Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
In tema di azione di risarcimento del danno conseguente a incidente stradale, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si applicano, in sede penale, alla costituzione di parte civile le formalità previste dall'art. 22 Legge n. 990 del 1969; la parte civile è peraltro libera di non chiedere la citazione del responsabile civile e tale decisione non determina alcuna nullità processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2005, n. 43101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43101 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 27/09/2005
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1411
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 017542/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE CO, N. IL 11/02/1944;
avverso SENTENZA del 04/12/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI Enrico che ha concluso per rigetto.
Udito il difensore Avv. NISI Loris Maria.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Pretore di Reggio Calabria il 25/06/1999, su appello proposto dalle parti civili (moglie e figli della vittima), affermava la responsabilità di ET ME in ordine al delitto di omicidio colposo ai danni di RI GH, aggravato dall'art. 589 c.p., ex comma 2, essendo stato commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Con la stessa sentenza, la Corte di merito accertava la responsabilità del ET, nella produzione dell'evento, nella misura del 70%, con il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, e conseguentemente condannava l'imputato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore delle parti civili alle quali, inoltre, assegnava una provvisionale di 25.000,00 euro. Rimetteva, quindi, le parti davanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno.
In fatto, era accaduto che la sera del 13/11/1995 ET ME, che si trovava alla guida di un camion lungo la super strada ionica (SS 106), aveva investito RI GH, che procedeva a piedi lungo il bordo destro della carreggiata, e ne aveva causato la morte. Si procedeva, quindi, a carico del ET per il delitto di omicidio colposo.
Gli inquirenti accertavano: a) che l'asfalto era bagnato per la pioggia e che la visibilità era scarsa sia per l'orario serale sia per le cattive condizioni meteorologiche;
b) che nella zona vigeva il limite di velocità di 80 km. orari;
c) che il mezzo condotto dal ET procedeva alla velocità (che era la massima consentita in quel tratto di strada) di circa 80 km. orari (rilevati dal cronotachigrafo del camion e dalle dichiarazioni di due carabinieri, testimoni oculari dell'incidente); d) che l'impatto con il pedone era avvenuto con la parte destra della cabina del veicolo, quasi in corrispondenza del faro anteriore destro;
e) che al momento dell'impatto il pedone si trovava in posizione eretta;
f) che l'autocarro aveva arrestato la propria corsa dopo circa 100 metri dal punto d'impatto. Il consulente, incaricato di determinare le modalità del sinistro, concludeva formulando l'ipotesi che il GH avesse repentinamente invaso la corsia di marcia del camion a causa dell'andamento zigzagante dovuto allo stato di ubriachezza ovvero, addirittura, che la stessa vittima, in preda al panico, fosse andata incontro all'autocarro. In dibattimento, lo stesso consulente precisava che la ricostruzione dell'evento da lui ipotizzata si era basata unicamente sui risultati della consulenza medico-legale, dalla quale egli aveva tratto il convincimento dello stato di ebbrezza della vittima. Il medico legale, però, pur confermando che dall'esame olfattivo del viso e degli abiti del GH aveva rilevato notevole odore di vino, tuttavia escludeva di potere affermare che questa si fosse trovata, la sera dell'incidente, in stato di ubriachezza, non essendo stato eseguito l'esame alcolimetrico.
Sulla base di tali acquisizioni, il primo giudice, rilevato che il ET non procedeva ad andatura superiore a quella consentita, che era da presumersi una condotta improvvisa del pedone che aveva invaso la corsia di marcia del camion, che la presenza del pedone non era prevedibile, assolveva il ET.
