Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: non sussiste se l'impresa aggiudicataria assume successivamente lavoratoriAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima Non integra il delitto di abuso d'ufficio, nel caso di specie in violazione del divieto di commissione di opere in subappalto, la condotta, posta in essere da parte di un'impresa aggiudicataria di appalto pubblico, di assunzione di lavoratori a seguito di aggiudicazione, poiché tale condotta non mira a trasferire i rischi della realizzazione delle opere su soggetti privi dei requisiti previsti per legge, bensì tende ad acquisire nuova forza lavoro per la realizzazione delle opere, senza che sussista alcun obbligo di effettuare tali assunzioni in epoca precedente all'aggiudicazione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 27866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27866 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/06/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2568
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 39366/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NA N. IL 13/07/1948;
AC GE N. IL 30/03/1955;
avverso la sentenza n. 2821/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 31/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31/10/2013, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto ER NN ed AC NG responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18 perché, nella loro qualità di amministratori unici della "MEC.MAR. s.r.l.", avevano fatto ricorso all'utilizzo di lavoratori forniti dalla "T SERVICE COOP SOCIALE a.r.l.", soggetto non autorizzato, poiché non iscritto all'apposito Albo delle agenzie e li ha conseguentemente condannati alla pena dell'ammenda.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando, in primo luogo, con riferimento alla posizione di ER NN, che questa sarebbe stata processata per fatti diversi da quelli a lei addebitati con il decreto penale opposto, in quanto, nel decreto di giudizio immediato, veniva riportata soltanto l'imputazione elevata nei confronti del coimputato e relativa ad un periodo, quello compreso tra il 12/4/2010 e l'ottobre 2010, in cui lei non era più amministratore unico, avendo ricoperto quella carica fino al 12/4/2010, tanto che il decreto penale emesso nei suoi confronti era riferito al periodo compreso tra l'1/1/2009 ed il 12/4/2010.
Aggiungono, poi, che il Tribunale avrebbe dato atto, in sentenza, del fatto che i lavoratori assunti erano privi della qualifica professionale per svolgere l'attività cui erano stati destinati, senza che però costoro fossero stati escussi come testimoni o sentiti nel corso dell'accertamento.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe tralasciato di considerare la natura e l'oggetto del contratto di appalto stipulato tra la società degli indagati e la cooperativa sociale, ritenendo erroneamente che i lavoratori non avessero la necessaria qualifica e che la cooperativa non avesse autonomia e mezzi, disponendo invece detti lavoratori di strumentazioni e mezzi propri forniti dalla cooperativa. Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
Occorre rilevare, con riferimento alla posizione di ER NN, come effettivamente il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti ed allegato in copia al ricorso contenga una imputazione relativa a condotta del tutto diversa da quella riportata in sentenza.
Detto decreto riguarda, infatti, l'utilizzo di 11 addetti, per un totale di 1123 giornate, nel periodo compreso tra l'1/1/2009 ed il 12/4/2010, mentre l'imputazione riportata in sentenza, corrispondente a quella contenuta nel decreto penale emesso nei confronti del coimputato AC NG, si riferisce all'utilizzo di 5 addetti, per complessive 139 giornate, nel periodo compreso tra il 12/4/2010 e l'ottobre 2010.
Il capo di imputazione, riportato in sentenza, che è preceduto dalla qualifica dei due imputati, è lo stesso riprodotto nel decreto di giudizio immediato, atto al quale questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della questione sollevata. Risulta dunque evidente che, nel riprodurre le imputazioni contenute nei due decreti penali, si sia erroneamente ritenuto che le stesse avessero identico contenuto.
2. Pur essendo comunque nota a ciascun imputato la contestazione che li riguardava, considerata la previa notifica del decreto penale e nonostante l'imputazione risultante dal decreto penale debba necessariamente essere quella poi riprodotta nel decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione, deve certamente escludersi che tale errore possa essere considerato quale mera non corretta enunciazione del fatto, avendo prodotto conseguenze ulteriori, decisamente rilevanti.
Infatti, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, l'intero giudizio è stato incentrato sui soli fatti che, nel decreto penale di condanna erano stati addebitati ad AC NG.
Il giudice del merito, nel far riferimento alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, riporta quanto riferito dall'Ispettore del lavoro sentito anche come testimone e richiama i contenuti della documentazione acquisita facendo ripetutamente esclusivo riferimento a 5 operai impiegati per 139 giornate. Anche nella quantificazione della pena il Tribunale fa esclusivo riferimento al numero di operai impiegati ed alle giornate di lavoro riportate nell'imputazione.
Ciò nonostante, viene affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati ed irrogata agli stessi la medesima pena calcolata con le modalità di cui si è appena detto.
3. Appare dunque evidente che ER NN è stata condannata per un fatto del tutto diverso da quello contestatole con il decreto penale opposto e che non è stato da lei commesso.
Tale evenienza comporterebbe la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, tuttavia, avuto riguardo alla data di consumazione del reato, lo stesso risulta prescritto.
Invero, considerata la natura permanente del reato, la consumazione del quale si protrae unitariamente sino a quando cessa la somministrazione abusiva (cfr. Sez. 3, n. 2857 del 16/10/2013 (dep. 2014), Carelli, Rv. 258627 ed altre prec. conf.) e rilevato che la condotta addebitata ad ER NN si è esaurita il 12/4/2010, il termine complessivo quinquennale, di cui all'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, risulta ormai spirato. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con riferimento alla posizione della suddetta imputata, perché il reato a lei ascritto è estinto per prescrizione.
4. Diversa è, invece, la posizione di AC NG, essendo inammissibili i motivi di ricorso concernenti l'imputazione che lo riguardano.
Le censure mosse alla sentenza impugnata propongono, sostanzialmente, l'effettuazione di una valutazione alternativa delle emergenze processuali attraverso l'interpretazione dei contenuti del contratto stipulato tra la società del ricorrente e la cooperativa sociale che non può essere effettuata in questa sede di legittimità. Peraltro il Tribunale ha accertato in fatto che oggetto del contratto era la mera fornitura di mano d'opera in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 4 e 18 e lo ha fatto non soltanto sulla base di quanto riferito dall'ispettore del lavoro nel corso della sua deposizione, ma anche considerando i contenuti della documentazione in atti, dando atto che da tale disamina risultava dimostrato che le cinque persone che avevano prestato la loro attività erano prive della necessaria qualifica professionale, trattandosi di soggetti da immettere nel lavoro perché in condizioni svantaggiate e non disponevano delle attrezzature necessarie per svolgere le riparazioni di motori navali cui sarebbero stati addetti.
Conseguentemente, il giudice del merito ha escluso la sussistenza effettiva di un contratto di appalto, in quanto la cooperativa sociale non disponeva di mezzi, strutture e personale qualificato per svolgere un lavoro specializzato quale quello previsto da tale contratto e gli operai erano di fatto inseriti nella struttura organizzativa della società dell'imputato, mentre la cooperativa sociale difettava di autonomia di mezzi e di organizzazione del lavoro, non potendo pertanto operare in regime di appalto. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni, considerato anche che, secondo quanto già affermato da questa Corte, se manca l'assunzione del rischio e l'organizzazione dei mezzi, non si può parlare di appalto lecito ma di mera fornitura di prestazione lavorativa, che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18 (Sez. 3, n. 861 del 25/11/2004 (dep. 2005), RM. in proc.
Servidei ed altro, Rv. 230664).
Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER NN perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di AC NG che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015