Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 27866
CASS
Sentenza 5 giugno 2015

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Massime1

In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: non sussiste se l'impresa aggiudicataria assume successivamente lavoratori
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023

    La massima Non integra il delitto di abuso d'ufficio, nel caso di specie in violazione del divieto di commissione di opere in subappalto, la condotta, posta in essere da parte di un'impresa aggiudicataria di appalto pubblico, di assunzione di lavoratori a seguito di aggiudicazione, poiché tale condotta non mira a trasferire i rischi della realizzazione delle opere su soggetti privi dei requisiti previsti per legge, bensì tende ad acquisire nuova forza lavoro per la realizzazione delle opere, senza che sussista alcun obbligo di effettuare tali assunzioni in epoca precedente all'aggiudicazione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 27866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27866
Data del deposito : 5 giugno 2015

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