CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16336 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale del riesame di Tempio Pausania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca RO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16336 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 7 gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato CO RI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania in data 9 settembre 2025. 2. La mattina del 29 agosto 2025, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Macomer, coadiuvati dai Carabinieri della Sezione Operativa M.O.R.M. di Olbia, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 10:55 circa, notavano CO RI che si allontanava dalla sua abitazione sita in Portisco via Poseidone s.n.c. stringendo tra le mani una busta di carta che, con atteggiamento sospetto, riponeva all’interno del cofano posteriore della sua autovettura. I militari intervenivano immediatamente e accertavano che all’interno di detta busta era occultata la somma di 75.740,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio. L’attività investigativa proseguiva con la perquisizione dell’abitazione dell’indagato che dava esito positivo in quanto, all’interno di un mobile posto nella camera da letto, venivano rinvenuti due orologi marca Rolex modello Daitona, aventi il valore complessivo di 91.900,00 euro, mentre nel frigorifero venivano rinvenuti 39 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, che venivano sottoposti a sequestro. 3. Il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto in data 9 settembre 2025 non convalidava il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dai Carabinieri di Macomer e di Olbia per mancato rispetto del termine di 48 ore stabilito, a pena di inefficacia, dall’art. 321, comma 3 ter, cod. proc. pen. e disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ex artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui riteneva sussistere i presupposti «posto che l’indagato non è stato in grado di spiegare e/o giustificare la provenienza delle res trovate in suo possesso, tenuto conto della rilevante entità dell’importo del denaro e dell’ingente valore degli orologi che appaiono del tutto sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche. Gli accertamenti svolti presso le banche dati in uso presso le forze di polizia hanno, infatti, evidenziato che RI CO risulta privo di una stabile occupazione lavorativa, quantomeno dall’anno 2021 (allorquando la retribuzione a reddito ammontava a €. 1,171,00).» e posto che «Sussiste, altresì, il periculum in mora dal momento che il denaro, per sua natura, può 3 essere facilmente disperso e/o occultato, al pari degli orologi che certamente, in caso di restituzione, considerate le circostanze e le condizioni di vita dell’indagato, con ogni probabilità non sarebbero più materialmente confiscabili». 4. Il Tribunale del riesame di Tempio Pausania rigettava il riesame ritenendo che sussistessero il fumus commissi delicti e i requisiti di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità tra l’ipotizzato reato e quanto sottoposto a sequestro. In particolare, riteneva che sussistessero i presupposti per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, «attesa la rilevante entità dell'importo del denaro e dell'ingente valore degli orologi che l'indagato non ha saputo giustificare non solo al momento del sequestro, ma anche in sede di riesame, non avendo fornito prova, al dì là di mere dichiarazioni rese da prossimi congiunti, che effettivamente le res rinvenute fossero del tutto proporzionate al tenore di vita del RI, allo stato soggetto privo di attività lavorativa». Rammentava, inoltre, che per effetto della modifica apportata all'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. 5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Tempio Pausania ha proposto ricorso per cassazione CO RI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento ai requisiti di applicabilità della confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. In particolare, lamenta il ricorrente violazione di legge sotto tre profili. Sotto un primo profilo si duole della violazione del requisito della ragionevolezza temporale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018 secondo cui l’art. 240-bis cod. pen. richiede che la presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, che risponde all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata. Richiama, altresì, recente giurisprudenza di legittimità, per la quale l’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di un criterio di ragionevolezza temporale, nel senso che deve trattarsi di elementi patrimoniali non distaccati dal reato da un lungo lasso temporale che renda irragionevole l'ablazione (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, dep. 2026, Falco, non 4 mass.). Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sull'aspetto della ragionevolezza temporale tra l'acquisizione dei beni sequestrati (denaro e orologi) e la commissione del reato contestato (detenzione di 39 grammi di hashish del 29.08.2025). Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio di valutazione della sproporzione, richiamando giurisprudenza di legittimità, anche recente, per la quale i termini di raffronto dello squilibrio oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Richiama recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, cit.). Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha proceduto ad una valutazione individualizzata della sussistenza dei presupposti applicativi, ma a formule generiche. Sotto altro profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio di valutazione del nucleo familiare, sostenendo che l’indagato convive con la madre e richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18449 del 17/04/2024, Bruzzese, non mass.) secondo cui, nella valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio acquisito, il Tribunale deve considerare i redditi dell’intero nucleo familiare del proposto nel periodo di acquisto del bene, non limitandosi ai soli redditi personali. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto cardine del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen., ossia il c.d. reato spia. Sostiene il ricorrente che nell’ordinanza impugnata manca del tutto la motivazione in ordine all’accertamento del c.d. reato spia, in quanto il Tribunale si limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere, neppure un accenno, in ordine allo stupefacente rinvenuto, al quantitativo esiguo o all'incensuratezza del RI. 6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 5 2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Mannolo, Rv. 285608 – 01). In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 - 01). 3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata si limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere in ordine all’ipotizzato reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal modo incorrendo nel lamentato vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione. 6 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tempio Pausania competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tempio Pausania. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore La Presidente LU RE UG RA
