Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
In tema di occupazione acquisitiva, ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante a chi ha perduto la proprietà del bene occorre aver riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell'illecito, sicché non rileva la nuova destinazione urbanistica edificatoria, sopravvenuta nella pendenza del giudizio risarcitorio, ove il terreno avesse, al momento del verificarsi dell'accessione invertita, natura agricola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 2332 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DA
ON OR, elettivamente domiciliato in Roma, V. Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso l'avv. Domenico Buonaiuti, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RODÌ MILICI (Messina), in persona del sindaco autorizzato a resistere da delibera di G.M. n. 17 del 14 marzo 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, P. Viscovio n. 21 presso l'avv. Tommaso Monferoce, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Terranova di Messina, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, sezione civile n. 498, del 7/15 dicembre 1998. Udita, all'udienza dell'11 aprile 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Bonaiuti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M., Dott. Pietro Abbritti, che ne ha domandato il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO SI, con citazione notificata il 10 settembre 1991, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il comune di Rodì Milici, riassumendo poi la causa davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo del Gatto, istituto nelle more.
Con la citazione in riassunzione il SI chiedeva di condannare il convenuto al risarcimento dei danni per accessione invertita e al pagamento dell'indennità di occupazione legittima di un'area di mq. 1018, sita in comune di Rodì Milici, iniziata da questo ente locale il 9 settembre 1983 e prorogata fino all'ottobre 1990, per costruire una strada che aveva trasformato irreversibilmente l'indicato terreno.
Il tribunale adito, rigettata l'eccezione di prescrizione dei diritti dell'attore sollevata dal convenuto, accoglieva la domanda e condannava il comune a pagare L. 50.900.000, con rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno.
Il terreno qualificato agricolo perché inedificabile secondo il P.d.F. che lo inseriva in zona agricola e soggetto a vincolo d'inedificabilità per la fascia di rispetto di 200 metri dalla zona boschiva (L. reg. Sicilia n. 28/1976) era valutato L. 50.000 a mq. Il comune era condannato a corrispondere l'indennità d'occupazione legittima, da liquidare negli interessi legali su detta somma, per ogni anno d'occupazione.
l'appello principale del SI deduceva che erroneamente i primi giudici avevano liquidato i danni senza tenere conto della perdita di valore subita dal residuo fondo;
in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento degli interessi legali sull'indennità d'occupazione e quindi censurava l'omessa distrazione delle spese al difensore antistatario.
In via incidentale, il comune insisteva nell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento e censurava la decisione del tribunale per avere liquidato in misura eccessiva il danno. I due appelli erano parzialmente accolti.
Esaminato in via logicamente preliminare l'appello incidentale del comune, la Corte d'appello, con sentenza del 15 dicembre 1998, ha di nuovo rigettato l'eccezione di prescrizione che, di durata quinquennale dalla fine dell'occupazione legittima, costituente anche momento consumativo dell'illecito (ottobre 1990), non era maturata alla data della domanda (1991) ed ha invece accolto l'altro motivo di gravame dell'ente locale. Ritenuto del tutto errato il metodo di valutazione del c.t.u. del Tribunale che, pur asserendo di avere usato un criterio sintetico-comparativo, non aveva indicato nessun atto da cui dedurre il prezzo a mq. Del terreno e si era basato su generiche informazioni di mercato non meglio specificate, la Corte ha confermato che l'area occupata era inedificabile per la destinazione urbanistica, dall'inizio al termine dell'occupazione. Tenuto anche conto dei valori medi stabiliti dall'U.T.E. di cui alla L. 865/71, usati solo come parametro per determinare il valore di mercato di dette aree, ha accertato in L. 15.000 a mq. Il terreno, in rapporto alle colture praticabili nella regione agricola di cui fa parte e della posizione e giacitura di esso.
La Corte è giunta ad un valore complessivo dell'area di L. 15.270.000, riducendo a questa somma la condanna risarcitoria, con la rivalutazione da ottobre 1990 e gli interessi legali da quell'anno sul medesimo importo, da rivalutare anno per anno.
Il primo motivo dell'appello principale, relativo alla perdita di valore dell'area residua, è stato respinto dalla Corte di merito che ha affermato l'inapplicabilità al risarcimento dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 e ha escluso poi si fosse verificato un deprezzamento delle aree residue, indimostrato dell'appellante e non evidenziato dal c.t.u.
Il consulente ha anzi rilevato che il residuo della proprietà SI è sufficientemente ampio da consentire la stessa utilizzazione precedente e confina con la strada pubblica. Sono stati invece accolti gli altri due motivi dell'appello principale e attribuiti al SI gli interessi sull'indennità d'occupazione, a decorrere da ogni anno di maturazione di essa, che comunque si è rideterminata in base al risarcimento liquidato in appello nella somma di L. 763.500 per ognuno dei sette anni nei quali il terreno è stato occupato, e complessivamente in L. 5.344.500, oltre agli interessi a decorrere dalla data di maturazione di ogni annualità. In ordine alle spese, in rapporto al terzo motivo di gravame, la Corte territoriale, ritenuta parziale la soccombenza del comune, le ha compensate per la metà per entrambi i gradi di giudizio, ponendole per la residua metà a carico del comune. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IO SI con tre motivi e il comune di Rodì Milici si è difesi con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) e 115 c.p.c. e insufficiente motivazione, in rapporto all'art. 360 n. 5 c.p.c. la Corte di merito ha disatteso le conclusioni del c.t.u. nominato dal tribunale, per applicare i valori agricoli medi d'ufficio, mentre poteva così decidere solo su sollecitazione di parte, previa dimostrazione dell'applicabilità di questi valori in relazione alla concreta destinazione delle aree acquisite.
