Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16052 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: Matrimonio Divorzio - Assegno di mante- 4 60 nimento. A CASUZIONE LA CO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N.8924/09 Dott. Antonio PROTO Consigliere Dott. Vincenzo VITRONE Cons. Relatore Cron. 37664 Dott. Ugo Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud. 28.4.03. Consigliere Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: GIUGNI avv. UMBERTO MARIA, elettivamente domi- ciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 119, personalmen te costituito;
ricorrente
contro
TU GI, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 145/a, presso l'avv. Sergio Oliosi, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 883 pubblicata il 1 marzo 2002; 4 6 0 1 3 1 0 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Roberto ADAMO per delega del- l'avv. RT AR GN e Sergio OLIOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 giugno 1996 Gia- vanna NA chiedeva al Tribunale di Roma pro- nuncia di separazione personale dal coniuge RT AR GN, assumendone la inadeguatezza ai ruoli di marito e di padre. Con sentenza del 22 settembre 10 novembre 2000 il tribunale accoglieva la domanda, assegnava la casa familiare alla ricorrente sino a quando fos se perdurata la convivenza con la figlia MI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosuffi- ciente, e poneva a carico del convenuto un contribu to mensile di £.
1.400.000 per il mantenimento del- la figlia e di ulteriori £. 500.000 per il manteni- mento del coniuge. Su gravame del GN, la Corte d'Appello di 2 ° Roma, con sentenza del 7 novembre 2001 www 1 marzo 2002, specificava il termine finale dell'assegnazio ne della casa familiare, precisava che l'appellante sarebbe stato tenuto al pagamento della sola metà delle spese straordinarie necessarie per la figlia MI, delle intere spese destinate alle sue va- canze estive e della sola polizza sanitaria e ri- gettava la domanda di riduzione dell'importo dei due assegni di mantenimento all'esito di una rinno- vata valutazione comparativa delle situazioni red- dituali e patrimoniali delle parti. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'avv. RT AR Giungi con tre motivi. Resiste NA NA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE B Con i tre motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione sono suscettibili di valutazio- ne congiunta, viene dedotta la violazione dell'art. 156 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in base alla considerazione che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare se i mezzi economici a disposizione del coniuge le avreb bero consentito la conservazione attuale dello stes so tenore di vita, ma si sarebbe limitato ad esclu- derlo proiettando il suo esame nel futuro (primo mo 3 tivo); avrebbe errato nella valutazione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio (secondo moti- vo) nonché nella valutazione comparativa delle ri- spettive situazioni reddituali (terzo motivo). Il ricorso non merita accoglimento poiché, at- traverso la denuncia di vizi di violazione di legge e di carenze motivazionali il ricorrente sollecita un riesame del merito che è precluso al giudice di legittimità attesi i limiti che connotano il giudi- zio di cassazione che è diretto unicamente al con- trollo della correttezza giuridica e della congrui- tà logica della motivazione della sentenza impugna- ta. Con particolare riferimento al primo motivo va rilevato che da una lettura piana e non tendenziosa della la sentenza impugnata emerge che il giudice di appello ha effettuato un adeguato riesame delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali del le parti giungendo alla conclusione che la ricorren te era il coniuge più debole ed aveva diritto ad un contributo per il suo mantenimento specificando che il suo solo stipendio e, tra qualche anno la sola pensione, la cui entità riferita sia allo stipen- dio attuale sia alla futura pensione - non le avreb be permesso di conservare il medesimo tenore di vi- ta caratterizzato da villeggiature e viaggi costosi le cui spese erano sopportate per intero dal coniu- ge. E, nell'economia di tale motivazione, il richia mo alla futura pensione non acquista valore deter- minante nella valutazione delle attuali condizioni economiche della appellata le quali sono state ri- tenute, già al presente, inidonee a consentirle la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. I due successivi motivi, poi, censurano in via esclusiva e diretta le valutazioni relative alla de terminazione del tenore di vita dei coniugi in co- stanza di matrimonio e alla rispettiva situazione reddituale e patrimoniale, investendo direttamente il merito della controversia. In conclusione il ricorso non può trovare acco glimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessivi €. 1.600,00, di cui €. 100,00 per spese ed €. 1.500,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. S Così deciso in Roma, il IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vi krom CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sagione Civile Depositato in Cancefferia 24 0 2003 IL CANCELLIERE 28 aprile 2003. IL PRESIDENTE Анзи Mo * CANCELLIERE Andrea Blandhi