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca RO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16336 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 7 gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato CO RI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania in data 9 settembre 2025. 2. La mattina del 29 agosto 2025, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Macomer, coadiuvati dai Carabinieri della Sezione Operativa M.O.R.M. di Olbia, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 10:55 circa, notavano CO RI che si allontanava dalla sua abitazione sita in Portisco via Poseidone s.n.c. stringendo tra le mani una busta di carta che, con atteggiamento sospetto, riponeva all’interno del cofano posteriore della sua autovettura. I militari intervenivano immediatamente e accertavano che all’interno di detta busta era occultata la somma di 75.740,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio. L’attività investigativa proseguiva con la perquisizione dell’abitazione dell’indagato che dava esito positivo in quanto, all’interno di un mobile posto nella camera da letto, venivano rinvenuti due orologi marca Rolex modello Daitona, aventi il valore complessivo di 91.900,00 euro, mentre nel frigorifero venivano rinvenuti 39 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, che venivano sottoposti a sequestro. 3. Il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto in data 9 settembre 2025 non convalidava il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dai Carabinieri di Macomer e di Olbia per mancato rispetto del termine di 48 ore stabilito, a pena di inefficacia, dall’art. 321, comma 3 ter, cod. proc. pen. e disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ex artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui riteneva sussistere i presupposti «posto che l’indagato non è stato in grado di spiegare e/o giustificare la provenienza delle res trovate in suo possesso, tenuto conto della rilevante entità dell’importo del denaro e dell’ingente valore degli orologi che appaiono del tutto sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche. Gli accertamenti svolti presso le banche dati in uso presso le forze di polizia hanno, infatti, evidenziato che RI CO risulta privo di una stabile occupazione lavorativa, quantomeno dall’anno 2021 (allorquando la retribuzione a reddito ammontava a €. 1,171,00).» e posto che «Sussiste, altresì, il periculum in mora dal momento che il denaro, per sua natura, può 3 essere facilmente disperso e/o occultato, al pari degli orologi che certamente, in caso di restituzione, considerate le circostanze e le condizioni di vita dell’indagato, con ogni probabilità non sarebbero più materialmente confiscabili». 4. Il Tribunale del riesame di Tempio Pausania rigettava il riesame ritenendo che sussistessero il fumus commissi delicti e i requisiti di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità tra l’ipotizzato reato e quanto sottoposto a sequestro. In particolare, riteneva che sussistessero i presupposti per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, «attesa la rilevante entità dell'importo del denaro e dell'ingente valore degli orologi che l'indagato non ha saputo giustificare non solo al momento del sequestro, ma anche in sede di riesame, non avendo fornito prova, al dì là di mere dichiarazioni rese da prossimi congiunti, che effettivamente le res rinvenute fossero del tutto proporzionate al tenore di vita del RI, allo stato soggetto privo di attività lavorativa». Rammentava, inoltre, che per effetto della modifica apportata all'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. 5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Tempio Pausania ha proposto ricorso per cassazione CO RI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento ai requisiti di applicabilità della confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. In particolare, lamenta il ricorrente violazione di legge sotto tre profili. Sotto un primo profilo si duole della violazione del requisito della ragionevolezza temporale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018 secondo cui l’art. 240-bis cod. pen. richiede che la presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, che risponde all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata. Richiama, altresì, recente giurisprudenza di legittimità, per la quale l’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di un criterio di ragionevolezza temporale, nel senso che deve trattarsi di elementi patrimoniali non distaccati dal reato da un lungo lasso temporale che renda irragionevole l'ablazione (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, dep. 2026, Falco, non 4 mass.). Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sull'aspetto della ragionevolezza temporale tra l'acquisizione dei beni sequestrati (denaro e orologi) e la commissione del reato contestato (detenzione di 39 grammi di hashish del 29.08.2025). Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio di valutazione della sproporzione, richiamando giurisprudenza di legittimità, anche recente, per la quale i termini di raffronto dello squilibrio oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Richiama recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, cit.). Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha proceduto ad una valutazione individualizzata della sussistenza dei presupposti applicativi, ma a formule generiche. Sotto altro profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio di valutazione del nucleo familiare, sostenendo che l’indagato convive con la madre e richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18449 del 17/04/2024, Bruzzese, non mass.) secondo cui, nella valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio acquisito, il Tribunale deve considerare i redditi dell’intero nucleo familiare del proposto nel periodo di acquisto del bene, non limitandosi ai soli redditi personali. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto cardine del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen., ossia il c.d. reato spia. Sostiene il ricorrente che nell’ordinanza impugnata manca del tutto la motivazione in ordine all’accertamento del c.d. reato spia, in quanto il Tribunale si limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere, neppure un accenno, in ordine allo stupefacente rinvenuto, al quantitativo esiguo o all'incensuratezza del RI. 6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 5 2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Mannolo, Rv. 285608 – 01). In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 - 01). 3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata si limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere in ordine all’ipotizzato reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal modo incorrendo nel lamentato vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione. 6 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tempio Pausania competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tempio Pausania. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore La Presidente LU RE UG RA