La Corte d'Appello, con sentenza del 04/12/2003, interpretava in termini del tutto opposti le risultanze processuali. Essa osservava, anzitutto, che la ricostruzione dei fatti del primo giudice era frutto di mere illazioni, poiché nessun concreto elemento autorizzava a ritenere che la vittima si fosse inopinatamente portata verso il centro della carreggiata o addirittura contro il camion. Osservava, altresì, che il consulente tecnico aveva chiarito che una tale ricostruzione egli aveva proposto sul presupposto, mai accertato, che il GH fosse in stato di ebbrezza, mentre nessuno degli altri elementi acquisiti, ne' la posizione del corpo dopo l'impatto, ne' il punto d'urto sulla strada, ne' la localizzazione dei danni sull'autocarro autorizzava una tal ricostruzione. Rilevato, quindi, che l'asserita imprevedibilità della presenza del pedone lungo la strada non poteva essere condivisa, poiché nessun segnale, nessuna barriera, nessuna norma impediva al pedone di spostarsi lungo la carreggiata stradale in questione, che la velocità del mezzo, al limite della velocità massima consentita, era comunque eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, alle condizioni atmosferiche ed allo stato dell'asfalto, che lo stesso ET aveva sostanzialmente reso dichiarazioni confessorie, allorché aveva ammesso di non avere neanche visto il GH, che il pedone certamente procedeva sulla propria destra, lungo la striscia bianca che delimita il margine della carreggiata, la Corte d'Appello individuava una condotta colposa dell'imputato caratterizzata da grave imprudenza, per avere tenuto una velocità assai elevata rispetto alle condizioni meteorologiche e della strada, e da palese disattenzione, per non essersi tempestivamente accorto della presenza del pedone che procedeva lungo il margine destro della carreggiata. Preso atto, ancora, della condotta della vittima, che si trovava probabilmente all'esterno della striscia bianca che delimita la carreggiata stradale, sì da invadere la corsia di marcia riservata ai veicoli, la Corte di merito determinava un concorso di colpa dello stesso pedone nella produzione dell'evento, nella misura del 30%. Avverso tale sentenza ricorre ET ME che deduce:
a) Inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, in quanto non finalizzato all'impugnazione a fini civilistici, nel senso che le censure mosse alla sentenza di primo grado non erano pertinenti rispetto alle richieste di natura risarcitoria proponibili dalla parte civile;
le stesse conclusioni non consentivano di verificare quale fosse la cognizione rivolta al giudice d'appello;
b) Inammissibilità dell'appello della parte civile per la mancata partecipazione al processo del responsabile civile, litisconsorte necessario ex L. n. 990 del 1969 e succ. modifiche e per mancanza di una condizione di procedibilità, rappresentata dalla preventiva richiesta di risarcimento del danno avanzata all'istituto assicuratore della L. n. 990 del 1969, ex art. 22;
c) Violazione di legge, con riferimento all'art. 141 del Codice della Strada, per l'errata valutazione, da parte della Corte d'Appello, delle risultanze processuali, anche con riferimento al non riconosciuto stato di ebbrezza del GH che, a prescindere dalla verifica alcolimetrica, poteva dedursi, a giudizio del ricorrente, dall'esame olfattivo eseguito dal consulente;
d) Carenza di motivazione circa la individuazione della percentuale di responsabilità attribuita all'imputato;
e) Violazione di legge, per avere addebitato le intere spese del procedimento all'imputato senza graduarle almeno nella proporzione stabilità quanto alla responsabilità;
f) Violazione di legge, per avere disposto una provvisionale a carico del solo imputato e non anche del responsabile civile;
l'assenza, per omessa citazione in giudizio da parte della GH, del responsabile civile determinerebbe anche l'impossibilità di concedere la provvisionale.
Il ricorso è palesemente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. La parte civile è certamente legittimata a proporre impugnazione, contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunciata nel giudizio, ed a chiedere, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Legittimamente, dunque, l'odierna parte civile ha impugnato la sentenza del Pretore di Reggio Calabria che aveva mandato assolto l'imputato ed aveva, in conseguenza, respinto le richieste di risarcimento del danno dalla stessa avanzate. Tanto premesso, occorre rilevare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'atto d'appello proposto avverso la sentenza di primo grado non presenta vizi di sorta, essendo stati correttamente redatti e con precisi riferimenti alla domanda di risarcimento danni proposta. Ovviamente, per sostenere le proprie richieste l'appellante non poteva che contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata e proporne una del tutto diversa al fine di ottenere una sentenza di condanna, necessaria per vedere accolta la domanda di risarcimento del danno. La prospettazione, quindi, di temi attinenti alla responsabilità penale dell'imputato non è che funzionale alla richiesta di accoglimento della domanda risarcitoria. È da richiamare, comunque, al riguardo, l'insegnamento della Corte Suprema secondo cui, non necessariamente l'atto d'impugnazione deve "contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento" (Cass. sez. 5 n. 958 del 1999). Conclusioni che non risulta siano state omesse dalla parte civile in detta sede. Palesemente infondati sono anche il secondo ed il sesto motivo di ricorso.
