Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21083
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Sentenza 26 marzo 2013

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È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello che prospetta una situazione di fatto nuova rispetto alle allegazioni prodotte nel giudizio di primo grado senza dedurre elementi nuovi a giustificazione della tardiva indicazione. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per evasione, aveva dedotto per la prima volta con l'atto di appello di aver agito in stato confusionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21083
    Data del deposito : 26 marzo 2013

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