Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10255
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Sentenza 15 luglio 2002

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Il rapporto tra medici convenzionati e Azienda unità sanitaria locale, disciplinato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integra un rapporto di prestazione d'opera a carattere continuativo e coordinato, cui conseguono posizioni di diritto soggettivo che non possono essere affievolite per determinazione dell'amministrazione. Tale natura giuridica comporta la giurisdizione dell'a.g.o. su detto rapporto e il potere della stessa di disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto impugnato, anche quando il sanitario intenda conseguire l'accertamento della illegittimità del mancato conferimento dell'incarico, in violazione del proprio diritto, ed ottenere il risarcimento del danno sofferto (Fattispecie in tema di richiesta di ripristino del rapporto dopo il collocamento in quiescenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10255
    Data del deposito : 15 luglio 2002

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