Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 980/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G. N. 18266/99 3265 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 946 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA - Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 a r.1., in persona del il 19/3.02 COOPERATIVA IL SESTANTE IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in Presidente pro tempore, 24, presso il signor LUIGI ROMA VIA L. MANTEGAZZA GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CANCELLERIA SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
EL FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDO SIMONCINI, che lo rappresenta e difende unitamente2001 2488 all'avvocato LEONARDO CAVALIERE, giusta mandato a -1- } R margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 174/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 27 maggio 1998, depositata in cancelleria il 18 luglio 1998, la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - respingeva l'appello proposto dalla Coop. Il Sestante a r.l.
contro
MA TE avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con cui, detto giudice, accogliendo l'opposizione del MA, aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa summenzionata, in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa, adottata nella riunione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico dei soci il versamento di detta somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. Avverso la sentenza della Corte d'appello suindicata la Coop. Il Sestante a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. MA TE ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la improponibilità del ricorso per essere stata già accertata, con sentenza passata in giudicato, la nullità della citata delibera del 31 maggio 1991. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. La delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991, di cui in narrativa, è stata dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto dal Tribunale di Taranto, con sentenza 4.11.1992, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal socio della cooperativa edilizia "Il Sestante": SE IZ. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce 14.4-16.11.1995. Il ricorso, proposto avverso detta sentenza dalla cooperativa "Il Sestante" a r.l., è stato respinto da questa corte suprema con la sentenza n. 4501/98, per cui la nullità della delibera summezionata, in base alla quale è stato emesso anche il decreto ingiuntivo opposto dall'attuale intimato, è stata accertata con sentenza passata in giudicato. Tale giudicato fa stato nel presente giudizio, potendo gli effetti preclusivi dello stesso essere invocati in virtù dell'art. 2377, terzo comma, cod. civ. - secondo cui l'annullamento giudiziale di una deliberazione "ha effetto rispetto a tutti i soci” - in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse da numerosi soci della cooperativa suindicata, denunciando la nullità della medesima delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991. L'art. 2377, terzo comma, cod. civ., dettato per le ipotesi di annullamento e con riguardo alle delibere assembleari, come affermato dalla sentenza di questa corte n. 15786/2000, e da altre che la hanno seguita, tutte emesse in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da vari soci della cooperativa "Il Sestante" affermazione che questo collegio condivide essendo basata su argomentazioni ineccepibili - trova applicazione (estensiva) anche nelle ipotesi di nullità e con riguardo a delibere del consiglio di amministrazione. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di amministrazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima della proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confronti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre ricorso per cassazione, non potendo la stessa conseguire con detto ricorso, dato l'effetto preclusivo del menzionato giudicato, alcun utile risultato pratico. Tale difetto di interesse rende il ricorso inammissibile. 2 La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro). Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. Krence, call A reth Il Consigliere estensore Il Presidente But DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 19 MAR 2002 Maria Di NuzZC блоко Oggi, Marie H IL CANCELERE Marka 1097 129,11 456T 20,66 TOT. 141,77 6,00 8067 7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7 Registrato in carb 7 GEN. 2005 re 5, 5 at ni... 1102 versate €155... 1 (euro LEMO AN NO /77 p. Dirigente Area Daril (Dott.ssa Maria Grazia DFPPO) Responsabile Servicio Att (Dr. M. RACCICHANI)