Senza la prova del minor valore applicato, la Corte avrebbe dovuto necessariamente seguire la liquidazione operata dai giudici di primo grado.
Strettamente connesso al primo è il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1223, 1224, 2043 e 256 c.c., 1 preleggi e insufficiente e contraddittoria motivazione per il mancato computo del danno derivato da frazionamento del terreno.
Secondo la Corte, la riduzione di valore del residuo terreno come conseguenza dell'acquisizione d'una parte di esso non sarebbe provata e anzi non risulterebbe dalla relazione del c.t.u. di primo grado. Il ricorrente afferma che il c.t.u. avrebbe in primo grado ritenuto in re ipsa il danno derivato da frazionamento, liquidano il dovuto nella differenza di valore dell'area, prima e dopo l'acquisizione.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la valutazione e liquidazione del danno compete al giudice che si serve del c.t.u. quale suo ausiliario e può modificare le conclusioni dello stesso con motivazione logica e congrua, come avvenuto nel caso. Il ricorso ai valori agricoli medi determinati annualmente, ai sensi della legge 20 ottobre 1971 n. 865, è stato operato dalla Corte territoriale solo come parametro del quale tenere conto per determinare il valore venale dell'area, in concreto applicato per il risarcimento da occupazione acquisitiva delle aree incontestatamente qualificate agricole.
Il riferimento è logicamente e giuridicamente ineccepibile in quanto i valori c.d. medi di cui sopra, non sono astratti ma corretti, dovendosi agganciare alle culture e al loro sfruttamento agricolo;
i c.d. prezzi attengono infatti al valore aziendale dei terreni da espropriare e per questo loro aggancio alla situazione reale di essi può tenersi conto, con altri fattori, per determinare il valore venale delle aree (cfr. sul tema Corte Cost. 30 gennaio 1980 n. 5). La liquidazione operata non è suscettibile di censura in sede di legittimità se non per vizi di motivazione nel caso insussistenti. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Il secondo motivo di ricorso è insufficiente in quanto nessun riferimento fa ad una delle rationes decidendi della Corte territoriale, che nega l'applicabilità al caso dell'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 al risarcimento da occupazione acquisitiva
(contra Cass. 9 novembre 2001 n. 13881). Il ricorrente censura la corte solo con riferimento generici e imprecisati alla relazione del c.t.u. del Tribunale, che non consentono di rilevare errori logici del giudici dell'appello. Il secondo motivo di ricorso del SI è quindi inammissibile.
2. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 4, Cost., dell'art. 356 c.p.c. in relazione all'art. 1223 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. la Corte d'appello avrebbe valutato il terreno agricolo de quo solo con riferimento alla produzione di ortaggi dei terreni che il c.t.u. aveva invece indicato essere destinati anche a agrumento e colture di frutta. La Valutazione è quindi stata inferiore al reale anche a non considerare che il risarcimento perverrà al danneggiato dopo molto anni dall'illecito, senza tenere conto che gli strumenti urbanistici attuali, adottati nel 1994 e approvati nel 1997, hanno reso le aree oggetto di occupazione edificabili categoria C1, mentre la Corte alcuna considerazione ha avuto della destinazione attuale dell'area. Secondo il ricorrente, non avendo l'ente locale pagato nessuna somma a titolo risarcitorio il cambiamento di destinazione del suolo rispetto al parametro dell'edificabilità non può non assumere rilievo.
2.1. Il terzo motivo di ricorso, appare in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso censura anzitutto la sentenza di merito per non aver tenuto che la superficie acquisita non è destinata solo alla coltivazione di ortaggi e che in riferimento ad essa il c.t.u. "fa riferimento pure all'esistenza di un agrumento e di frutta" senza specificazioni ulteriori.
Come prospettato, il motivo è insufficiente non specificando per quali aree e in che misura incida il diverso tipo di coltivazione sulla valutazione operata dalla Corte di merito, che comunque non limita al valore medio dei terreni destinati ad ortaggio nella regione agricola de qua la valutazione dell'area.
Le altre censure sono infondate: il decorso del tempo non penalizza il danneggiato che viene reintegrato con la rivalutazione della perdita di valore della moneta. Nessun rilievo assume la sopravvenuta nuova destinazione urbanistica "edificabile" dell'area, successiva alla consumazione dell'illecito, che è dell'ottobre 1990, dovendosi fare riferimento alla edificabilità dell'area a quest'ultima epoca e non a quella successiva del pagamento per liquidare i danni. Il terzo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi perché infondato. Per la regola della soccombenza le spese della presente fase di legittimità restano a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase di legittimità, che liquida in E. 1200,00 per onorari oltre a E. 75,00 per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002