnico.
Ciò precisato e puntualizzato sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere i rilevi di parte ricorrente in base alle seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza ha preso atto degli accertamenti peritali in ordine all'esposizione del NC a rumore, nei locali della ditta Ciocca, quantificato nella misura di 85,5 - 85,8 DBA e su tale base ha ritenuto tale rischio non apprezzabile ai fini del riconoscimento del danno professionale.
Tale valutazione appare contraddittoria, atteso che in materia di assicurazione contro le malattie professionali, dalla lettura coordinata degli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore di
90 DBA, per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore, rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi a carico del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori inferiori a detta soglia può essere considerata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, in relazione tanto alla specifica capacità di resistenza dell'assicurato quanto al grado di rumorosità dell'ambiente per il periodo di esposizione a rischio, e, conseguentemente, può integrare il diritto al riconoscimento di una malattia professionale indennizzabile, come la ipoacusia (in questo senso Cass. sentenza n. 236 del 10 gennaio 2003;
Cass. sentenza n. 6493 del 7 maggio 2002). Orbene, nel caso di specie dall'impugnata sentenza non risulta se il datore di lavoro, a fronte dell'esposizione a rischio del NC nei locali della ditta Ciocca pur nella misura come accertata inferiore alla soglia dei 90 DBA, abbia adottato particolari cautele volte a limitare il rischio auditivo.
Sotto questo profilo s'imponevano più approfonditi e puntuali riscontri, alla luce della richiamata normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, del nesso causale della patologia riscontrata
(ipoacusia) nell'assicurato con la rumorosità degli ambienti lavorativi. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte il ricorso accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004