CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU SA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito;
esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 1890 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ID OU ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Ancona, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal P.M. territoriale, ha ripristinato l'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari (per il reato di concorso in tentata rapina aggravata provvisorie). 1.1. L'indagato deduce: I - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per travisamento dei gravi indizi di colpevolezza ed asserita carenza delle esigenze cautelari, sia per l'incensuratezza dell'indagato che in considerazione del tempo trascorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. 1. Il riferimento al presunto travisamento dei gravi indizi di colpevolezza non è consentito, poiché il provvedimento impugnato inerisce esclusivamente al profilo della sussistenza o meno di esigenze cautelari. 1.1. Il motivo ulteriore è privo della necessaria specificità, perché non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, ed è comunque manifestamente infondato. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla conferma della necessità della misura degli arresti domiciliari in quanto idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 3 dell'ordinanza impugnata) il valore meramente neutro del decorso del tempo, e la residua concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, desumibile "dal carattere preordinato dei fatti, dalla pendenza, a carico dell'indagato, di procedimento relativo a vicenda estorsiva per la quale era stato colpito da foglio di via obbligatorio, e dalla scelta degli obiettivi in ragione dello stato di particolare vulnerabilità delle vittime", in difetto di documentati sintomi di resipiscenza. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4_ 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2022
esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 1890 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ID OU ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Ancona, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal P.M. territoriale, ha ripristinato l'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari (per il reato di concorso in tentata rapina aggravata provvisorie). 1.1. L'indagato deduce: I - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per travisamento dei gravi indizi di colpevolezza ed asserita carenza delle esigenze cautelari, sia per l'incensuratezza dell'indagato che in considerazione del tempo trascorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. 1. Il riferimento al presunto travisamento dei gravi indizi di colpevolezza non è consentito, poiché il provvedimento impugnato inerisce esclusivamente al profilo della sussistenza o meno di esigenze cautelari. 1.1. Il motivo ulteriore è privo della necessaria specificità, perché non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, ed è comunque manifestamente infondato. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla conferma della necessità della misura degli arresti domiciliari in quanto idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 3 dell'ordinanza impugnata) il valore meramente neutro del decorso del tempo, e la residua concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, desumibile "dal carattere preordinato dei fatti, dalla pendenza, a carico dell'indagato, di procedimento relativo a vicenda estorsiva per la quale era stato colpito da foglio di via obbligatorio, e dalla scelta degli obiettivi in ragione dello stato di particolare vulnerabilità delle vittime", in difetto di documentati sintomi di resipiscenza. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4_ 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2022