Le formalità previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, invero, devono essere obbligatoriamente osservate con riguardo all'azione di risarcimento del danno proposta nella sede civile, non anche nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale, poiché questa è disciplinata da norme proprie e diverse da quelle previste per il giudizio civile;
in tal senso questa Corte si è sempre pronunciata. Negli stessi termini si pone il tema dell'omessa citazione del responsabile civile che è certamente "litisconsorte necessario", ma solo nella predetta sede. Nel processo penale, invero, è previsto (art. 83 c.p.p.) che la parte civile "possa" ("il responsabile civile può essere citato"), ove lo ritenga, chiedere di essere autorizzata a citare il responsabile civile, senza, in proposito, sancire specifici obblighi ne', tanto meno, nullità conseguenti alla mancata citazione. Conferma implicita della diversità del trattamento processuale riservato al responsabile civile nel processo penale, rispetto al giudizio civile, è dato dal fatto che solo in seguito ad un intervento della Corte Costituzionale è stato concesso all'imputato, nel caso di inerzia della parte civile, di chiedere la citazione del responsabile. Il Giudice delle leggi ha, invero, con sentenza n. 112 del 1998, proprio con riferimento alla responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria ex L. n. 990 del 1969, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale anche dall'imputato. Se, dunque, è stato necessario ricorrere all'intervento della Corte Costituzionale per ottenere, da parte dell'imputato, la presenza del responsabile civile nei casi di inerzia della parte civile, ne consegue che quest'ultima non ha alcun obbligo di citazione, bensì solo una facoltà, così come l'imputato dopo l'intervento della predetta Corte.
Non risulta, d'altra parte, che il ricorrente si sia mai avvalso della facoltà di chiedere la citazione dell'assicuratore, ne' risulta che abbia, nel corso dei processi di merito, segnalato, in proposito, anomalie di alcun genere;
neanche in sede di appello, ove l'impugnazione della sentenza per i soli effetti civili avrebbe pur potuto indurlo ad avvalersi di quella facoltà, ovvero ad eccepire presunte nullità. Comportamento dal quale è anche possibile rilevare ulteriori profili di inammissibilità delle sue doglianze. Da quanto sopra esposto discende, ovviamente, la totale infondatezza del sesto motivo con il quale il ricorrente denuncia la decisione dei giudici d'appello di concedere alla parte civile una provvisionale, a suo dire in maniera illegittima stante l'assenza del responsabile civile;
si è detto, infatti, che tale assenza è del tutto indifferente nel giudizio penale. Quanto alla congiunzione "e", contenuta sub art. 539 c.p.p., comma 2, dalla quale il ricorrente pretende di dedurre la necessità della presenza del responsabile civile perché il giudice penale possa concedere una provvisionale, va rilevato come il riferimento legislativo riguardi l'ipotesi della chiamata in causa del responsabile civile, nel senso che, ove a partecipare al giudizio questi sia stato chiamato, la condanna al pagamento della provvisionale deve essere disposta, solidarmente, nei confronti dell'imputato e dello stesso responsabile. Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale viene proposta, dei fatti di causa, una ricostruzione diversa da quella fornita dalla Corte di merito con riferimento, in particolare, al presunto stato di ubriachezza della vittima, all'occupazione, da parte di questa, della corsia di marcia dell'automezzo, alle condizioni della strada al momento dell'incidente. Invero, evidente appare la non proponibilità in questa sede di legittimità di questioni di merito compiutamente analizzate dalla Corte d'Appello con motivazione congrua e conducente, pienamente confortata da puntuali emergenze probatorie e del tutto immune da vizi.
Da respingere è anche il quarto motivo di ricorso.
Invero, ugualmente esaustiva ed immune da vizi si presenta il capo della sentenza impugnata che attribuisce all'imputato la responsabilità dell'evento nella misura del 70%. Anche sotto tale profilo, detta sentenza si presenta motivata a sufficienza ed appare, in ogni caso, perfettamente in linea con le risultanze processuali che hanno segnalato, da un lato, il comportamento gravemente imprudente dell'imputato, che in ora notturna procedeva alla guida di un pesante automezzo a velocità eccessiva rispetto alle pessime condizioni della strada (bagnata per la pioggia e con scarsa visibilità per l'assenza di illuminazione pubblica e per la presenza di foschia), dall'altro, il concorso di colpa della vittima, che procedeva lungo la medesima strada tenendosi ai margini della carreggiata. Anche sotto tale profilo, la precisa ed approfondita ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito non merita censure di sorta.
Anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del giudizio, si presenta del tutto infondato, avendo la Corte di merito correttamente applicato il principio secondo cui l'onere della rifusione delle spese processuali è collegato alla soccombenza. L'esito del procedimento, certamente favorevole alla parte civile, che ha visto riconosciuto, sia pure non totalmente, il suo diritto al risarcimento del danno, non può che determinare, sulla base del principio della soccombenza, la condanna dell'imputato alla rifusione di dette spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa pelle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005