Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
Sul reclamo contro la revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la competenza è del presidente della corte d'appello che ha emesso il provvedimento, sicché è viziata da incompetenza funzionale, rilevabile d'ufficio, la decisione sul reclamo adottata dalla corte di appello in composizione collegiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2017, n. 37519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37519 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
ASTA 37519 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2017 Composta da: Sent. n. sez.794/17 Presidente -- FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.2787/2017 PATRIZIA PICCIALLI - QU NN AL NA AL D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;
helli, che be lette/sentite le conclusioni del PG Messimo l'annullemento s e rie delle lincluso سهل owlinome impuprete, j o le tremunine oliglietti il fiswhite delle bort in Appello الاصاب di Milano. Udit i difensor Avv.; را W 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Torino con decreto in data 21.12.2015, a seguito di relazione dell'Agenzia delle Entrate, che attestava redditi familiari superiori al minimo consentito per accedere al beneficio, revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di RO AN, adottata dal Tribunale della stessa città il 19.11.2012 e respingeva, di conseguenza, la richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore. Proposta impugnazione dal NO ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte di appello di Torino, sez. civile, con ordinanza collegiale del 9.11.2016 rigettava l'opposizione evidenziando che il compendio documentale in atti ivi - compreso quello proveniente dal procedimento di prevenzione, nel quale era stato ottenuto il revocato beneficio- era indicativo di una capacità reddituale del richiedente incompatibile con l'ammissione al patrocinio e che le prove contrarie offerte non erano state idonee a vincere la presunzione legale in tal senso. Avverso tale ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. 30.5.2002 n. 115, AN NO, articolando due motivi. Con il primo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 92 e 76 dpr 115/2002 e vizio di motivazione con riferimento alla misura dei redditi familiari presi in considerazione dal giudicante che aveva tenuto conto anche dei redditi del figlio non più convivente. Con il secondo motivo si duole della erronea applicazione dell'art. 76, comma 4- bis d.P.R. 115/2002, sul rilievo che la Corte di appello, a fronte dello intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna del NO per associazione mafiosa, aveva tralasciato di valutare le prove, sia documentali che dichiarative, sulla precaria condizione economica in cui versava il NO negli anni presi in esame. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione rilevava, in via preliminare, l'incompetenza funzionale della Corte di Torino a pronunciare sulla opposizione, che, ai sensi degli artt. 99, comma 1 e 170 d.P.R. 115/2002, deve essere proposta al Presidente dell'Ufficio di appartenenza del giudice che ha pronunciato la revoca ( solo conseguentemente alla quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di liquidazione degli onorari del difensore); concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Torino. W 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Le conclusioni del PG in sede, che ha rilevato in via preliminare una violazioni delle disposizioni in tema di competenza funzionale, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato, sono condivisibili. Invero, l'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, debba proporsi innanzi al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. Analogo reclamo, ai sensi dell'art. 99, va proposto dall'interessato nel caso di revoca d'ufficio dell'ammissione al gratuito patrocinio (in tal senso, depone quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 14/07/2004 n. 19 - PA -, anche tenuto conto della modifica apportata dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112). Nel caso di specie, detto reclamo è stato correttamente presentato dal NO ma la relativa decisione è stata adottata dalla Corte di appello civile in composizione collegiale e non, come stabilito dall'art. 99, dall'organo monocratico nella persona del Presidente della Corte di appello o di un suo delegato. Ne discende la violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio, con il conseguente assorbimento delle censure esposte nel ricorso ( v. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Bagarella, Rv. 253644). L'accoglimento dell'eccezione processuale comporta l'assorbimento delle altre censure esposte nel ricorso. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio al Presidente della Corte di appello di Torino per consentire la delibazione del ricorso art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell'organo monocratico competente, con la conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. 3
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di Appello di Torino. Così deciso il 03/05/2017 Fausto Izzothey Il Presidente Il Consigliere estensore Tetine neuell Patrizia Piccialiрасстали CORTE SUPREMA ASGAZIONE IV Se DEPO ELLERIA Ongi 27 LUG 2017 IL CANCELLIF' IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Dssa Gabriella Lamelza