Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello che prospetta una situazione di fatto nuova rispetto alle allegazioni prodotte nel giudizio di primo grado senza dedurre elementi nuovi a giustificazione della tardiva indicazione. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per evasione, aveva dedotto per la prima volta con l'atto di appello di aver agito in stato confusionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21083 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 596
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 48673/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 01/10/2012 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'01/10/2012 della Corte d'appello di Genova è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quella sede da CA PA avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di quella città il 13/04/2012, e disposta l'esecuzione di tale pronuncia.
2. Ha proposto ricorso la difesa di PA lamentando vizi di motivazione del provvedimento. Richiamati i motivi d'appello, che ritenevano l'insussistenza del reato per lo stato confusionale nel quale l'interessato versava, si rileva che la Corte per confutare tale motivo è entrata nel merito, richiamando le difformi dichiarazioni rese dal PA, così valutando la genericità del motivo, in quanto risulta formulata un'argomentazione che logicamente avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'appello, non all'accertamento della sua inammissibilità.
Quanto al secondo rilievo contenuto in atto di appello, con cui si sollecitava la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, questo era stato respinto in ragione della preclusione derivante dalla contestata recidiva, con ciò incorrendo in un errore valutativo in quanto la recidiva contestata era quella specifica infraquinquennale, non quella reiterata che osta al riconoscimento del beneficio;
la situazione descritta non giustifica quindi l'omesso esame del merito da parte della Corte territoriale.
3. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione all'applicazione delle norme di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) poiché erroneamente è stata ritenuta omessa l'individuazione del punto che si intendeva devolvere alla cognizione del giudice d'appello, che al contrario risulta evidente dal testo dell'impugnazione, e dalla stessa motivazione assunta dal provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In forza della disposizione di cui all'art. 591 cod. proc. pen. i motivi di impugnazione devono essere specifici e riguardare il campo di indagine già sottoposto al primo giudice, rispetto alle cui valutazioni si muovono rilievi di fatto o semplicemente si sollecita una diversa determinazione.
Nel caso concreto la Corte ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del motivo sulla responsabilità, senza entrare nel merito, semplicemente osservando che dalla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, che aveva costituito l'oggetto del giudizio di primo grado, non risultava mai allegata la situazione di fatto esposta in atto di appello, che conseguentemente non aveva potuto costituire oggetto dell'accertamento di merito. La situazione descritta, unitamente alla mancata deduzione di elementi nuovi che potevano aver imposto la tardiva prospettazione di fatto, consente di concludere che correttamente il giudice di merito ha valutato come esulante dall'ambito di valutazione rimessogli il motivo proposto, concretizzando l'ipotesi di assenza di specificità che giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a).
Deve ricordarsi, sulla base di approdi interpretativi univoci, che per essere ammissibile l'impugnazione deve individuare il punto della decisione che si intende impugnare, identificabile con riferimento al provvedimento oggetto di impugnazione, mentre, per quanto già esposto, l'appello conteneva una nuova prospettazione dei fatti, mai fatta propria dall'interessato, e nell'accertare ciò il giudicante si è limitato a confrontare la ricostruzione contenuta nella pronuncia, ed il motivo di gravame, con esclusione di qualsiasi valutazione di merito, per inferire il difetto di correlazione tra i due atti che ha giustificato la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione.
3. Inammissibile è anche il secondo rilievo, per manifesta infondatezza, in quanto il controllo degli atti ha consentito di accertare che nel decreto che dispone il giudizio risulta contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale che, ai sensi dell'art. 69 c.p.p., comma 4, impedisce la valutazione di prevalenza, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, mentre la difforme qualificazione della recidiva contenuta nell'intestazione della sentenza di primo grado è frutto di errore materiale, circostanza che è dato ricavare dalla mancata esclusione, nel dispositivo e nel corpo della motivazione, della qualificazione più grave della contestata recidiva.
Conseguentemente la richiesta di attenuazione della pena, preclusa da un divieto normativo, non può che costituire motivo di impugnazione inammissibile ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) poiché manca l'individuazione della ragione di diritto a sostegno della richiesta formulata, in correlazione concreta con le motivazioni espresse sul punto dalla pronuncia oggetto di impugnazione.
4. Del tutto generico risulta l'ulteriore motivo di ricorso, per quanto già esposto in punto di mancata correlazione dell'impugnazione alla sentenza, assunto contrastato con argomenti privi di specificità rispetto agli elementi acquisibili a seguito dell'esame degli atti.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013