Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15074 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' "ESPNTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA : LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 residen Dott. Rosario DE MUSIS R.G. N. 8829/00 Cron. 30605 0 Dott. Francesco Maria FIORETTI ons gliere 5 Dott. Carlo Consigliere PICCIN Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/04/03SPAGNA MUSSO Dott. Bruno - PETITTI Consigliere Dott. Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AS, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE elettivamente 21, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 5368/00 del Tribunale di ROMA, 933 -1- depositata il 18/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato BR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso del ricorso;
in subordine, il per l'inammissibilità suo accoglimento. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, in persona di Giudice unico, con la sentenza in esame accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da BR AL avverso sette verbali di accertamento di varie violazioni del codice della strada per non osservanza di divieti di sosta;
affermava il giudice di primo grado che "dai verbali prodotti anche dall'Ente opposto si evince che in data 8-4-1998 sono state accertate due violazioni per divieto di sosta nello stesso luogo (Roma, Via S. Maria), una alle ore 9,45 e l'altra alle ore 11,25, con conseguente illegittimità della sanzione richiesta a tale titolo per la seconda infrazione rilevata, ostandovi il disposto di cui all'art. 158, comma 7, C.d.S. secondo cui la sanzione si applica per ciascun giorno del calendario per il quale si protrae la violazione. Non appare fondata l'ulteriore censura sollevata, atteso che l'affidamento a terzi di un veicolo non fa venir meno la responsabilità solidale del proprietario prevista dall'art. 196 C.d.S., né può ritenersi altrimenti venuto meno il vincolo solidale, sussistendo quantomeno la culpa in eligendo". Ricorre per cassazione, con tre motivi, il BR;
resiste con controricorso l'intimato Comune di Roma. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa interpretazione dell'art. 196 C.d.S. per non aver correttamente valutato il Tribunale la documentazione attestante che la circolazione del veicolo in questione era avvenuta contro la sua volontà. Con il secondo e terzo motivo si deduce l'insussistenza della culpa in eligendo dell'odierno ricorrente quale affermata dal giudice ai sensi dell'art. 2049 c.c., e relativo difetto di motivazione sul punto. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, in relazione ad entrambe le suesposte censure. A fronte, infatti, di quanto specificamente dedotto dal ricorrente in sede di opposizione e ampiamente documentato, in ordine alla circolazione dell'auto in questione, con particolare riferimento alla non applicazione del principio di solidarietà, per non essere il BR obbligato, unitamente all'autore delle contestate violazioni, al pagamento delle somme dovute, essendo detta circolazione "avvenuta contro la sua volontà", il Tribunale di Roma, con la decisione in esame, ha gettato l'opposizione motivando su tale punto decisivo sia violando il disposto dell'art. 196 C.d.S., sia erroneamente applicando il criterio della responsabilità obiettiva ex art. 2049 c.c.. Non solo, infatti, non è assolutamente pertinente sostenere, per la soprarichiamata normativa del codice della strada, che "l'affidamento a terzi di un veicolo non fa venir meno la responsabilità solidale del proprietario" ma è da censurare la sentenza in oggetto laddove non esprime alcuna valutazione in ordine alla pur dedotta circostanza del mancato consenso all'uso dell'autovettura in questione da parte dell'effettivo titolare. Il Tribunale ha, quindi, errato nel sostenere la responsabilità dell'odierno ricorrente senza compiutamente e preventivamente accertare la sussistenza in concreto di detta "esimente". Altresì, inconferente ed improprio rispetto alla fattispecie in esame, è il richiamo alla configurazione della particolare responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.: la culpa in eligendo per quanto specificamente disposto da tale norma non solo attiene ad un tipo di relazioni giuridiche (padroni e committenti - domestici e commessi) non applicabile alla vicenda per cui è processo ma configura anche un' eccezionale ipotesi di responsabilità oggettiva non sostenibile al di fuori del contesto normativo che la prevede e tanto meno rapportabile, in tema di sanzioni amministrative, all'art. 196 C.d.S.. Alla cassazione dell'impugnata decisione consegue il rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato. In Roma, il 9-4-2003 L'estensore Il Presidente B- DICASSAZIONE CA ne Civile Pi Depositato in Cancelleria "9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IL CANCELLIEHL Luisa Passinet