Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2012, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/07/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 1516
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3072/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) ZO IE N. IL 21/05/1956 C/;
e da:
ZO IE;
avverso la sentenza n. 1450/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 21/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al G.I.P..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 ottobre 2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro ha applicato la pena concordata con il Pm - concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, con la continuazione tra i reati - nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, a ZO EL, imputato di numerosi delitti di cui agli artt. 416 e 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5, 8 e 10, fatti accertati in Pesaro e altrove, in epoche ricomprese tra l'1/1/2004 e il 2009.
2. Il procuratore generale di presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., lamentando illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale: in riferimento all'art.81 c.p.; sulla esclusione della recidiva, basata sulla lontananza dei fatti di bancarotta commessi, quando invece la relativa sentenza risultava passata in giudicato nel 2009; sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. L'imputato ZO EL ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di patteggiamento per i seguenti motivi: 1) Incompetenza territoriale del tribunale di Pesaro, in quanto la ditta beneficiaria delle fatture per operazioni inesistenti aveva sede nel circondario di Bergamo;
sarebbe possibile formulare tale eccezione in quanto la richiesta di patteggiamento è stata formulata nel corso delle indagini preliminari, per cui non sarebbe preclusa;
2) Erronea applicazione della legge penale, in quanto viene contestata l'evasione Iva per operazioni di triangolazioni a fronte di fatture regolarmente emesse e pagate;
3) Maturata prescrizione di alcuni dei reati già al momento della pronuncia della sentenza, in particolare per la mancata conservazione delle scritture contabili relative agli anni precedenti al 2004 e per le emissione di fatture per operazioni inesistenti realizzate prima del 10 novembre 2004, per cui il G.I.P. avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del reato con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che è principio pacifico in giurisprudenza che nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall'art. 444 c.p.p., l'esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte (Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468). Inoltre, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, neppure su impugnazione del procuratore generale, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (cfr. Sez. 2, n. 3622 del 10/1/2006, dep. 30/1/2006, P.G. in proc. Laaziz, Rv. 233369). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che avendo il pubblico ministero prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale, ma "per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge" (cfr, Sez. 6, n. 18385 del 19/2/2004, dep. 21/4/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047). Pertanto il ricorso procuratore generale deve essere rigettato.
2. Quanto al ricorso proposto dall'imputato, risulta infondato il primo motivo di ricorso, in quanto nel momento in cui l'imputato ha formulato di richiesta di patteggiamento ha rinunciato implicitamente a qualsiasi eccezione di incompetenza o di nullità, ne' il giudice è tenuto a svolgere d'ufficio la verifica della propria competenza territoriale (diversamente da quanto attiene alla giurisdizione ed alla competenza per materia). Il secondo motivo di ricorso risulta del pari manifestamente infondato, in quanto si propone di sollecitare una rivalutazione dei fatti non ammissibile in questa sede e comunque il ricorrente non ha indicato specificamente le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l'assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell'estraneità dell'imputato ai fatti contestati, ma si è limitato a riproporre, peraltro genericamente, una diversa lettura del quadro probatorio. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Questo Collegio ritiene di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la richiesta di applicazione della pena anche per reati prescritti rappresenta espressa rinuncia alla prescrizione non più revocabile (cfr. Sez.2, n. 47490 del 6/12/2011, dep. 22/12/2011, P.C. e Piccinno, Rv.252052), per cui la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009, dep.22/2/2010, Puorro e altro, Rv.246151). Tale orientamento, infatti, non trova smentita, come già indicato nella parte motiva della citata sentenza n. 47490 del 2011, nell'arresto delle Sezioni Unite che ha stabilito che la proposizione del ricorso per cassazione non può avere valore equipollente alla rinuncia e alla prescrizione (S.U. n. 43055 del 2011, Dalla Serra). Infatti, con la richiesta di patteggiamento, alla quale sia seguito l'adesione del pubblico ministero, si realizza un accordo che, in base al nostro sistema processuale, non è revocabile dalle parti stesse, e di conseguenza risulta evidente il valore di tale manifestazione di volontà, quale implicante necessariamente la rinuncia alla prescrizione, che è insito nell'intesa sul computo della pena da comminare (nel caso di specie, inoltre, atteso il consistente numero di fattispecie penali ascritte, si tratterebbe dell'inclusione dei reati nel computo della pena di sei mesi stabilita a titolo di continuazione).
Pertanto il ricorso dell'imputato deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente ZO EL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013